Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7382 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24516-2018 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Ist RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati COGNOME e COGNOME,
R.G.N. 24516/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 30/11/2023
giurisdizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Determinazione dei contributi dovuti e benefici di legge.
con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 11 del 2018 RAGIONE_SOCIALE C ORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 9 febbraio 2018 (R.G.N. 369/2017).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa, svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso avviato alla notifica il 9 agosto 2018 e ricevuto il 27 agosto 2018 , l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione , con un unico, complesso, motivo, la sentenza n. 11 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Genova e depositata il 9 febbraio 2018.
La Corte territoriale ha respinto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima sede, che aveva riconosciuto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il diritto di fruire, anche dopo il gennaio 2007, dei benefici c ontributivi previsti dall’art. 27, comma 2 -bis , del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso, notificato il 22 settembre 2018 e illustrato da memoria.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Al fine d’inquadrare l’oggetto del contendere e le censure, è necessario ricostruire, nei suoi tratti salienti, il contesto normativo in cui la controversia si colloca.
1.1. -La disamina non può che muovere dall’art. 3, comma 23, RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1995, n. 335.
Con effetto dal 1° gennaio 1996, la previsione richiamata ha innalzato al 32 per cento «l ‘ aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE».
Il legislatore, in pari tempo, ha provveduto alla «contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico RAGIONE_SOCIALE gestione di cui all ‘ articolo 24 RAGIONE_SOCIALE legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell ‘ assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell ‘ importo finanziario conseguente alla predetta elevazione».
La disposizione citata puntualizza che la riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell ‘ assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, «ha carattere straordinario fino alla revisione dell ‘ istRAGIONE_SOCIALE dell ‘ assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale».
Il legislatore ha demandato l’adozione delle necessarie misure di adeguamento a un «decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di concerto con il AVV_NOTAIO».
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 1996, «gli oneri per la corresponsione dell ‘ assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico RAGIONE_SOCIALE predetta gestione di cui all ‘ articolo 24 RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è
riassegnato per le altre finalità previste dall ‘ articolo 37 RAGIONE_SOCIALE medesima legge n. 88 del 1989».
1.2. -In attuazione delle previsioni dell’art. 3, comma 23, RAGIONE_SOCIALE legge n. 335 del 1995, è stato emanato il decreto del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 21 febbraio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1996, n. 83.
Il decreto in esame ha elevato al 32 per cento l’ aliquota contributiva di finanziamento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha stabilito, al contempo, la diminuzione, in una misura pari al 4,43%, dell’aliquota dei contributi minori, dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, per i trattamenti economici di maternità e per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare. Tale riduzione si prefigge di mantenere inalterato il costo del RAGIONE_SOCIALE.
1.3. -Al fine di mitigare gli effetti di questa rimodulazione e di salvaguardarne l’effettiva neutralità , è intervenuto l’art. 27, comma 2 -bis , del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.
Tale previsione, che rappresenta il punto nodale del giudizio, così recita: «Nei casi in cui, per effetto del decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, emanato di concerto con il AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell ‘ articolo 3, comma 23, RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di RAGIONE_SOCIALE, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997».
L’introduzione di tale correttivo rinviene la sua giustificazione nel fatto che non sempre la riduzione dell’aliquota relativa ai contributi minori si rivela sufficiente a compensare l’incremento RAGIONE_SOCIALE contribuzione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
-In quest’evoluzione normativa s’iscrive l’odierno giudizio, che si può così tratteggiare nei suoi antefatti rilevanti.
2.1. -La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nata dalla trasformazione RAGIONE_SOCIALE compagnia che ha esercitato, nel porto di Genova, le operazioni di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci, ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito n. 348 2014 00054734 33, notificato i l 15 febbraio 2015 e recante l’intimazione di pagare la somma di Euro 1.520.062,38, a titolo di omessa contribuzione e di sanzioni per il periodo da febbraio a novembre 2012.
