Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28406 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28406 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
Oggetto
Agevolazione tariffaria
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 18555-2021 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che le rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 414/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 994/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME ed altri, confermando la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai predetti pensionati (o dai loro superstiti), già dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, volto ad ottenere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigRAGIONE_SOCIALE in costanza di
rapporto di lavoro e la condanna al ripristino della fornitura agevolata o, in subordine, la condanna delle convenute alla corresponsione di una somma compensativa in sostituzione del beneficio tariffario revocato;
2. avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con un unico controricorso, illustrato da memoria, ai sensi dellart. 380 bis.1 c.p.c.;
3. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’o rdinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1372 e 1373 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che la riduzione sulla tariffa di vendita dell’energia elettrica, prevista a favore dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE cessati dal servizio dall’art. 33 c.c. n.l.
21.2.1989 e dall’Accordo di rinnovo 19.4.2002 non configurasse un diritto quesito;
2. con il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1372 e 1373 c.c. censurando la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per avere la Corte di merito ritenuto la disdetta dell’accordo collettivo ad opera di RAGIONE_SOCIALE efficace anche nei confronti dei lavoratori cessati dal servizio alla data del recesso;
3. con il terzo motivo deduce nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. censurando la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per avere escluso la violazione dei principi di correttezza e buona fede in relazione alla disdetta degli accordi collettivi ed alla successiva sottoscrizione di un accordo collettivo che prevedeva l’erogazione ai pensionati di una somma una tantum a fronte della rinunzia, formalizzata ai sensi dell’art. 2113 comma 4 c.c. e 411 c.p.c., alle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie;
4. Il ricorso non Ł fondato. Tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. nn. 1281,
1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513, 10138, 10206, 10726,11342,11550, 11557, 12604, 12638, 12684 del 2023). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali;
4.1. in particolare, nei richiamati precedenti Ł stato evidenziato che dagli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamRAGIONE_SOCIALE collegata all’uso familiare dell’abitazione principale del dipendRAGIONE_SOCIALE tanto che in presenza di piø dipendenti RAGIONE_SOCIALE, componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. La previsione di tale beneficio fu mantenuta nei diversi
contratti collettivi succedutisi nel tempo fino al contratto collettivo del 1996 che escluse tale misura per i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 1996. Il successivo contratto collettivo 2001 abolì l’istituto stabilendo la necessità di una rinegoziazione della complessiva disciplina aziendale in vigore. In tale contesto si colloca la stipula dell’accordo az iendale di cui al verbale del 19 aprile 2002 (cd. accordo di armonizzazione) con il quale le parti convenivano che, per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996, restavano confermate le disposizioni di cui all’art. 33 del c.c.l. 21.2.1989 in m ateria di energia elettrica. Con il contratto collettivo elettrici dell’anno 2006 RAGIONE_SOCIALE e le organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali assunsero formale impegno alla definizione a livello aziendale della questione relativa al riesame della materia delle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie ed in attuazione di tale impegno venne avviato un processo negoziale confluito nella sottoscrizione, nel maggio 2011, di alcuni autonomi accordi programmatici, dedicati alle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie ed alla contestuale attuazione di misure di sostegno del sistema della previdenza complementare, misure modulate in maniera differenziata per fasce di dipendenti
distinte in relazione all’epoca di assunzione; tale processo fu portato a conclusione con l’accordo in data 1° dicembre 2011 tra RAGIONE_SOCIALE e le parti sindacali e prevedeva, per quel che qui rileva, la sostituzione, a decorrere dal 1° febbraio 2012, dell’istituto delle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie con misure di sostegno al sistema della previdenza complementare in RAGIONE_SOCIALE. Tali accordi furono sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali firmatarie del contratto collettivo elettrici. In data 12 ottobre 2015 RAGIONE_SOCIALE comunicò alle Segreterie Nazionali delle OrganizzRAGIONE_SOCIALE Sindacali formale recesso dalla regolamentazione collettiva sulle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 anche per gli ex dipendenti ed i loro superstiti. In data 27 novembre 2015, in seguito a confronto tra RAGIONE_SOCIALE e le organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali, fu sottoscritto uno specifico accordo con il quale veniva previsto che dal 1° gennaio 2016 agli ex dipendenti e superstiti fruitori del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 era riconosciuta una tantum ed a titolo di liberalità una somma lorda quantificata in base all’età del singolo beneficiario la cui erogazione fu condizionata alla sottoscrizione di
