Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13483 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19171/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, elettivamente domiciliato in AVERSA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 646/2024 depositata il 14/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 2511 del 2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla causa avente ad oggetto la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro il Comune di Villa Literno per ottenere la dichiarazione dell’avvenuta risoluzione o, in subordine, la risoluzione di un contratto d’appalto tra le medesime parti stipulato il 10 maggio 2017 e le conseguenti pronunce accessorie. Contestualmente venivano regolate le spese processuali compensandole per la metà e condannando l’attrice a rifondere alla convenuta l’altra metà, che liquidava « nella somma complessiva di 2906 € per compenso professionale ed euro 560,60, per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge ».
Nella specie, in presenza di competenza per territorio derogabile, l’odierna ricorrente aveva immediatamente aderito all’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere formulata dal Comune di Villa Literno ma il giudice aveva pronunciato sentenza, in luogo della prescritta ordinanza, senza considerare tale adesione ma valutando nel merito l’eccezione formulata alla luce della clausola del contratto di appalto stipulato tra le parti.
2.Avverso la prefata decisione RAGIONE_SOCIALE propose appello che venne dichiarato inammissibile.
La Corte d’appello osservò che il giudice di prime cure avesse ‘in sostanza adottato, a prescindere dalla forma del proprio provvedimento, una vera e propria decisione sulla questione concernente la propria competenza territoriale sollevata dal convenuto’ e che la RAGIONE_SOCIALE pur sostenendone incidentalmente l’erroneità non avesse specificamente impugnato né chiesto di
annullare o riformare dovendosi, pertanto, ritenere ‘ormai passata in giudicato’.
Ciò avrebbe, quindi, precluso in sede di appello di esaminare nel merito l’impugnazione proposta essendo specificatamente rivolta ‘contro la sola parte della sentenza appellata che concerne il regolamento delle spese del processo di primo grado e all’annullamento o alla riforma di detta sentenza soltanto in parte qua , cioè ad ottenere un risultato inammissibile senza la logicamente previa modifica di quella che, per quanto s’è detto, costituisce chiaramente una vera e propria statuizione sulla competenza questione di competenza territoriale sollevata dal Comune convenuto, cui, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve seguire il regolamento delle spese della fase processuale svoltasi innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, e non già quella mera presa d’atto dell’accordo in ordine all’individuazione del giudice territorialmente competente raggiunto dalle parti per effetto dell’adesione dell’attore all’eccezione in proposito sollevata dal convenuto che, in deroga a quanto in linea generale stabilito dall’art. 91 c.p.c., costituisce il presupposto logico -giuridico dell’applicazione dell’art. 38 c.p.c. e dunque della rimessione anche del regolamento delle spese della fase del processo svoltasi innanzi al giudice per primo adito al secondo’.
Contro la prefata decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE con due motivi.
Resiste con controricorso il Comune.
In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente poiché infondata atteso la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art.366 c.p.c.
2.Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 28, 29, 38, 91, 112, 132 n. 4 e 342 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per errata interpretazione del motivo d’appello e della domanda, omessa pronuncia e nullità della sentenza .
Nella fattispecie, il dato che l’atto d’appello non contenga specifica richiesta « di annullare o riformare » la decisione resa sulla questione concernente la competenza territoriale non giustifica in sé la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, visto che nell’atto stesso sono state esposte le ragioni di critica alla decisione impugnata (come riportate nel motivo stesso) anche su detta questione ed è manifestata la volontà di ottenerne la riforma.
L’atto d’appello, nella prospettazione del ricorrente, non si limitava affatto a sostenere solo incidentalmente l’erroneità della predetta questione, ma conteneva specifiche censure che ne sollecitavano la riforma. Da ciò discendeva la sua ammissibilità.
2.Con la seconda censura si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte dichiarato inammissibile, in quanto preclusa dal giudicato interno, la questione concernente la regolamentazione delle spese di lite, processualmente accessoria alla pronuncia che il Tribunale ha reso pur in carenza di potere, e come tale priva di effetti giuridici. La sentenza pronunciata sarebbe inesistente, poiché il giudice era carente del potere di decidere.
3.Il ricorso è fondato.
Com’è noto in presenza in tema di competenza per territorio derogabile, trova necessariamente applicazione l’art. 38, comma 2, c.p.c., visto che l’adesione integra un accordo endo -processuale che impedisce la decisione sulla questione di competenza, essendo il giudice tenuto a prenderne atto, cancellando la causa dal ruolo.
Questo era il percorso corretto che avrebbe dovuto seguire il giudice di primo grado.
Ma ciò non è stato. Il Tribunale, peraltro compulsato in tal senso dall’odierno ricorrente (così come emerge dal ricorso e dall’atto di appello ove ci si duole proprio del contenuto della decisione assunta) ha dichiarato, sì, la propria incompetenza ma con sentenza, dopo aver valutato nel merito l’eccezione formulata dal Comune.
La dichiarazione di incompetenza era corretta ma non lo era la forma ed il percorso argomentativo con il quale il giudice vi è pervenuto.
Il ricorrente ha nell’atto di appello espressamente circoscritto al capo della sentenza che lo condannava al pagamento delle spese processuali la propria impugnazione.
Cass. n. 1039 del 1996 (da ultimo in questo senso Cass. n. 1848 del 2022) prevede come la sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese possa essere impugnata unicamente con l’istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall’istanza di regolamento.
Ciò comporta che il ricorrente ben poteva agire solo per la determinazione delle spese, come ha fatto, al fine di ottenerne l’elisione, in considerazione della non debenza avendo aderito alla eccezione del comune.
L’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. Sicché la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza
che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa (Cass. n. 21300 del 2024).
Nella specie, quindi, il giudice di primo grado non aveva il potere di pronunciarsi sulle spese del giudizio e tanto avrebbe dovuto essere rilevato dalla Corte d’appello a fronte della legittima impugnazione del ricorrente, erroneamente dichiarata inammissibile.
In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo è assorbito, e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che determinerà altresì le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025