L’oggetto del contendere, dopo la rettifica operata nel frattempo dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è circoscritto all’importo di Euro 58.576,34.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a tale riguardo, ha dedotto di aver pagato i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulle retribuzioni effettive erogate ai soci RAGIONE_SOCIALE , e non sugl’imponibili convenzionali di volta in volta stabiliti. Quanto ai contributi minori, sono stati, invece, corrisposti sugl’imponibili convenzionali fissati con decreto del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE a norma dell’art. 4 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.
In séguito all’innalzamento dell’aliquota contributiva per il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e alla riduzione delle aliquote per i contributi minori, prevista dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996, la RAGIONE_SOCIALE ha esposto di aver pagato una contribuzione più elevata, sia in ragione del diverso imponibile applicabile, sia in ragione RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta incapienza dei contributi minori.
La RAGIONE_SOCIALE ha, dunque, rivendicato il diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 27, comma 2 -bis , del d.l. n. 669 del 1996.
Diritto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha contestato, in quanto, a decorrere dal gennaio 2007, l’imponibile previdenziale per i soci RAGIONE_SOCIALE d elle cooperative è stato equiparato a quello previsto per la generalità dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in virtù dei meccanismi delineati dal decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423.
Il Tribunale di Genova ha dichiarato la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, quanto all’importo di Euro 1.393.940,00, oggetto dell a rettifica effettuata medio tempore dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e ha annullato, per l’importo residuo, l’avviso di addebito opposto.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, il Tribunale ha osservato che l’agevolazione invocata spetta alla RAGIONE_SOCIALE, in quant o si applica non solo nell’ipotesi di aumento di contribuzione conseguente al diverso imponibile applicato dalle cooperative in forza dell’art. 4 del d.P.R. n. 602 del 1970, ma anche nelle altre ipotesi in cui il datore di RAGIONE_SOCIALE sia stato obbligato a pagare una contribuzione più elevata, per effetto del d.m. 21 febbraio 1996.
Sarebbe irragionevole la limitazione dell’agevolazione ai soli aumenti di contribuzione connessi con il diverso imponibile applicato per il contributo al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e per i contributi minori.
Nel caso di specie, è pacifico, in fatto, che la RAGIONE_SOCIALE si sia sobbarcata a un più gravoso onere contributivo per effetto dell’incapienza delle aliquote dei contributi minori.
Tale incapienza discende dall’entrata in vigore dell’art. 120, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La legge finanziaria per l’anno 2001, nell ‘ ambito «del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e RAGIONE_SOCIALE disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico RAGIONE_SOCIALE gestione di cui all ‘ articolo 24 RAGIONE_SOCIALE legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del RAGIONE_SOCIALE stabilito dal Patto RAGIONE_SOCIALE per lo sviluppo e l ‘ occupazione del dicembre 1998», ha accordato ai datori di RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal 1° febbraio 2001, «un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali».
La complessiva aliquota prevista per i contributi minori, dal 2001, ha così cessato di compensare l’aumento dell’aliquota RAGIONE_SOCIALE
contribuzione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Di qui la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, volta a ottenere l’applicazione del meccanismo di favore dell’art. 27, comma 2 -bis , del d.l. n. 669 del 1996.
2.2. -La Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha condiviso le valutazioni espresse, in punto di fatto e di diritto, dal giudice di prime cure.
La RAGIONE_SOCIALE ha fruito di un esonero in virtù RAGIONE_SOCIALE legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) e si è, dunque, trovata in una situazione di aggravio contributivo, in quanto non ha potuto più compensare l’incremento delle aliquote per il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con la riduzione delle aliquote per i contributi minori.
È ininfluente che, in conseguenza del d.lgs. n. 423 del 2001, sia venuto meno l’aggravio contributivo legato al diverso regime degl’imponibili vigente per le cooperative, in quanto il beneficio dedotto in causa spetta anche in caso d’incapienza delle ridot te aliquote sui contributi minori.
