Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 47 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 47 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
sul ricorso 2445/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE), che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , giusta procura speciale in atti;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1369/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 23/5/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dalla cons. COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1369/2018, depositata il 23/5/2018, – in un giudizio di opposizione, promosso dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 1405/2017, con il quale le si era ingiunto di pagare, alla RAGIONE_SOCIALE, l’importo di € 135.829,00, oltre interessi legali dal novantunesimo giorno successivo alle singole fatture, a titolo di « finanziamento a funzione per il servizio di terapia semi-intensiva » svolto nell’anno 2004, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile la domanda subordinata avanzata, ex art.2041 c.c., dall’opposta. Il Tribunale, per quanto emerge dagli atti (pag. 10 del ricorso per cassazione), aveva, invero, rilevato che, dalla documentazione in atti, era emerso come, nell’ann o 2004, la struttura del RAGIONE_SOCIALE fosse risultata inidonea ad esercitare correttamente la funzione di terapia sub-intensiva, in quanto « non solo mancavano i posti per la terapia intensiva ma neppure i posti di terapia semiintensiva sono stati correttamente attivati per il 2004 secondo gli standard richiesti ».
Ora, i giudici d’appello, in particolare, nel respingere l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE, assorbito quello incidentale condizionato
proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, hanno sostenuto che: a) il pagamento non era dovuto in ragione « della mancanza dei requisiti organizzativi e funzionali che la struttura privata aveva l’obbligo di apprestare o quanto meno, a seguito della verifica, regolarizzare in guisa da poter garantire il servizio », come risultante dai sopralluoghi ispettivi aziendali e dalle relative relRAGIONE_SOCIALE dell’aprile 2003 e del gennaio 2005, non contestate nel contenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, pur presente ai sopralluoghi, considerato che lo stanziamento finanziario regionale ed il riconoscimento con delibere regionali del preaccreditamento della funzione di terapia sub-intensiva erano comunque condizionati all’effettiva attivazione delle funzioni pre -accreditate, alla rispondenza a norma de servizio ed alla permanenza dei requisiti; b) la domanda subordinata, ex art.2041 c.c., era inammissibile, non potendo l’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanzare domande diverse da quelle fatte valere in sede monitoria, in difetto di domanda riconvenzionale avanzata dall’opponente.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 6/11/2018 (come da copia notificata in atti), la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 5/1/2019, affidato a due motivi, nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso, notificato l’11/2/2019). Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.8 quater (comma 1) e 8 sexies (commi 2 e 3) d.lgs. n. 502/1992, nonché 6, comma 6, l. n. 724/1994 e 22, comma 6, L.R. n. 22/2002; con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per mancata pronuncia sul merito della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell’art.2041, per
violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.36,183, comma 5, 633 645, comma 2, c.p.c..
La prima censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi .
Assume la ricorr ente che la Corte d’appello abbia negato qualsiasi remunerazione alla RAGIONE_SOCIALE per la funzione di terapia subintensiva garantita per l’anno 2004, poiché il finanziamento a funzione per la terapia intensiva « sarebbe stato previsto dalla normativa regionale solo per la struttura RAGIONE_SOCIALE che avesse erogato terapia intensiva piena e non la (meno complessa) funzione di terapia semiintensiva » (pagg. 15-16 del ricorso), cosicché, essendo condizionato all’attivazione di tutti e sei i posti letto accreditat i (i 4 posti letto di terapia intensiva completa ed i 2 posti letto di terapia semi-intensiva), « secondo il criterio ‘ tutto o niente’ invocato dalla RAGIONE_SOCIALE », alcun finanziamento era dovuto; nella specie, invece, essa RAGIONE_SOCIALE aveva limitato la domanda di remunerazione alla funzione di terapia semiintensiva, per i due posti letto che essa aveva attivato sin dal 1999 e che non aveva mai formato oggetto di contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, la Corte d’appello ha , invece, ritenuto che fosse stata di mostrata l’inidoneità della struttura pre -accreditata ad erogare la funzione di terapia « sia intensiva sia semi o sub intensiva », non avendo la RAGIONE_SOCIALE approntato i servizi organizzativi del servizio.
