Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34606 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34606 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 4750 – 2020 R.G. proposto da:
LABORATORIO di ANALISI RAGIONE_SOCIALE del dr. RAGIONE_SOCIALE -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Battipaglia (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
avverso la sentenza n. 1590 – 19/21.11.2019 della Corte d’Appello d i RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. il ‘ RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Eboli.
Chiedeva ingiungersi all ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ il pagamento della somma di euro 27.745,43, oltre interessi e spese, quale corrispettivo delle fatture n. 28, n. 29 e n. 30 del 31.10.2006 per prestazioni eseguite nel mese di ottobre 2006.
Con decreto n. 2605 del 30.12.2008 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.
L ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ proponeva opposizione.
Instava per la revoca dell’ingiunzione.
Resisteva il ‘RAGIONE_SOCIALE del dr. COGNOME NOME e COGNOMENOME‘.
Con sentenza n. 585/2014 il tribunale rigettava l’opposizione.
Proponeva appello l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘.
Si costituiva il ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Instava per il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 1590/2019 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame, revocava l’ingiunzione di pagamento e condannava l’appellat o alle spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso i l ‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione de ll’ art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 2697 cod. civ.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a ritenere che la stipula di apposita co nvenzione scritta tra la struttura sanitaria privata e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ assurg e ad elemento costitutivo della pretesa creditoria, sicché la struttura sanitaria è onerata della relativa dimostrazione (cfr. ricorso, pagg. 6 -7) .
Deduce che elemento costitutivo della pretesa è unicamente l’ ‘accreditamento’, la cui sussistenza è pacifica ed incontestata nel la specie (cfr. ricorso, pag. 8) .
Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.
Va reiterata , ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’elaborazione di questa Corte.
Ossia l’insegnamento a tenor del quale l’ obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l ‘ anno di esercizio; con esso, per altro verso, l ‘ ente pubblico assume l ‘ obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del RAGIONE_SOCIALE, vincolandosi ad adempierla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili
in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17588. Cfr. altresì Cass. 6.8.2014, n. 17711, secondo cui , nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento -previsto dall’art. 8 del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, e poi integrato dall ‘ art. 6 della legge 23.12.1994, n. 724 – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria; con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell’attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell’art. 8, 7° co., del citato d.lgs., che ha comportato , alla data del 30.6.1996 (termine così prorogato dall’art. 2, 7° co., della legge 28.12.1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti; Cass. (ord.) 11.3.2020, n. 7019) .
12. In questo quadro, ovvero a fronte dell’onere di stipulazione di apposito contratto in forma scritta con l ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ territorialmente competente, non possono che formularsi, nella specie, i rilievi che seguono.
Da un canto, vanno condivise le affermazioni della Corte di RAGIONE_SOCIALE secondo cui, pur in regime di accreditamento provvisorio, si prospetta la necessità della stipula di convenzione scritta tra la struttura sanitaria privata e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di riferimento e secondo cui, ulteriormente, è la struttura sanitaria privata -che reclama il pagamento delle prestazioni -ad essere gravata dall’onere di
allegazione e prova della medesima convenzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) , onere che, nella specie, non è stato evidentemente assolto.
Dunque, la stipulazione in forma scritta di apposito accordo contrattuale assurge senza dubbio ad elemento costitutivo della pretesa creditoria, sicché della relativa allegazione e dimostrazione è onerata la struttura sanitaria.
D’ altro canto, va disattesa la regione di censura veicolata dal mezzo in disamina, secondo cui, ai sensi dell’art. 8 quinquies cit., gli accordi contrattuali rispondono in via esclusiva all’esigenza di determinazione dei limiti entro cui l’erogazione delle prestazioni sanitarie è finanziariamente ‘coperta’, sicché il riscontro della loro stipulazione e del limite di spesa che vi è contemplato, costituisce al più eccezione impeditiva (cfr. ricorso, pag. 8; memoria, pag. 2) .
C on il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. l a violazione dell’art. 2909 cod. civ.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a respingere l’eccezione , sollevata con la conclusionale d’appello, di giu dicato ‘esterno’ circa l’esistenza tra le parti di un valido rapporto contrattuale (cfr. ricorso, pag. 11) .
Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto.
