Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13366 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13366 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14271/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
B. I. RAGIONE_SOCIALE , elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrente avverso la sentenza n. 18946/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 23.06.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 1369,2024
Nurnero di raccolta generale 13366f2024
Data pubblicazione 1595,2024
RILEVATO CHE
Con sentenza del 2020 il giudice di pace di Roma rigettava la domanda
L.S.
proposta da
I RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE I. nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE B.I.
per il pagamento della somma di euro 2.557,87 a titolo di rimbor della quota delle spese sostenute nell’interesse della famigli presupposto che dovesse essere riconosciuta piena validità giuridi all’accordo di ripartizione di esse concluso tra i coniugi, anteriormente alla separazione.
Al riguardo, il giudice riteneva che le spese di cui ciascun coniu era fatto carico nel periodo di convivenza coniugale rientrassero quelle effettuate per i bisogni della famiglia.
Il Tribunale, con sentenza del 2022, rigettava l’appello del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I, osservando che: le spese in questione – relative alla gestione de casa familiare di sua esclusiva proprietà, nella quale aveva abitato alla separazione – erano state sostenute prima della separazione tr coniugi, nell’ambito della convivenza coniugale per i bisogni de famiglia, ex art. 143 c.c., per cui esse non erano ripartibili pro-quota, anche considerando che si trattava di obbligazione assimilabile a que naturale; a tal fine erano irrilevanti gli accordi tra coniugi in sepa razione.
LRAGIONE_SOCIALES. da memoria. illustrato da memoria. B.I. ricorre in cassazione con un unico motivo, illustrato resiste con controricorso,
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 143, 1218, 1322, 137 1375, 2034 c.c., per aver il Tribunale ritenuto che lo scambio di e-maif tra RAGIONE_SOCIALE le parti fosse funzionale a RAGIONE_SOCIALE realizzare l’accordo diretto all’organizzazione delle spese quotidiane, non qualificandolo inv
RAGIONE_SOCIALE
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quale accordo vincolante sulla suddivisione delle spese, come sarebbe stato desumibile dal tenore delle dichiarazioni adottate dalle parti (l
B.I. era gravata dal 40% di tali spese, ma aveva ricevuto la disponibilità della casa coniugale e dell’automobile di famiglia entrambe di proprietà del ricorrente).
Il ricorrente assume che tale accordo tra coniugi era del tutto legittimo e vincolante, in conformità della giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso è fondato.
In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutela dei diri indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo so esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei sing componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli as patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, i particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei geni (Cass., n. 18066/14).
Nella specie, il Tribunale ha errato nel ritenere che l’accordo raggiunto tra i coniugi, finalizzato alla suddivisione delle spese familiari, non f vincolante, e che il pagamento integrale, da parte del marito, delle stesse, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia ed espressio della solidarietà familiare, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.p.c., non fosse ripetibile.
Al riguardo, il Tribunale ha escluso che lo scambio di e-mail tra i coniugi potesse configurare un valido accordo negoziale relativo alla
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separazione, poiché mera organizzazione delle spese familiari quotidiane.
Tale interpretazione contrasta con le risultanze documentali che evidenziano l’esistenza dell’accordo tra i coniugi, raggiunto con le emai, esanninate dai giudici di merito, e riguardante inequivocabilmente la ripartizione delle spese tra i detti coniugi, nel periodo da marzo settembre 2018 (anteriormente alla separazione) prevedendo, in particolare, la suddivisione delle spese dell’abitazione e d mantenimento del figlio minore (nato nel 2016) nelle proporzioni del 60%, a carico del marito e del 40% a carico della moglie.
Al riguardo, è vero, come ha affermato il Tribunale, che durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., e che a seguit della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge ne confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per bisogni della famiglia durante il matrimonio (v., in tal senso, Cass., 10927/18). Ciò costituisce senza dubbio un principio generale in tema di doveri patrimoniali dei coniugi nella conduzione della vita familiare. Tuttavia, il menzionato principio è suscettibile di deroga tramite un accordo negoziale tra le stesse parti (che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispet dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapport matrimoniale.
Per quanto, esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va casata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
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P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in cas diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altr dati identificativi delle parti.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.