Peraltro, la ricorrente sostiene, richiamando il quadro normativo nella materia, che, ai fini della corresponsione dell’emolumento, decisiva è la permanenza dello stato di accreditamento provvisorio, cosicché finisce con l’assumere che irrilevante è l’effettiva erogazione del servizio per il quale si pretende il pagamento, posto che sufficiente sarebbe il mero permanere di quello stato. Al contrario, va ribadito
quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in base al rapporto contrattuale, ove vigente nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, nonch é i limiti alla quantit à di prestRAGIONE_SOCIALE erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio, per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestRAGIONE_SOCIALE effettivamente erogate agli utenti del SSR, (Cass. n. 17588 del 2018, n. 17591 del 2018, n. 30917 del 2018 e n. 453 del 2019; Cass. n. 2837 del 2019, riguardante proprio la RAGIONE_SOCIALE). Non è dunque configurabile la corresponsione di emolumenti in mancanza di effettiva erogazione del servizio.
Infine, nel motivo, si solleva una censura in punto di giudizio di fatto, ne l senso che l’ispezione dell’RAGIONE_SOCIALE dell’aprile 2003 avrebbe fatto riferimento alla terapia intensiva e non anche a quella sub-intensiva. Sul punto, il giudizio di fatto del giudice di merito è di segno diverso, essendosi accertato che sulla base dell’ispezione suddetta erano emerse carenze strutturali e organizzative per l’intera funzione di terapia.
Trattasi di profilo di merito non sindacabile nella presente sede di legittimit à : nonostante l’apparente deduzione del mezzo come violazione e/o falsa applicazione di legge, si sollecita la Corte di legittimità alla rivalutazione dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito e la si chiama così indebitamente al riesame delle risultanze istruttorie.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Assume la ricorrente che, sulla base delle prospettRAGIONE_SOCIALE contenute dell’atto di opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE, le quali avevano ampliato i limiti della controversia, deducendosi l’assenza di strutture e/o
organizzazione per l’erogazione del servizio di terapia sub- intensiva, e dunque avevano introdotto l’ulteriore tema di indagine relativo all’insussistenza di titoli per il riconoscimento del credito, era insorta l’esigenza di proporre la domanda di ingiustificato arricchimento, avente ad oggetto i costi effettivamente sostenuti per approntare il servizio di terapia semi-intensiva nel periodo in questione.
Tale domanda subordinata, proposta di sede di costituzione alla prima udienza, sarebbe stata erroneamente dichiarata inammissibile, atteso che un orientamento, da ultimo espresso da questo giudice di legittimità, deporrebbe, al contrario, per una ammissibilità della domanda riconvenzionale introdotta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dall’opposto, pur in mancanza di domanda riconvenzionale avanzata dall’opponente , il quale si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda accolta con il decreto opposto con la proposizione a tal fine di eccezioni in senso stretto; la domanda risulterebbe pienamente legittima là dove essa possa ritenersi riconducibile alla stessa vicenda sostanziale, nel solco tracciato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con le sentenza nn.12310 del 2015 e 22404 del 2018.
Senonché, nella specie, vi è stato un puntuale accertamento da parte del giudice di merito in ordine all’inidoneità, nell’anno 2004, della struttura del RAGIONE_SOCIALE ad esercitare correttamente la funzione di terapia sub-intensiva, non avendo la RAGIONE_SOCIALE approntato tutti i necessari servizi organizzativi al fine di garantire ai pazienti della RAGIONE_SOCIALE necessitanti della terapia subintensiva l’assistenza dovuta .
Ne consegue che il giudicato sulla mancata prestazione del servizio, essendosi ritenuta inammissibile la censura proposta con il primo motivo del presente ricorso per cassazione, esclude necessariamente la stessa sussistenza di un possibile arricchimento da parte della
RAGIONE_SOCIALE ospedaliera , costituente uno dei presupposti dell’azione ex art.2041 c.c..
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.600,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022.