un verbale di conciliazione. Dalla evoluzione della disciplina collettiva in materia di agevolazione tariffaria si evince, quindi, che a partire quanto meno dal contratto collettivo del 1996 si avvertì la necessità di un superamento dell’istituto, ritenuto evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE anacronistico in considerazione sia della mutata natura dell’RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE a società RAGIONE_SOCIALE per effetto del d.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992, sia in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico disposto con il d. lgs. n. 79/1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, processo completato il 1° luglio 2007 (d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007). L’RAGIONE_SOCIALE intervenne con delibera del 29 dicembre 2007 sollecitando l’incentivazione del riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996, al fine di evitare distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domestici e di ridurre il rischio di un uso inefficiRAGIONE_SOCIALE dell’energia elettrica e le complicaz ioni
amministrative in capo al distributore e al venditore. Alla luce di tale complessivo contesto e, in particolare, della evoluzione della disciplina collettiva in tema di agevolazione tariffaria devono essere esaminate le questioni poste dai motivi in esame;
4.2. una prima questione concerne la natura, retributiva ( rectius corrispettiva) o meno, dell’agevolazione tariffaria in controversia; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive, induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendRAGIONE_SOCIALE nonchØ dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost., configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamRAGIONE_SOCIALE
destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendRAGIONE_SOCIALE;
4.3. in senso contrario a tale approdo non sono utilmRAGIONE_SOCIALE invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, ove tale agevolazione aveva carattere alternativo rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. NØ orienta a soluzione opposta a quella qui condivisa la presenza di ‘certificRAGIONE_SOCIALE‘ in cui la società avrebbe riconosciuto il mantenimento del diritto alla riduzio ne tariffaria ai ricorrenti all’atto del loro pensionamento; ciò sia perchØ tali documenti esprimono solo la posizione dell’RAGIONE_SOCIALE, che non può essere significativa della comune volontà delle parti collettive nella regolamentazione dell’istituto, sia perché l’interpretazione di tali atti unilaterali si traduce in un accertamento di fatto ed Ł affidata al giudice del merito e non Ł sindacabile in questa sede di legittimità (cfr. Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014);
4.4. neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come «reddito da lavoro» ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva Ł che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicRAGIONE_SOCIALE destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro; 4.5. una seconda questione che si pone concerne la configurabilità di un diritto quesito in capo agli odierni ricorrenti, ex dipendenti, al mantenimento del beneficio. Posto che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, sono diritti quesiti solo quelle «situRAGIONE_SOCIALE che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato» (Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009), la pretesa azionata dagli odierni ricorrenti Ł
espressione di una mera aspettativa al
mantenimento nel tempo della piø favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamRAGIONE_SOCIALE chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrRAGIONE_SOCIALE con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento piø favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile;
4.6. una volta esclusa la configurabilità del consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento
del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di RAGIONE_SOCIALE risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perchØ finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamRAGIONE_SOCIALE dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicchØ a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina piø favorevole, sono intangibili solo
in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedRAGIONE_SOCIALE piø favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); in questa prospettiva risulta privo di fondamento normativo l’assunto della necessità della disdetta riferita all’intero contratto collettivo e non ad una sua parte; 4.7. la ricostruzione complessiva qui condivisa esclude ogni rilevanza alla circostanza che i soggetti sindacali stipulanti l’accordo del 27.11.2015 non avessero la rappresentanza del personale in quiescenza, atteso che ai fini della perdita del beneficio, ciò che rileva Ł la legittimità della disdetta delle precedenti pattuizioni collettive men tre l’accordo del 2015 si limita a conferire, senza vincolarli, agli ex dipendenti la possibilità di conseguire un somma una tantum a fronte della sottoscrizione di un accordo conciliativo;
5. alla stregua delle argomentRAGIONE_SOCIALE esposte il ricorso deve essere respinto nel suo complesso e le spese regolate secondo soccombenza;
6. ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 12.9.2023