DECRETO TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00013805 2025 DEPOSITO MINUTA 03 04 2026 PUBBLICAZIONE 11 03 2026
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
n. RNUMERO_DOCUMENTO
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta nel verbale di udienza del 11.3.2026;
lette le note difensive depositate da parte ricorrente in data 31.3.2026;
rilevato che la successione del sig. si è aperta in data 8.11.2009, ossia ben oltre il decennio di cui all’art. 480 c.c. e che, laddove non siano intervenute accettazioni espresse o tacite dell’eredità, la stessa deve ritenersi devoluta ex lege in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 586 c.c.;
considerato che è pacifico in giurisprudenza che l’art. 480 c.c. preveda un termine di prescrizione estintiva, operante in favore di chiunque abbia interesse a farla valere e che, in considerazione della sua natura di eccezione in senso stretto, la stessa non sia rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che il decorso del termine previsto all’art. 480, comma 1 c.c. non impedisce al chiamato di accettare l’eredità anche successivamente, qualora la parte interessata non abbia validamente sollevato la relativa eccezione;
ritenuto, tuttavia, indubbio che ‘… scopo dell’actio interrogatoria sia l’abbreviazione del termine previsto dall’art. 480 c.c… ‘ (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 15587 del 01/06/2023) e non il suo prolungamento sine die , sicché la domanda ex art. 481 c.c. deve ritenersi proponibile entro il termine decennale di cui all’art. 480 c.c.;
ritenuta, pertanto, la sostanziale inammissibilità della domanda ex art. 481 c.c. in riferimento alla successione del sig. in quanto proposta oltre la scadenza del termine decennale di cui all’art. 480 c.c.;
richiamato sul punto l’insegnamento della S.C., a mente del quale “… deve darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte…che correttamente ha evidenziato che è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 cod. civ., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l’eredità o di rinunciarvi (Cass. n. 16426/2012). In tal caso, a differenza che nell’ipotesi in cui la perdita del potere di accettare l’eredità, con la conseguente decadenza, scaturisca dalla stessa decorrenza del termine di cui all’art. 481 c.c., l’impossibilità di adire l’eredità preesiste alla fissazione del termine, e quindi non è dato sollecitare il chiamato al compimento di un atto che per effetto del decorso del tempo ha già perso il potere di compiere… ” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, n. 15664 del 23.7.2020);
considerato che, del resto ‘… l’art. 481 c.c…attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l’actio interrogatoria, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine (s’intende, anteriore alla scadenza di quello di prescrizione ex art. 480 c.c.) entro cui il chiamato manifesti la propria volontà di accettare l’eredità o di rinunciarvi …’ (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 16426 del 27.9.2012);
P.Q.M.
previa declaratoria di inammissibilità dell ‘ istanza ex art. 481 c.c. nei confronti della sig.ra dichiara chiuso il presente procedimento.
Roma, 03/04/2026
Il Giudice AVV_NOTAIO COGNOME