Né il sistema delineato, per le cooperative, dal d.lgs. n. 423 del 2001 è di per sé incompatibile con lo sgravio di cui si discorre, come reputa la difesa dell’IstRAGIONE_SOCIALE, senza alcun supporto normativo.
3. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione e deduce, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 23, RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1995, n. 335, del decreto ministeriale 21 febbraio 1996, e dell’art. 27, comma 2bis , del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il ricorrente muove dall’assunto che il beneficio contemplato dall’art. 27, comma 2 -bis , del d.l. n. 669 del 1996 si correli all’innalzamento delle aliquote contributive per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, riconducibile alla legge n. 335 del 1995. Nessuna ragion d’essere, invece, avrebbe la descritta misura di favore nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALE
fruizione di un diverso beneficio, «rappresentato dalla riduzione dell’aliquota ordinaria di finanziamento per la determinazione RAGIONE_SOCIALE contribuzione previdenziale dovuta per gli assegni familiari, ora assegno per il nucleo familiare» (pagina 17 del ricorso).
Poste tali premesse, il ricorrente censura la sentenza d’appello, in quanto ha reputato applicabile il beneficio introdotto dal d.l. n. 669 del 1996, anche quando le modifiche delle aliquote di finanziamento dei contributi erano state «integralmente riassorbite» (pagina 20 del ricorso per cassazione).
Tale beneficio sarebbe giustificato solo in relazione al «carico contributivo ordinario che è il frutto RAGIONE_SOCIALE modifica delle aliquote di finanziamento introdotta dalla c.d. riforma Dini del 1995, mentre certamente non può incidere sull’eventuale modifica delle aliquote di finanziamento e quindi sul conseguente ribasso RAGIONE_SOCIALE contribuzione previdenziale dovuta», quando scaturiscano dalla fruizione di un distinto sgravio contributivo (pagina 22 del ricorso per cassazione).
In definitiva, la disposizione richiamata dalla RAGIONE_SOCIALE non avrebbe alcuna attinenza con la fattispecie RAGIONE_SOCIALE libera fruizione di un diverso esonero.
4. -Il ricorso è ammissibile e non presenta i profili di genericità che la parte controricorrente ha eccepito in limine (pagina 8 del controricorso).
Le censure sono avvalorate da un’argomentazione adeguata, che consente a questa Corte di ricostruire gli antecedenti di fatto più significativi e di enucleare la questione ermeneutica prospettata in sede di legittimità, sulla scorta di dati di fatto incontestati fra le parti.
Il motivo di ricorso devolve la questione RAGIONE_SOCIALE spettanza dell’agevolazione invocata dalla RAGIONE_SOCIALE, discussa in diritto anche nei gradi di merito, pur se da angolazioni non sempre convergenti.
5. -Le censure colgono nel segno.
6. -Giova premettere che la questione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte non è stata affrontata funditus nella sentenza 20 gennaio 2020, n. 1113, che ha respinto il ricorso proposto a tale riguardo da ll’odierna controricorrente per una ragione eminentemente processuale.
6.1. -In quel frangente, l a RAGIONE_SOCIALE, nell’atto introduttivo del giudizio, aveva richiesto il beneficio di cui all’art. 27, comma 2 -bis , del d.l. n. 669 del 1996 in relazione agli aumenti contributivi derivanti dall’innalzamento delle aliquote RAGIONE_SOCIALE contribuzione da versare al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . L’ innalzamento, nel caso di specie, non risultava compensato dalla riduzione delle aliquote delle contribuzioni previste a favore degli altri fondi.
Questa Corte ha evidenziato in proposito che «non può essere dubbio che l’ art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423/2001, disponendo che, dall ‘ 1.1.2007, la determinazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle RAGIONE_SOCIALE cooperative avvenisse a norma dell’ art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989, abbia annullato ogni differenza tra la retribuzione imponibile da prendere a base per il versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative (cioè tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale) e abbia dunque fatto venir meno il presupposto su cui l ‘ odierna ricorrente calcolava la (minore) contribuzione pagata all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE».