Senza dubbio al l’interpretazione del giudicato ‘ esterno ‘ – interpretazione che si conforma a ll’esegesi degli atti normativi e si correla a quanto stabilito e nella motivazione e nel dispositivo della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24162; Cass. 10.12.2015, n. 24952) – può attendere pur direttamente la Corte di cassazione.
E tuttavia questa Corte di legittimità vi attende con piena cognizione nei limiti in cui il giudicato ‘esterno’ sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di ‘ autosufficienza ‘ di tale mezzo di impugnazione.
Di conseguenza, il ricorso deve riprodurre il testo della sentenza – che si assume passata in giudicato – con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo (cfr. Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617; Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627) .
Su tale scorta si rimarca che il ricorrente non ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei propri assunti, a trascrivere nel corpo del ricorso il testo integrale della sentenza n. 1718/2011 e della sentenza n. 280/2012, ambedue del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che concorrerebbero ad integrare i l giudicato ‘esterno’ destinato assume -ad esplicar valenza nella specie.
Propriamente il ricorrente si è limitato, a pagina 11 del ricorso, a riprodurre uno stralcio della sentenza n. 1718/2011 e, a pagina 12 del ricorso, uno stralcio della sentenza n. 280/2012.
In ogni caso, in ordine al giudicato ‘esterno’ che si è assunto correlato alla sentenza n. 1718/2011 si evidenzia quanto segue.
La Corte di RAGIONE_SOCIALE ha posto in risalto che l’appellat o aveva sollevato nelle difese conclusionali l’eccezione di giudicato ‘ esterno ‘ con riferimento alla pronuncia n. 1718/2012 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Indi ha puntualizzato, in primo luogo, che nella documentazione allegata telematicamente alla comparsa conclusionale era presente viceversa la sentenza n. 1758/2013 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e, in secondo luogo, che nella memoria di replica, nel ribadire l’eccezione, l’appellat o aveva indicato come offerta in comunicazione la sentenza n. 1718/2012 e viceversa risultava allegata la sentenza n. 1718/2011, per giunta priva di certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. di passaggio in giudicato (cfr. sentenza d’appello, pag g. 14 -15) .
Ebbene, siffatti passaggi motivazionali non sono stati per nulla attinti e censurati con il secondo motivo di ricorso.
In ordine al giudicato ‘esterno’ che si è assunto correlato alla sentenza n. 280/2012 si evidenzia quanto segue.
La Corte di RAGIONE_SOCIALE ha posto in risalto che l’appellat o aveva sollevato nelle difese conclusionali l’eccezione di giudicato ‘ esterno ‘ con riferimento altresì alla pronuncia n. 280/2012 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Indi ha puntualizzato che con tale statuizione il tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE avverso l’ingiunzione n. 3890/2008 ottenuta dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ai fini del pagamento di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento provvisorio nel mese di dicembre 2007 (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 5) .
Cosicché, ha soggiunto la corte, pur a ritenere coperta da giudicato la questione dell’esistenza di un accordo contrattuale tra le parti, tuttavia la pronuncia n. 280/2012 concerneva mensilità relative all’anno 2007 e non vi erano margini interpretativi per ritenere che le prestazioni rese nell’anno 2006 fossero da ricondurre al medesimo accordo contrattuale (cfr. sentenza d’appello, pag. 17) .
Ebbene, analogamente, siffatti passaggi motivazionali non sono stati per nulla attinti e censurati con il secondo motivo di ricorso.
Più esattamente, il ricorrente si è limitato a prospettare che ‘l’esistenza di pronunce passate in cosa giudicata (…), copre l’esistenza sia dell’autorizzazione amministrativa, sia dell’accreditamento in capo al centro privato, unici presupposti costitutivi e necessari per il riconoscimento della pretesa creditoria, afferendo l’esistenza di contratto (…) alla sfera delle eccezioni impeditive (…)’ (così ricorso, pag. 13; così memoria, pagg. 6 – 7) .
Dunque, per espressa prospettazione dello stesso ricorrente, il preteso giudicato ‘esterno’ involgerebbe profili (l’autorizzazione amministrativa e l’accreditamento in capo al centro privato) di per sé inidonei, alla stregua delle ragioni che hanno indotto al rigetto del primo motivo, a fondare l’azionata pretesa creditoria.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese ; pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte