Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5962 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5962 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 24397/24 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 16 settembre 2024 n. 3584;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2021 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora innanzi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) convenne dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la società RAGIONE_SOCIALE, allegando di avere stipulato con la convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme ad essa versate tra il 2010 ed il 2011 a titolo di addizionale all’ accisa
Oggetto: indebito -addizionale alle accise sui consumi di energia elettrica
sull ‘ energia elettrica, istituita con d.l. 28.11.1988 n. 511 (convertito con modificazioni dalla l. 27.1.1989, n. 20).
A fondamento della domanda dedusse la contrarietà delle suddette norme al diritto comunitario.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza 16.2.2022 n. 522, accolse la domanda.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 16.9.2024 n. 3584, accolse il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e rigettò la domanda della NOME.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su tre motivi.
La ERG ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché il ricorso va accolto: in fattispecie al tutto sovrapponibile, benché decisa dai giudici del merito modo opposto rispetto alla sentenza qui impugnata, è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente – ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. – fare integrale richiamo per giustificare la fondatezza, fin dalla sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice stesso, sia in punto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta : e tanto sia pure per un profilo, ora, diverso -la caducazione per incostituzionalità, con effetto sostanzialmente ex tunc , della normativa che l’aveva giustificava fino alla sua abrogazione – da quello in origine agitato,
incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà – a vario titolo – al diritto eurounitario.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P. q. m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 20 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)