6.2. -Non si disputava, pertanto, sull’esonero previsto dall’art. 1 20, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 388 del 2000, oggetto del presente giudizio.
Quanto alla sopravvenuta incapienza delle aliquote dei contributi minori, derivante dal descritto esonero, questa Corte ha rimarcato che la questione era nuova e involgeva un diverso tema del decidere.
Lungi dal configurarsi come una mera ragione di diritto ulteriore rispetto a quella allegata nel ricorso introduttivo, la questione
sottendeva diversi profili di fatto e si palesava, in quanto irritualmente introdotta nel processo, inammissibile.
Invero, «è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio di diritto secondo cui, nel rito del RAGIONE_SOCIALE, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione RAGIONE_SOCIALE causa petendi non solo quando si adduca a fondamento del petitum un vero e proprio mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche quando si introduca nel giudizio un nuovo tema di indagine che alteri l ‘ oggetto sostanziale dell ‘ azione ed i termini RAGIONE_SOCIALE controversia così come delineati nel ricorso introduttivo (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 16298 del 2010, 15101 del 2012, 18761 del 2013, 6389 del 2017)».
6.3. -Meritano, dunque, di esser condivisi i rilievi esposti dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa, allo scopo di porre in risalto il carattere inedito RAGIONE_SOCIALE questione controversa.
-Quanto al beneficio richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE, occorre prendere le mosse dal tenore testuale RAGIONE_SOCIALE norma che lo prevede.
La dilazione degli aumenti contributivi è concessa per quegli aggravi che costituiscano «effetto del decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, emanato di concerto con il AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell’articolo 3, comma 23, RAGIONE_SOCIALE legge 8 ag osto 1995, n. 335».
Il significato proprio delle parole, che è canone ermeneutico primario (art. 12 delle preleggi), è inequivocabile nel riconnettere il congegno di favore prefigurato dalla legge a quegli aggravi che non siano stati neutralizzati, in via primaria, dalla riduzione delle aliquote dei contributi minori , nell’àmbito definito dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996.
Tali aggravi scaturiscono dal progressivo innalzamento delle aliquote RAGIONE_SOCIALE contribuzione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
sancito dalla legge n. 335 del 1995 nel contesto di una complessiva riforma del sistema previdenziale.
Il legislatore ha dapprima provveduto a una speculare riduzione delle aliquote dei contributi minori, attuata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, e, in seconda battuta, per l’ipotesi in cui tali correttivi si dimostrino , all’atto pratico, inefficaci, ha introdotto un’ agevolazione diretta a ripristinare la neutralità dell’innalzamento dell e aliquote di contribuzione.
8. -Questa è la ratio del beneficio, che si colloca nelle coordinate di un intervento normativo contraddistinto da una genesi e da una finalità ben definite.
L’agevolazione di cui si discute ha come presupposto indefettibile l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE riduzione delle aliquote dei contributi minori, disposta dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996, ed è tutta interna al sistema di bilanciamento che discende dalla connessione dell’art. 3, comma 23, RAGIONE_SOCIALE legge n. 335 del 1995, del successivo decreto ministeriale e delle previsioni del d.l. n. 669 del 1996.
L’ambito applicativo del beneficio ha come suo naturale orizzonte il mancato riassorbimento dell’incremento delle aliquote contributive per il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ad onta dei correttivi apportati in corso d’opera dal legislatore .
Da tale contesto, che ha una matrice storica deRAGIONE_SOCIALE e una precisa ratio legis , esula la vicenda degli sgravi che, sui contributi minori, possano, ad altro titolo, essere attribuiti.
