Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7056 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7056 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 1896-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 928/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 04/08/2021 R.G.N. 1132/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Accordo sindacale attuazione
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud 09/01/2026 CC
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE, inquadrata al III livello CCNL dipendenti aziende RAGIONE_SOCIALE, accertava il diritto RAGIONE_SOCIALE lavoratrice a conseguire il livello superiore (IV) dal 28 marzo 2012 e condannava la società datrice di lavoro al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive maturate, oltre accessori. Il Tribunale rilevava che la ricorrente aveva partecipato con esito positivo al tirocinio di durata semestrale previsto dall’art. 6 dell’accordo aziendale sottoscritto dalla società e dalle OO.SS. in data 28.9.2010, al fine di accedere all’incarico di ‘Assistente tecnico nell’ambito dei giudizi dinanzi le Commissioni Tributarie’ e che, tuttavia, in violazione di quanto testualmente previsto dalla predetta norma contrattuale, la società datrice di lavoro non aveva rilasciato alla dipendente la procura di rappresentanza tecnica né aveva assegnato il IV livello di inquadramento.
2. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale, rigettava il ricorso di primo grado e condannava la lavoratrice appellata alla restituzione di quanto in suo favore liquidato dalla società appellante in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, oltre accessori. La Corte territoriale affermava che dall’accordo del 28.9.2010, interpretato alla luce dei criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., emergeva la volontà RAGIONE_SOCIALE parti di riconoscere a tutti i lavoratori che avessero superato positivamente il periodo di tirocinio previsto ai fini del conseguimento del titolo di assistente tecnico (in via automatica, ossia senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale) il rilascio da parte del Direttore generale RAGIONE_SOCIALE procura necessaria per svolgere attività di rappresentanza tecnica ai sensi dell’art. 12 d. lgs n. 546/1992, unitamente
all’inquadramento nel livello IV, corrispondente all’attività propria di rappresentanza suddetta; che l’accordo aziendale delineava una fattispecie complessa, per la quale, all’esito positivo del tirocinio, il lavoratore maturava il diritto al conferimento RAGIONE_SOCIALE procura e allo svolgimento di mansioni di rappresentanza tecnica, con conseguente diritto al riconoscimento del livello corrispondente allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE predette attività, ossia il IV livello del CCNL applicato; che, a fronte dell’inadempimento all’accordo da parte del datore di lavoro che, nonostante la frequenza con esito positivo del tirocinio semestrale, non avesse rilasciato la procura impedendo così, di fatto, al lavoratore lo svolgimento dell’attività di rappresentanza tecnica in giudizio (come nel caso in esame), non poteva però essere riconosciuto il diritto all’inquadramento nel livello superiore o al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive, in quanto la fattispecie non si era perfezionata.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello propone ricorso la lavoratrice con tre motivi, illustrati da memoria (con allegata pertinente giurisprudenza di merito) ; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso; al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. con riferimento all’interpretazione dell’art. 6 del Verbale di accordo 28.9.2010 . Sostiene che la Corte d’Appello ha interpretato erroneamente la norma pattizia, ove ha ritenuto che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE procura di rappresentanza tecnica, nonostante il superamento con esito positivo del
periodo di tirocinio, comportasse anche il diniego del diritto all’inquadramento superiore .
Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame RAGIONE_SOCIALE domanda di inquadramento al livello superiore ex art. 2103 c.c.
I suddetti due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati.
L’interpretazione dell’accordo aziendale di cui si discute (concluso il 28.9.2010 tra le Organizzazioni sindacali RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, alla quale sono subentrate RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE) operata dalla Corte territoriale non risulta plausibile, perché in contrasto con il dato letterale (la fissazione vincolata di tutte le scansioni RAGIONE_SOCIALE procedura per il tirocinio selettivo, il rilascio RAGIONE_SOCIALE procura in caso di superamento positivo, il conseguente diritto al superiore inquadramento) e con il dato sistematico (perché, all’accertamento di inadempimento datoriale, non viene ricollegata alcuna conseguenza risarcitoria o ripristinatoria).
Invero, l’accordo in atti, nella parte in cui stabilisce che al termine del tirocinio, se superato positivamente, ‘ verrà rilasciata una procura di rappresentanza tecnica nonché l’inquadramento nel 4° livello ‘, delinea certamente una fattispecie complessa, ma configura altresì un vero e proprio duplice obbligo giuridico RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro (di rilascio RAGIONE_SOCIALE procura e di superiore inquadramento) al quale corrispondente il diritto soggettivo dei dipendenti interessati all’attuazione dell’accordo .
La tesi secondo cui, non rilasciata la procura, il dipendente non potrebbe essere inquadrato nel livello professionale
superiore per carenza di un elemento costitutivo del diritto, viola il criterio di cui all’art. 1366 c. c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, perché consente alla datrice di lavoro di sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di inquadramento attraverso il previo inadempimento dell’obbligo di rilascio RAGIONE_SOCIALE procura, di fatto consentendo all’azienda di giovarsi del proprio inadempimento, in antitesi con gli obblighi di correttezza e buona fede RAGIONE_SOCIALE parti del rapporto obbligatorio in genere.
L’espressione ‘ verrà rilasciata ‘ contenuta nell’accordo , con l’utilizzo del modo indicativo, non consente di condizionare il diritto del dipendente al superiore inquadramento ovvero di rimetterlo alla volontà pura e semplice RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro, perché, così interpretata, la clausola si risolverebbe in una condizione meramente potestativa, nulla ai sensi dell’art. 1355 c.c.
In accoglimento dei suddetti motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte d’Appello individuata in dispositivo, per i necessari accertamenti in fatto alla luce dei principi interpretativi di diritto sopra ricordati.
Rimane assorbito il terzo motivo del ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per omesso esame di punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in relazione a mancata ammissione di prove testimoniali.
Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 9 gennaio 2026.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME