Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35058 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35058 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 32901 del ruolo generale dell’anno 20 18, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, coi quali elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, in persona della curatrice, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, elettivamente domiciliatasi presso lo studio del secondo in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrentee nei confronti di
Oggetto: Mancata concessione di termine per integrazione relativa ad accordo di ristrutturazione dei debiti. Giudizio di rinvio.
Procura generale presso la Corte d’appello di Trieste
-intimata- per la cassazione della sentenza della C orte d’appello di Trieste, pubblicata in data 8 ottobre 2018, n. 538/2018;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dalla sentenza impugnata che RAGIONE_SOCIALE propose domanda di concordato preventivo con riserva e poco dopo il Pubblico Ministero ne chiese la dichiarazione di fallimento.
In esito all’udienza prefallimentare il Tribunale di Udine concesse prima termine di sessanta giorni per il deposito della proposta concordataria completa di piano e relativa documentazione oppure di una domanda a norma dell’art. 182 -bis , comma 1, l.fall., e poi la proroga del termine per ulteriori sessanta giorni, sino al 21 aprile 2016. Sciogliendo la riserva il 21 aprile 2016, la società chiese l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e il tribunale convocò le parti all’udienza in camera di consiglio, nel corso della quale la società chiese la fissazione di nuova udienza per l’omologazione dell’accordo , o, in subordine, la concessione di un ulteriore termine per raccogliere la preannunziata adesione della Banca Nazionale del Lavoro (garantita da ipoteca sui beni della società per crediti vantati dalla banca verso la fallita RAGIONE_SOCIALE), cui era stata condizionata l’adesione all’accordo da parte di creditori rappresentanti l’83,91% dei crediti.
Quindi con tre distinti provvedimenti il Tribunale di Udine dichiarò inammissibile la domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., nonché quella di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e, in ragione dello stato di insolvenza della società, ne dichiarò il fallimento.
RAGIONE_SOCIALE propose due reclami, uno contro la sentenza di fallimento e il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco e l’altro contro il decreto di inammissibilità della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Per quanto ancora d’interesse, la C orte d’appello di Trieste respinse il reclamo contro la sentenza di fallimento, ma questa Corte, con sentenza n. 9087/18, ha accolto il secondo motivo del ricorso che la società aveva proposto contro detta sentenza, con rinvio alla c orte d’appello in diversa composizione.
In esito a riassunzione del giudizio, la Corte d’appello di Trieste ha nuovamente respinto il reclamo di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza dichiarativa. Il giudice del rinvio ha sottolineato la discrezionalità che l’art. 162, comma 1, l.fall. riconosce al tribunale di concedere il termine ivi previsto e, facendo leva su statuizioni contenute nella richiamata sentenza n. 9087/18, ha affermato che quello offerto al giudizio di omologazione in realtà non era un accordo, poiché mancava la partecipazione del soggetto all’adesione del quale era condizionata quella dell’intero ceto bancario. In questo contesto, ha evidenziato che a sostegno della richiesta di concessione del termine v’era sol tanto la copia di una comunicazione che dava conto di procedure interne all’istituto bancario dal consenso del quale dipendeva l’esito dell’accordo, perdipiù in tempi particolarmente lunghi , e che la stessa indeterminatezza delle circostanze rappresentate non consentiva di stimare l’effettiva entità della dilazione occorrente per l’avveramento della condizione; l’entità del termine, quindi, era incompatibile con la durata massima di quello, di quindici giorni, fissato dall’art. 162 , comma 1, l.fall., che si sarebbe dovuto reiterare più volte. Né, ha proseguito, si poteva prospettare lesione alcuna del diritto di difesa, posto che la società aveva fruito di un primo termine di sessanta giorni, di una proroga di ulteriori sessanta giorni, nonché di un’ulteriore dilazione di
ventotto giorni, corrispondente al periodo di tempo intercorso dalla scadenza della proroga e la fissazione dell’udienza prefallimentare.
Contro questa sentenza , pubblicata l’8.10.2018, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi e illustra con memoria, cui il solo Fallimento replica con controricorso.
Motivi della decisione
1.- I quattro motivi di ricorso vanno esaminati insieme, perché connessi.
Col primo , la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 384, commi 1 e 3, c.p.c., e 2909 c.c., perché il giudice del rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto fissato da Cass. n. 8087/18, in base al quale non v’è ostacolo all’applicazione dell”art. 162, comma 1, l.fall. anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, con conseguente formazione del giudicato interno sull’erroneità della motivazione addotta dal primo giudice del reclamo per negare la concessione del termine previsto dalla norma;
col secondo , la società denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il giudice del rinvio avrebbe autonomamente proceduto alla rilettura di accertamenti e valutazioni già acquisiti al processo;
col terzo , la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 18 e 182bis l.fall., giacché il giudice del rinvio avrebbe oltrepassato i limiti della propria competenza e invaso quella del tribunale in ordine alla concessione del termine;
col quarto , si denuncia l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’adesione dell’ultimo creditore all’accordo di ristrutturazione nel periodo di tempo corrispondente alla durata del termine che si sarebbe dovuto concedere; omesso esame insito nella statuizione del giudice del rinvio che ha negato rilevanza a quell’adesione, perché sopravvenuta.
La censura complessivamente proposta presenta profili sia d’inammissibilità, sia d’infondatezza.
2.Anzitutto, la corte d’appello non ha affatto violato il principio di diritto affermato da questa Corte, né ha proceduto ad alcun inammissibile apprezzamento di accertamenti già svolti.
Questa Corte, difatti, nell’affermare che l’art. 162, comma 1, l.fall. è applicabile in via analogica al procedimento ex art. 182bis l.fall., si è limitata a escludere che il termine ivi previsto non potesse essere concesso , non già a stabilire che esso dovesse essere concesso : anzi, ha riconosciuto il potere discrezionale del giudice di concederlo. Nessun giudicato interno si è quindi prodotto.
Anche successivamente, d’altronde, si è stabilito (Cass. n. 11882/20, punto 5.1.1.) che la disposizione in questione, proprio perché prevede che il tribunale ” può ” (e non ” deve “) concedere il termine, attribuisce al giudice un potere discrezionale, l’omesso esercizio del quale non necessita di motivazione e non è censurabile in sede di legittimità.
2.1.- La mancata concessione del termine, peraltro, è stata ampiamente motivata dalla c orte d’appello, la quale ha fatto leva giustappunto su accertamenti di fatto divenuti irretrattabili per effetto della pronuncia di Cass. n. 9087/18, ossia che era « stato offerto al giudizio di omologa un non-accordo perché mancava la partecipazione del soggetto alla cui adesione era condizionata quella di tutto il ceto bancario », con la conseguenza che l’atto difettava « degli elementi fondamentali dell’incontro della volontà dei contraenti subordinata ad un evento non verificatosi entro il termine utile », essendo « incontestabile che alla data del 19-52016 la BNL non aveva firmato alcun contratto » (punto 8.2. di Cass. n. 9087/18).
3.E che la corte d’appello potesse e, anzi, dovesse valutare se il termine in questione potesse, o no, essere concesso e non già rimettere la valutazione al tribunale o, addirittura,
direttamente revocare il fallimento, come si sostiene in ricorso, deriva dall’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento anche con riguardo alla decisione negativa concernente l’accordo di ristrutturazione dei debiti, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi.
Per conseguenza, qualora il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di non ammettere la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione (conseguente alla mancata concessione del t ermine per l’acquisizione del consenso della banca di cui si è già riferito), il giudice del reclamo è tenuto a riesaminare -anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall’art. 18, comma 10, l. fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d’ufficio- tutte le questioni relative alla pronuncia d’inammissibilità, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest’ultimo rilevati d’ufficio, e invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite (cfr. Cass. n. 11216/21, che ha ribadito questo principio in relazione a dichiarazione d’inammissibilità della domanda di accesso alla procedura concordataria, senz’altro estensibile al caso in esame proprio in virtù del principio di diritto affermato da Cass. n. 9087/18). Tra le questioni relative alla pronuncia, nel caso in esame, rileva in primo luogo proprio quella concernente la concessione del termine previsto dall’art. 162, comma 1, l.fall.
3.1.- E giova rilevare che la giurisprudenza citata in ricorso e in memoria, relativa alla revoca del fallimento con rimessione al primo giudice (Cass. n. 17205/13; n. 25218/13; n. 18339/15; n. 3861/19), si riferisce ai casi diversi di applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c. nell’ipotesi di nullità della sentenza dichiarativa, che nella
specie si sarebbe verificata solo se il giudice del rinvio avesse ritenuto che il termine di cui all’art. 162 cit. doveva essere concesso.
4.- Inammissibile è, poi, il profilo della censura concernente la pretesa omissione da parte della corte d’appello del fatto decisivo consistito nell’adesione dell’istituto bancario sopravvenuta alla sentenza di fallimento (in ricorso si fa riferimento alle pec di maggio e luglio 2016 successive alla decisione del tribunale, ma precedenti alla prima sentenza della corte d’appello, poi cassata da questa Corte: cfr. pag. 9, punto 20, e pag. 22, punto 4.7, del ricorso).
Nessuna omissione v ‘ è stata, e tantomeno di alcun fatto decisivo, perché la c orte d’appello ha considerato que l fatto e ha escluso di poterlo valutare, perché intervenuto dopo che la procedura di fallimento era stata aperta.
4.1.- Il fatto , d’altronde, è stato già ritenuto non decisivo: questa Corte, ancora con la sentenza n. 9087/18, ai punti 3.1.-3.2, ne ha escluso la rilevanza, sia, in diritto, perché successivo alla pronuncia del tribunale, sia perché, in fatto, si aveva riguardo a « comunicazioni rimaste confinate al rapporto interno tra debitrice e banca, inidonee a superare il dato dirimente della mancata sottoscrizione dell’accordo da parte di quest’ultima, confermato dalla analoga comunicazione del 19/07/2016 nella quale la banca medesima confermava la volontà di procedere alla sottoscrizione dell’accordo non appena fosse stato accolto il reclamo e revocato il fallimento ».
5.- Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
5.1.- Non sussistono, tuttavia, i motivi gravi per la condanna in proprio di NOME COGNOME ex art. 94 c.p.c., come richiesto in controricorso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare le spese del controricorrente, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese
forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, l’8 novembre 2023.