Nel caso di specie, tali agevolazioni derivano da una normativa posteriore, del tutto distinta da quella che ha previsto la riduzione delle aliquote dei contributi minori e che sola può giustificare il beneficio RAGIONE_SOCIALE dilazione, per espressa previsione di legge.
9. -L’interpretazione estensiva, che mostrano di privilegiare tanto la sentenza impugnata quanto il controricorso, anzitutto pretermette il dato testuale prima richiamato : l’agevolazione si raccorda, in via
esclusiva, a quegli aggravi che sono riconducibili -e rappresentano, giustappunto, ‘ effetto ‘ -al decreto ministeriale del 21 febbraio 1996 e all’insufficienza RAGIONE_SOCIALE riduzione delle aliquote dei contributi minori in quella sede stabilita.
Inoltre, la ricostruzione così delineata s’infrange contro il rilievo che la disciplina volta a introdurre benefici o agevolazioni, modulando in senso più favorevole l’obbligo contributivo e introducendo deroghe ed eccezioni, è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre il perimetro tracciato dalla legge.
L’interpretazione propugnata nella sentenza d’appello e nel controricorso valorizza una sopravvenienza normativa disancorata dal peculiare e contingente contesto del riassorbimento dell’incremento delle aliquote per il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Per questa via, si applica l’agevolazione oltre i limiti definiti dalla legge con un accorto sistema di contrappesi, condizionato anche dalla necessità di tener conto del limite delle risorse disponibili nel contemperamento tra i diversi interessi di risalto costituzionale.
Le disposizioni richiamate, esaminate nel loro dettato testuale e nella loro successione diacronica, hanno riguardo alla sola ipotesi dell’insufficienza RAGIONE_SOCIALE riduzione de lle aliquote dei contributi minori, tradotta in pratica con il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, e postulano l’acclarata inidoneità d ello specifico meccanismo compensativo concepito ad hoc .
L’ ipotesi espressamente tipizzata dalla legge diverge ictu oculi dalle ulteriori eccezioni che il legislatore possa introdurre rispetto all’obbligo contributivo, in relazione a presupposti disparati, comunque diversi dalla necessità di riallineamento, che è la ragione giustificatrice RAGIONE_SOCIALE legge n. 335 del 1995, come attuata dalla fonte secondaria, e delle innovazioni di lì a poco introdotte con il d.l. n. 669 del 1996.
Ha, perciò, errato la sentenza d’appello nel conferire rilievo a qualsiasi ipotesi d’incapienza delle aliquote dei contributi minori, senza
considerare i presupposti sanciti dalla legge e indissolubilmente legati alla riduzione delle aliquote disposta, a tale riguardo, con la legge n. 335 del 1995.
10. -Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere accolto e la sentenza d’appello va , dunque, cassata.
11. -Si deve enunciare il seguente principio di diritto: «L’agevolazione prevista dall’art. 27, comma 2 -bis , del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, spetta, in via esclusiva, per quegli aumenti contributivi effettivi che siano effetto del decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, emanato di concerto con il AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell’articolo 3, comma 23, RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio in esame, pertanto, può essere riconosciuto solo quando l’innalzamento dell’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non sia compensata dalla contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico RAGIONE_SOCIALE gestione di cui all’articolo 24 RAGIONE_SOCIALE legge 9 marzo 1989, n. 88 , nei termini in cui tale riduzione risulta stabilita dal citato decreto ministeriale 21 febbraio 1996. Il beneficio non spetta in relazione alle agevolazioni che, ad altro titolo, siano successivamente riconosciute all’obbligato in ordine ai ‘contributi minori’ , come quelle previste dall’art. 120 RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2000, n. 388 , al di fuori del meccanismo compensativo delineato dall’art. 3, comma 23, RAGIONE_SOCIALE legge n. 335 del 1995».
12. -La causa è rinviata alla Corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame RAGIONE_SOCIALE fattispecie controversa alla luce del principio di diritto sopra enunciato.
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione