Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30090 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30090 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26820-2021 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME NOME della vedova COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in NOME della Vedova COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
Oggetto
RETRIBUZIONE
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME RAGIONE_SOCIALENOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in NOME del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1545/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 4474/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe, già dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, volto ad ottenere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro.
2. La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che la disdetta RAGIONE_SOCIALE del 12 ottobre 2015 ed il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, risultavano legittimi, posto che nulla osta all’elim inazione di benefici previsti da contratti/accordi collettivi anche per i pensionati, in presenza di originari obblighi assunti a tempo indeterminato.
3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società intimata, che ha altresì depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., degli artt. 2099 e 2021 cod. civ. e degli artt. 48 e 51 TUIR, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la natura retributiva
dell’agevolazione tariffaria in oggetto pur dovendo ritenersi acquisito, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, la considerazione a fini fiscali di tale agevolazione quale reddito da lavoro dipendente;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e degli artt. 1373, comma 3, degli artt. 1373, comma 3 e 2099 cod. civ. e dell’art. 33 c.c.n.l. 21.2.1989 censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che lo sconto sui consumi dell’energia elettrica costituiva un diritto definitivamente acquisito al patrimonio dei lavoratori ed in quanto tale non suscettibile di essere inciso dalla contrattazione collettiva successiva e dal recesso unilaterale della parte datoriale;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1388, 1392, 1399 cod. civ. censurando la sentenza impugnata sul rilievo del difetto di rappresentanza degli odierni ricorrenti da parte delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato l’accordo del 27.11.2015 alla base della disdetta intimata dalla parte datoriale; 4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 cod. civ. in relazione all’art. 1333 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere violato le norme in materia di novazione; argomenta che la nota sottoscritta dalla parte datoriale consegnata a ciascuno dipendente all’atto del relativo pensionamento esprimeva la volontà datoriale di novare la fonte dell’obbligo conseguendone la
definitiva incorporazione dell’agevolazione tariffaria nel trattamento pensionistico;
5. il primo, il secondo, il terzo motivo di ricorso devono essere respinti in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale, nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame, ha confermato la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio delle agevolazioni tariffarie sui consumi dell’energia elettrica, dopo la disdetta dell’ottobre 2015 da parte di RAGIONE_SOCIALE (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513, 10206, 26369 del 2023);
5.1. invero, dagli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamente collegata all’uso familiare dell’abitazione principale d el dipendente tanto che in presenza di piø dipendenti RAGIONE_SOCIALE componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. Tanto premesso, in relazione alle specifiche questioni poste dai motivi
in esame si osserva che Ł condivisibile la sentenza impugnata laddove esclude la natura retributiva del beneficio; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive induce ad escludere ogni r apporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; lo sconto sui consumi di energia elettrica e la relativa misura erano previsti a prescindere dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonchØ dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; esso quindi era del tutto sganciato dal parametro di corrispettività con la prestazione lavorativa ed in quanto tale sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost. configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad NOMEm non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva
dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015; Cass. n. 30343 del 2018; Cass. n. 424 del 2020; Cass. n. 424 del 2020), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva Ł che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. Analogamente, nel senso dell’irrilevanza ai fini d ella questione controversa, depone la circostanza dell’assoggettamento a contribuzione del beneficio ai sensi dell’art. 12 Legge n. 153/1969, atteso che il principio secondo il quale l’ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa obbligatoria Ł sottratto all’autonomia negoziale delle parti ed Ł direttamente determinato dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro “in dipendenza del rapporto di lavoro ” (cioŁ in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza specifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 3232 del 1985), non interferisce con la
possibilità di disdettare il beneficio che trovi il suo riconoscimento nella fonte collettiva;
5.2. Ł infatti da escludere la configurabilità di un diritto quesito al mantenimento del beneficio. A riguardo occorre premettere che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della piø favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del
contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento piø favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile; 5.3. una volta escluso il consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di RAGIONE_SOCIALE risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perchØ finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su
una realtà socio economica in continua evoluzione, sicchØ a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto -la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina piø favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando, come nel caso di specie, vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente piø favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); in questa prospettiva privo di pregio è l’argomento fondato sul difetto di rappresentanza degli odierni ricorrenti da parte delle organizzazioni stipulanti l’accordo del 2015 atteso che il venir meno dell’agevolazione tariffaria scaturisce direttamente dalla disdetta datoriale, rispetto alla quale l’accordo del 2015 si configura quale espressione della volontà delle parti collettive di ‘attutire’ le conseguenze del venir meno del beneficio mediante la previsione dell’erogazione di un ‘ una tantum’ condizionata all’adesione dell’ex dipendente ad un accordo
conciliativo, previsione in alcun modo vincolante per gli odierni ricorrenti;
6. il quarto motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità desumibili: a) dalla violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non avere i ricorrenti, in relazione alla richiamata nota individuale consegnata all’atto del pensionamento, assolto al duplice onere di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trova il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 29093/ 2018, Cass. n. 195/ 2016, Cass. n. 16900/2015, Cass. n. 26174/ 2014, Cass. n. 22607/2014, Cass. Sez. Un, n. 7161/2010); b) dal fatto che le censure alla sentenza impugnata per avere questa escluso il carattere novativo della nota individuale consegnata a ciascun dipendente all’atto del pensionamento si sostanziano nella mera contrapposizione, a quella fatta propria dalla Corte di merito, di una diversa lettura di tale documento, non veicolata, come prescritto dalla deduzione della violazione di specifici canoni ermeneutici (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007), neppure formalmente indicati, e pertanto intrinsecamente inidonee a dare contezza dell’errore in tesi ascritto al giudice di appello; 7. al rigetto del ricorso consegue il regolamento, secondo soccombenza, delle spese di lite;
8. ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 24.000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27