Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8680 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21038-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall ‘AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall ‘RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 464/2018 RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Roma, depositata il 26/03/2018 R.G.N. 5077/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da alcuni lavoratori, dipendenti del RAGIONE_SOCIALE in servizio in
R.G.N. 21038/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
CC
Germania con contratti regolati dalla legge italiana (e il solo Somma Aurelio con contratto regolato dalla legge locale) per ottenere l’adeguamento retributivo ex art. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967;
la Corte territoriale ha ritenuto che la norma non prospetti alcun diritto alla revisione e che la pretesa non possa trovare fondamento neppure nell’art. 36 Cost., mancando ogni allegazione in proposito ;
avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione i dipendenti indicati in epigrafe articolando tre motivi, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Ritenuto che:
1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 157, comma 2, d.p.r. n. 18 del 1967 in relazione all’art. 36 Cost.; messo esame circa un fatto decisivo del giudizio, per non aver considerato la documentazione prodotta a sostegno RAGIONE_SOCIALE chiara erosione di una adeguata retribuzione
con il secondo motivo si prospetta l’o ex art. 36 Cost.;
3. con il terzo motivo si torna a dedurre la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., prospettando, ove non si acceda ad un ‘ interpretazione che riconosca il diritto alla revisione, la necessità di sollevare questione di costituzionalità dell’art. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967;
il primo motivo è fondato;
4.1. in effetti, la sentenza impugnata ha disatteso la domanda sul rilievo che l’art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967 non consenta di tutelare la pretesa ad ottenere l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione quale in origine pattuita al momento RAGIONE_SOCIALE stipula dei contratti di lavoro, escludendo, in particolare, la sussistenza in capo all’amministrazione di un obbligo di legge di procedere all’adeguamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione e, dunque, il correlato diritto dei lavoratori ad ottenere detto adeguamento, avendo il legislato re indicato soltanto come possibile l’aumento RAGIONE_SOCIALE retribuzione a fronte RAGIONE_SOCIALE variazione dei parametri normativi e rimettendo alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta di un intervento in tal senso, come reso evidente dall’omessa previsione dei tempi di
esecuzione RAGIONE_SOCIALE aggiornamenti e la loro misura. È stato altresì escluso che la pretesa dei lavoratori possa trovare fondamento nell’art. 36 Cost., non essendo stata dedotta l’insufficienza del trattamento retributivo bensì il mancato adeguamento pluriennale di esso, senza fornire specifici ulteriori elementi in proposito;
4.2. l’interpretazione così resa dalla Corte di merito , benché assuma di prendere le mosse dalla lettera RAGIONE_SOCIALE disposizione in esame, non è aderente al testo ed alla ratio RAGIONE_SOCIALE stessa, pervenendo ad una soluzione ermeneutica che, peraltro, mostra di non cogliere la valenza direttamente precettiva dell’art. 36 Cost. (in tal senso, fra le più risalenti pronunce di questa Corte, Cass. Sez. 2, 28/06/1963, n. 1787).
Infatti, sul piano letterale, l’art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967, nel testo applicabile ratione temporis ( i.e. anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 29 aprile 2021, n. 62), stabiliva che:
la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo RAGIONE_SOCIALE vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell ‘ Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali, tenendosi anche conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS, in modo da far sì che la retribuzione sia comunque congrua ed adeguata a garantire l ‘ assunzione RAGIONE_SOCIALE elementi più qualificati (primo comma);
la retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all ‘ andamento del costo RAGIONE_SOCIALE vita (secondo comma).
Secondo quanto già ritenuto in precedente decisione di questa Corte, cui, sul punto, va data continuità, «la revisione di cui al secondo comma sopra citato, non può dirsi discrezionalmente rimessa all’arbitrio RAGIONE_SOCIALE P.A. datore di lavoro ed è corretto che di tale norma si richieda un’interpretazione costituzionalmente adeguata, nel senso che, al maturare di si tuazioni di inadeguatezza e di proporzionalità, di cui all’art. 36 Cost., sussiste il diritto all’adeguamento sulla base di parametri
considerati dal primo comma, in tutte le sue formulazioni succedutesi nel tempo» (così Cass. Sez. L, 19/06/2023, n. 17504). La norma, dunque, prevede un diritto all’adeguamento , anche se tale diritto «non va inteso come destinato ad essere integrato al solo mutare di uno o più di quei parametri, dovendosi altrimenti ipotizzare revisioni conseguenti a parcellizzati mutamenti di anche uno o alcuni di quegli elementi, quando magari altri siano mutati in senso contrario, ma che dipende dal complessivo ricorrere delle predette connotazioni di adeguatezza e proporzionalità, al cui venire meno si determina appunto il sorgere del diritto alla revisione stessa» (così ancora Cass. Sez. L, n. 17504 del 2023, cit.).
Di conseguenza, mentre nel richiamato precedente la Corte di merito, con ragionamento ritenuto del tutto coerente e non implausibile, ha più che ampiamente motivato sull’assenza di elementi tali da far ritenere integrati i menzionati presupposti, nel caso in esame la Corte territoriale, dopo aver erroneamente interpretato la disposizione, nel senso che la stessa non valga a fondare la pretesa dei lavoratori, neppure in base al disposto dell’art. 36 Cost., ha apoditticamente a ddotto l’assenza di specifiche allegazioni, senza considerare che la valutazione in ordine all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione in ragione del richiamato parametro costituzionale riveste carattere officioso (così Cass. Sez. L, 02/10/2023, n. 27711, e precedenti ivi citati: «Quanto ai poteri demandati al giudice nella materia, è opportuno rilevare che, in virtù RAGIONE_SOCIALE forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai criteri indicati dall’art. 36 Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità RAGIONE_SOCIALE retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all’art. 36 Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l’entità RAGIONE_SOCIALE retribuzione, e non anche l’insufficienza o la non proporzionalità che rappresentano i criteri giuridici che il giudice deve utilizzare nell’opera di accertamento»);
5. va, dunque, accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori motivi, e disposta la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata,