Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33688 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22868/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
avverso SENTENZA di TRIBUNALE GELA n. 233/2023 depositata il 12/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, convenivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, quale gestore della rete di distribuzione dell’acqua del Comune di Gela, assumendo che, venendo meno agli obblighi di somministrazione di acqua potabile pattuiti con la de cuius , la società aveva erogato acqua non potabile, come tale oggetto di ordinanza sindacale inibitoria, dal 2003 al 2010: chiedevano, pertanto, il rimborso del 50% degli importi pagati tra l’ottobre 2006 e il gennaio 2020, oltre al risarcimento dei danni anche non patrimoniali;
la RAGIONE_SOCIALE costituendosi eccepiva la prescrizione e chiamava in causa RAGIONE_SOCIALE, che, per quanto qui ancora di utilità, parimenti resisteva;
il Giudice di Pace rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione, con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, in particolare:
-si applicava la disciplina della vendita per il richiamo contenuto nell’art. 1570, cod. civ., con conseguente prescrizione annuale della garanzia per vizi;
-non si trattava di aliud pro alio poiché l’acqua era stata somministrata e utilizzata per gli altri scopi possibili, dall’igiene personale a quella domestica, diversi da quelli alimentare;
-era infondato il motivo di appello sull’omessa pronuncia prospettata con riferimento a domande ex artt. 2033 e 2041,
cod. civ., poiché per un verso non risultava essere stata svolta, in primo grado, alcuna azione per ingiustificato arricchimento, per altro verso l’esistenza di un titolo contrattuale fatto valere per la riduzione del corrispettivo, e correlato rimborso, con azione prescritta, escludeva potesse riconoscersi sussistente il presupposto per la ripetizione d’indebito;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione NOME e NOME COGNOME, articolando due motivi, illustrati da memoria;
resistono con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, corredati da memorie.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218, 2946, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la somministrazione di acqua non potabile invece di quella potabile, oggetto dell’utenza contrattuale, integrava la fattispecie di fornitura di un bene diverso per caratteristiche essenziali, e pertanto l’azione d’inesatto adempimento fatta valere, tale da qualificarsi correttamente ad opera del giudice, doveva dirsi svincolata dal termine prescrizionale annuale in luogo di quello decennale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, parte qua , la mancata fornitura dell’acqua potabile pattuita aveva integrato il venir meno della causa debendi , legittimando la ripetizione dell’indebito, residuando in via solo ulteriormente subordinata la riconduzione della fattispecie a quella dell’ingiustificato arricchimento.
Considerato che
il primo motivo è fondato nei termini di cui sotto, con assorbimento logico del secondo;
questa Corte, in ripetuti precedenti cui occorre dare stabile continuità, ha statuito che la somministrazione di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di aliud pro alio che legittima l’esercizio di un’ordinaria azione di risoluzione ovvero inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ., cui è, invece, soggetta l’azione di garanzia di cui all’art. 1492 cod. civ. (Cass., 20/09/2023, n. 26897, discussa dalle parti, ma anche, ancor più recentemente, a riprova del consolidamento dell’indirizzo ricordato pure in memoria dalla difesa ricorrente: Cass., 18/07/2025, n. 20202, su fattispecie in termini, Cass. 23/03/2025, n. 7726, Cass. 24/12/2024, n. 34371, Cass. 31/10/2024, n. 28184);
nei richiamati arresti si è precisato che si ha consegna di aliud pro alio , e non consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‘acqua potabile’, sia invece consegnata ‘acqua non potabile’, poiché l’acqua non potabile è cosa del tutto diversa ( aliud ) da quella potabile, essendo la ‘potabilità’ dell’acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l’organismo umano (si richiama, sul punto, una nomofilachia risalente a Cass. 05/07/1983, n. 4515);
vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio : si verte in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse o essenziali, quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur rimanendo entrambi nell’ambito del medesimo genus , consista, nell’un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene, e, nell’altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel
medesimo genus ; si verte, per converso, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione dello stesso, in modo da potersi ritenere che esso appartenga, in tal senso, a un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione di effettuare l’acquisto ovvero ricevere la somministrazione, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come strutturale dalle parti (v., al riguardo, Cass. 23/03/2017, n. 7557, Cass. 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione dedotta in contratto e insuscettibile di fornire l’utilità richiesta;
nel caso, il giudice di appello sottolinea che l’acqua fornita poteva avere funzioni domestiche diverse ed era stata infatti diversamente utilizzata, sicché «l’oggetto del contratto, in definitiva, non era acqua finalizzata esclusivamente all’uso alimentare» (pag. 5);
l’osservazione si palesa a ben vedere inidonea a spostare in iure le anticipate conclusioni, poiché l’accertato oggetto della pattuizione, rimasta inadempiuta, era stato e dunque restava quello di somministrare acqua potabile, pur utilizzabile, di per sé, per altri e ridotti scopi;
il secondo motivo è logicamente assorbito; spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Gela perché, con diverso magistrato addetto all’ufficio, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del 13/11/2025.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME