SENTENZA TRIBUNALE DI VERONA N. 1228 2025 – N. R.G. 00006931 2022 DEL 26 05 2025 PUBBLICATA IL 26 05 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME ( Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con  il patrocinio  dell’avv.  COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME ( Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME Parte_1 C.F._1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 C.F._2
OPPONENTI
contro
(C.F. ), con  il  patrocinio  dell’avv.  COGNOME  NOME e dell’avv. COGNOME NOME ( ) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME NOME Controparte_1 P.IVA_1 C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da  verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vanno rigettate le eccezioni preliminari svolte dagli opponenti.
Quanto all’asserito difetto di giurisdizione in virtù della richiamata clausola compromissoria, la stessa non può ritenersi operativa nel caso di specie attesa la totale estraneità al presente contendere: nessuna incertezza  nell’interpretazione  del  contratto  intervenuto  sussiste,  trattandosi  di  lineare  questione  in materia di suo adempimento.
Quanto al richiesto  annullamento del contratto per violazione della normativa  in materia di potestà genitoriale  (mancata sottoscrizione da parte di  entrambi i  genitori  del  minorenne , osserva questo Tribunale che l’atto negoziale posto in essere non può essere qualificato quale atto di Parte_2
straordinaria amministrazione, difettando alcun carattere dispositivo atto a pregiudicare l’integrità patrimoniale, quali – ad esempio – rinunce ad eredità, contrazione di mutui e locazioni ultranovennali, etc; ancora, il soggetto che ha effettuato i pagamenti per la controprestazione resa in favore del è soggetto terzo (RAGIONE_SOCIALE), con l’ovvia conclusione che il COGNOME (all’epoca minorenne) ha solamente beneficiato degli effetti del contratto di cui si discute. Parte_2
Tanto premesso, va parzialmente rigettata nel merito la domanda degli opponenti.
L’originario  contratto  prevedeva  l’organizzazione  –  da  parte  di –  di  nr.  6  gare;  la pandemia da Covid 19 ha reso necessaria la riduzione a nr. 4 gare. CP_2
Per tale inaddebitabile accadimento l’ingiungente opposta ha proposto alla controparte, a fronte della necessitata riduzione del numero degli avvenimenti sportivi (da 6 a 4), una riduzione dell’importo da €. 60.000,00 originariamente concordati ad €. 45.000,00, proposta non accettata dagli opponenti.
Rileva questo Tribunale, attesa la prova offerta da parte opposta (Mugello, Misano: gare tenute; Imola: il se ne ritirò solo per la competizione della domenica per un problema all’avambraccio destro, dichiarato ma non documentato dallo stesso; quarta gara: il COGNOME e convennero – dopo il round 3 di Imola – che il pilota non vi prendesse parte, come da capitolo 8 della seconda memoria di parte ingiungente confermata dal teste ), che il pagamento dovuto dal COGNOME debba essere ricalcolato sulla minor somma di €. 33.750,00. Parte_2 CP_2 Testimone_1
Detto  importo  viene  calcolato  sulla  base  dell’originario  negozio  (€.  60.000,00  per  6  gare),  della proposta effettuata da (€.  45.000,00  per  4  gare)  e  della  prova  offerta  (3  sole  gare svolte). CP_2
Tenuto  conto  della  somma  già  corrisposta  dai  debitori  (€.  8.470,00),  va  disposta  la  condanna  degli opponenti  al  pagamento  della  somma  di  €.  25.280,00  oltre  interessi,  previa  revoca  dell’impugnato decreto ingiuntivo (emesso per un importo superiore a quello dovuto).
Le spese di causa seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Revoca l’impugnato decreto;
B) Condanna  gli  opponenti e in  via  tra  loro  solidale,  al pagamento  in  favore  di della  somma  di  €.  25.280,00  oltre  interessi  dal dovuto al saldo; Parte_1 Parte_2 Controparte_1
C) Condanna  gli  opponenti e in  via  parimenti  solidale,  alla refusione delle spese di causa, liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori se dovuti. Parte_1 Parte_2
Verona, 26 maggio 2025
Il AVV_NOTAIO