Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19403 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19403 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5494-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 289/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 31/12/2020 R.G.N. 484/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Contrattazione
collettiva di prossimità
R.G.N. 5494/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 07/05/2025
CC
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME contro la società RAGIONE_SOCIALE diretta a ottenere il pagamento per intero della quattordicesima mensilità degli anni 2013, 2014 e 2016, decurtata del 50% per effetto di accordi aziendali di solidarietà.
La Corte territoriale ha disatteso i motivi di appello del lavoratore diretti a contestare l’inefficacia nei suoi confronti dell’accordo aziendale del 16.5.2018 per diversi aspetti (per essere successivo alla cessazione del rapporto, per non essere stato sottoscritto dalla sigla UIL a cui egli era iscritto, per essere successivo alla maturazione del diritto), in quanto la decurtazione non era stata disposta da tale atto, ma da precedenti contratti di solidarietà (23.5.2013, 29.12.2014) intervenuti prima della maturazione degli emolumenti in questione, dandosi, invece, atto, in data 16.5.2018, che non si era avverata la condizione sospensiva che aveva, appunto, condizionato l’erogazione della voce retributiva attraverso una verifica non contestata; è stata altresì sottolineata dalla Corte di Ancona la legittimazione della RSU istituita in azienda firmataria dell’accordo.
Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso il lavoratore con quattro motivi; resiste la società con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame e trattazione di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione; sostiene che la Corte d’Appello non ha trattato uno dei motivi di appello, ossia la non opponibilità a un ex-dipendente di accordo aziendale in materia di diritto indisponibile.
Con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 8 d.l. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011; sostiene che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto opponibile l’accordo aziendale anche nei suoi confronti, benché iscritto all’epoca dei fatti a una sigla sindacale (UIL) non rappresentata all’interno della RSU.
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.5, c.p.c.) omesso esame e trattazione di un punto decisivo che è stato oggetto di discussione; sostiene che la Corte d’Appello ha omesso di argomentare sull’eccezione per la quale l’accordo attraverso il quale era stata disposta la non percezione per l’intero della 14a mensilità per 3 anni era stato sottoscritto in data 16.5.2018, mentre il suo rapporto di lavoro era cessato in data 15.8.2016 e che, stante l’interruzione del rapporto di lavoro, l’ex -dipendente non era più legato neppure dal vincolo di solidarietà che aveva ispirato l’accordo originario, dato che la RSU era priva della rappresentanza di un ex-dipendente e non poteva disporre di un suo esclusivo diritto.
Con il quarto motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 legge n. 148/2011, secondo il quale è previsto che gli accordi sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare
specifiche intese efficaci erga omnes e quindi per tutti i lavoratori, a condizione di essere approvati con maggioranza dei lavoratori; sostiene che nel caso di specie non vi è stata alcuna votazione e che è diritto di ogni lavoratore non aderente ad alcun sindacato firmatario dell’accordo agire per negarne l’efficacia vincolante nei propri confronti.
Il primo e terzo motivo sono inammissibili in presenza di pronuncia di merito cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Infatti, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023, n. 7168/2024).
Ove, peraltro, la parte abbia voluto con i motivi in esame far valere il diverso vizio di omessa pronuncia ai sensi del n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., essi sarebbero del pari inammissibili, per assoluto difetto di autosufficienza, dovendosi ricordare che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per
un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (da ultimo, Cass. 28072/2021).
Il secondo e quarto motivo, connessi perché entrambi concernenti denunciata violazione dell’art. 8 d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, non sono meritevoli di accoglimento.
I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l’esplicito dissenso dall’accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato (v. Cass. n. 31201/2021).
Peraltro, i n tema di contrattazione aziendale, l’art. 8, d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in legge n. 148 del
2011, secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, prevede uno specifico meccanismo affinché gli stessi acquisiscano efficacia erga omnes .
11. Si tratta del cd. accordo sindacale di prossimità, configurabile ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell’ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati (v. Cass n. 27764/2023).
12. I presupposti di applicabilità della disposizione sono così individuabili: a) occorre che l’accordo aziendale sia sottoscritto « da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda »; b) è necessario che tali « specifiche intese » – ossia gli accordi aziendali -siano « sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali »; c) inoltre l’accordo – nel perseguire un interesse collettivo della comunità dei lavoratori in azienda -deve risultare alternativamente finalizzato « alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività »; d) infine, occorre che l’accordo riguardi « la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione ».
13. Nel caso in esame, non vengono contestati, se non in via generica, i presupposti di applicabilità della norma, ma si sostiene la sua non applicabilità al lavoratore interessato perché iscritto ad associazione sindacale non rappresentata nella rappresentanza sindacale aziendale, e perché ha risolto il suo rapporto di lavoro prima dell’accordo aziendale del 16.5.2018.
14. Le circostanze denunciate non sono però dirimenti; la prima perché, ricorrendone i presupposti di applicabilità, l’accordo di prossimità diventa valido per tutti i lavoratori interessati, anche se iscritti ad associazione sindacali, come nel caso in esame, non rappresentate o minoritarie nella rappresentanza sindacale operante in azienda; la seconda, perché la Corte di merito ha interpretato l’ accordo aziendale stipulato dopo la ces sazione del rapporto di lavoro dell’odierno ricorrente come meramente ricognitivo del mancato avveramento di condizione sospensiva stipulata in accordi precedenti, mentre il rapporto di lavoro era in essere.
15. Per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l’interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione – Cass. n. 2625/2010 e successive conformi); conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell’art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, il motivo risulta inammissibile (cfr. Cass. n. 17201/2020, n. 9093/2023), a maggior ragione in ipotesi, quale quella in esame, di cd. doppia conforme di merito.
16. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al valore della controversia, seguono il regime della soccombenza.
17. Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 7 maggio