Molti correntisti utilizzano somme superiori alle proprie disponibilità liquide grazie a un accordo informale con la propria banca. Questo meccanismo prende il nome di affidamento di fatto e rappresenta una vera e propria apertura di credito che si perfeziona senza un contratto scritto. Spesso gli istituti di credito tollerano questi sconfinamenti sistematici e applicano tassi e commissioni. Tuttavia, quando sorge una controversia sulla legittimità degli addebiti, le banche provano a negare l’esistenza di questo accordo per far valere la prescrizione dei rimborsi richiesti dal cliente.
La questione è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione. Una società correntista ha contestato l’applicazione di interessi usurari e commissioni di massimo scoperto non dovute. I giudici di merito hanno rideterminato il saldo del conto corrente a favore del cliente. La banca ha impugnato la decisione sostenendo che, in assenza di un contratto scritto, non si potesse configurare alcuna apertura di credito. Di conseguenza, secondo la banca, i versamenti del cliente dovevano considerarsi pagamenti solutori e quindi ormai prescritti.
Come il cliente può dimostrare l’affidamento di fatto
La legge prevede che i contratti bancari debbano essere stipulati per iscritto a pena di nullità. Questa regola subisce però una importante eccezione a tutela del consumatore e del cliente debole. La nullità per mancanza di forma scritta è infatti una nullità di protezione. Questo significa che solo il cliente può farla valere in giudizio, mentre la banca non può utilizzarla a proprio vantaggio per negare i diritti del correntista.
Il cliente ha la possibilità di dimostrare l’esistenza di un affidamento di fatto attraverso prove diverse dal documento contrattuale scritto. Gli estratti conto e i riassunti scalari sono strumenti ideali per questo scopo. Questi documenti mostrano il reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dal correntista anche in assenza di fondi. Altri elementi utili sono le risultanze del libro fidi o le segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi. Il giudice di merito valuta queste circostanze per verificare se il comportamento delle parti indichi una stabile disponibilità di credito.
Le motivazioni della decisione sull’affidamento di fatto
I giudici della Suprema Corte hanno rigettato le tesi dell’istituto di credito con motivazioni molto chiare e lineari. La banca non può eccepire la nullità del contratto di apertura di credito per mancanza di forma scritta al fine di far decorrere la prescrizione dei rimborsi. La nullità di protezione opera esclusivamente a vantaggio del cliente.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che l’accertamento dell’esistenza di un affidamento di fatto spetta al giudice di merito. Questo giudizio si basa sulla valutazione complessiva delle prove indiziarie. Tra queste spiccano la sistematicità degli sconfinamenti, la loro durata temporale e la tolleranza dimostrata dalla banca. Se il giudice accerta l’esistenza di questo fido informale, i versamenti eseguiti dal cliente nei limiti del fido hanno natura ripristinatoria. Essi servono solo a ricostituire la provvista e non costituiscono pagamenti di debiti scaduti. Di conseguenza, il termine di prescrizione di dieci anni per chiedere la restituzione delle somme illegittime inizia a decorrere solo dalla chiusura definitiva del conto corrente.
Le conclusioni della Cassazione a favore del correntista
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’istituto di credito. Questa decisione conferma la vittoria della società correntista, che ha visto riconosciuto il proprio saldo positivo di oltre ventiduemila euro. La banca deve rimborsare le spese del giudizio di legittimità e pagare il doppio del contributo unificato.
La pronuncia consolida un orientamento fondamentale per la tutela dei clienti bancari. Le banche non possono beneficiare delle proprie omissioni formali per evitare di restituire le somme indebitamente trattenute. Il comportamento concreto delle parti prevale sulla rigidità della forma scritta quando quest’ultima viene strumentalizzata dall’operatore professionale contro il contraente debole.
Come si prova un affidamento di fatto sul conto corrente?
Il cliente può dimostrare l’esistenza del fido non scritto attraverso gli estratti conto, i riassunti scalari che mostrano pagamenti oltre la disponibilità, oppure tramite le segnalazioni alla Centrale dei Rischi.
La banca può far valere la mancanza di un contratto scritto a suo favore?
No, la mancanza di forma scritta nei contratti bancari costituisce una nullità di protezione che può essere invocata solo dal cliente e non dall’istituto di credito.
Quando va in prescrizione il diritto a chiedere il rimborso delle somme illegittime?
Se esiste un affidamento di fatto, i versamenti entro il limite del fido hanno natura ripristinatoria e il termine di prescrizione di dieci anni inizia a decorrere solo dalla chiusura del conto corrente.