Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 208 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 208 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31277/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Bolzano INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA n. 144/2021 depositata il 10/08/2021.
Letta la memoria del ricorrente.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza del TSAP n. 144/21 dep. il 10 agosto 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il decreto assessorile 2.7.2019 della Provincia autonoma di Bolzano che ne aveva pronunciato la decadenza in punto di concessione per piccola derivazione idroelettrica;
la sentenza impugnata ha premesso che: a) la decadenza veniva emessa perché alla citata concessione, già assentita in favore del comune con atto sub GD/9009 per rilascio in decreto 20.6.2014, non era seguita l’attivazione dell’impianto nel termine triennale (prorogabile fino a cinque) di cui all’art.30 l.p. 2/2015 ; b) secondo il comune, la provincia avrebbe dovuto prorogare il termine di esecuzione delle opere, poiché non era stato possibile costruire l’annessa condotta forzata dato che il GSE (gestore dei servizi energetici) non aveva corrisposto al l’ente locale gli incentivi per il realizzo della condotta principale di fognatura; c) la provincia, a sua volta, aveva eccepito l’omessa e pregiudiziale mancata impugnazione comunale del rigetto della proroga, disposto con d. 19.11.2018 e comunque l’infondatezza della impugnazione;
la sentenza impugnata ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso esponendo che: a) sussiste i l difetto d’interesse del comune, oggetto di primo provvedimento già ex se lesivo dell’ interesse sostanziale dedotto in giudizio ; b) il circoscritto oggetto d’impugnazione avanti al TSAP, invero, benché in ipotesi rivisto nel merito in senso favorevole alla parte, non potrebbe travolgere la portata del previo diniego della proroga , in applicazione dell’art.35 co.1 lett. b) e 40 co.1 c.p.a.;
il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in due gruppi di motivi, viene illustrato da memoria e ad esso resiste la provincia, che ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
i motivi pongono la questione dei presupposti per la decadenza dal diritto d’uso d’acqua pubblica , in relazione al l’ invocato art.55 T.U. 11.12.1933, n.1775, tenuto conto del diniego della proroga richiesta e della portata dell’art.30 l.p. 2/2015;
non sussistono i presupposti per la trattazione camerale del ricorso, dovendone perciò essere disposto il rinvio a udienza pubblica;
P.Q.M.
la Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre