Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2850 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2850 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26913/2024 R.G. proposto da:
NOME, elett.te domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studiop dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dal predetto e da sé medesimo,
-ricorrente-
contro
NOME e NOME, elett.te domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-controricorrenti- avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3440/2020 depositata il 17.5.2027.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c., depositato in data 9.10.2020, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiedeva alla Corte di Appello di Napoli la condanna di NOME e NOME COGNOME al pagamento in solido degli onorari a lui dovuti per le prestazioni professionali svolte in favore di NOME COGNOME, e poi della sua erede testamentaria NOME COGNOME, nelle cause civili patrocinate nell’interesse del predetto NOME COGNOME (procedimento definito dalla sentenza n. 805/2005 del Tribunale di Benevento in primo grado e dalla sentenza n. 85/2013 della Corte d’Appello di Napoli; procedimento definito dalla sentenza n. 1853/2014 del Tribunale di Benevento in primo grado, dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 359/2009 in secondo grado e dalla sentenza n. 3776/2014 di questa Corte).
Secondo il ricorrente, NOME e NOME COGNOME, figli del defunto NOME COGNOME, cugino di NOME COGNOME, erano obbligati al pagamento dei predetti compensi in quanto, con l’atto di conciliazione giudiziale transattiva del 18.7.2014 concluso con NOME COGNOME, erede testamentaria di NOME COGNOME, nell’ambito del giudizio di divisione dei beni di quest’ultimo, si erano accollati tutti i debiti relativi alle spese per i giudizi promossi da NOME, dalla COGNOME o da questa coltivati.
Costituitosi, NOME COGNOME chiedeva preliminarmente la trasformazione del rito da sommario ad ordinario, eccependo la nullità della notifica del ricorso eseguita nei confronti di NOME COGNOME, deducendo peraltro che l’atto di conciliazione giudiziale transattivo stipulato con la COGNOME fosse da qualificarsi come accollo interno e quindi improduttivo di effetti a suo carico verso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Il collegio con ordinanza dichiarava la nullità della notifica dell’atto introduttivo eseguita nei confronti di NOME COGNOME e ne disponeva la rinnovazione.
Costituitasi, a seguito dell’avvenuta rinnovazione, NOME COGNOME chiedeva il rigetto del ricorso o, in subordine, il mutamento del rito.
Con ordinanza n. cronol. 1622/2024 del 17.5.2024, la Corte d’Appello di Napoli rigettava la domanda del COGNOME, condannandolo alle spese. In particolare, rilevava che la fattispecie portata al suo esame era di mero accollo interno, con la conseguenza che il COGNOME non poteva agire giudizialmente per ottenere il pagamento degli onorari a lui dovuti nei confronti degli accollanti NOME e NOME COGNOME, che si erano assunti il peso economico delle obbligazioni solo nei confronti dell’accollata NOME COGNOME.
Avverso tale decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi, e NOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale del 27.11.2025 entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il ricorrente, si duole, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n.3) c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1273, 1322, 1372 e 1411 c.c., in quanto la Corte d’Appello ha qualificato la fattispecie come accollo interno, nonostante l’adesione non liberatoria del ricorrente accollatario NOME COGNOME, rilevando erroneamente che non vi fossero i presupposti per configurare un accollo esterno e che, stando al suo tenore letterale, non fosse stata espressa una chiara e manifesta volontà delle parti in tal senso nella conciliazione transattiva giudiziale del 18.7.2014.
Con la seconda censura, in relazione all’art. 360, 1° comma, nn. 3) e 5) c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1273, 1362, 1363 e 1366 c.c. e 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte d’Appello, nell’interpretazione della conciliazione transattiva giudiziale del 18.7.2014, valorizzato il solo elemento letterale di alcune clausole estrapolandole dal contesto contrattuale, senza dare giusta rilevanza alle
altre clausole, al negozio nel suo complesso, alla causa ed al sinallagma contrattuale, nonché alla condotta complessiva anche posteriore tenuta dalle parti (segnatamente, la comunicazione dell’accollo data dalle parti al ricorrente, tralasciando l’adesione non liberatoria manifestata da quest’ultimo all’accollata ed agli accollatari).
Attraverso la terza doglianza, si denuncia, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al combinato disposto degli articoli 1273, 1362, 1363 e 1366 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., ovvero il comportamento complessivo delle parti posteriore alla conciliazione transattiva giudiziale, come documentato dalle comunicazioni dell’accollo in atti, fatte dall’accollata e dall’accollante NOME NOME con l’invito a rivolgersi a quest’ultimo, che aveva acquistato la quota dei beni ereditari di NOME COGNOME della sorella NOME COGNOME, per i suoi crediti, e della propria adesione non liberatoria, nonché di plurime missive proprie e dell’accollante ed anche di successivi atti di parte di esecuzione del complessivo negozio stipulato e/o atti giudiziari dell’accollante NOME COGNOME.
Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, attinenti all’erronea interpretazione data dall’ordinanza impugnata, in termini di contratto atipico di accollo interno, della conciliazione giudiziale transattiva del 17.8.2014 raggiunta nel giudizio di divisione dei beni relitti da NOME COGNOME davanti alla Corte d’Appello di Napoli tra l’erede testamentaria, NOME COGNOME, e gli eredi legittimi, NOME e NOME COGNOME, per violazione dei criteri interpretativi degli articoli 1362 (interpretazione del contratto secondo la lettera dello stesso e la comune intenzione delle parti da valutare anche in relazione al comportamento complessivo delle parti), 1363 (interpretazione complessiva delle clausole contrattuali) e 1366 cod. civ. (interpretazione secondo buona fede), ed all’omessa considerazione del fatto storico decisivo, costituito dal comportamento tenuto dalle parti
dopo la firma della conciliazione suddetta specie alla luce dell’adesione manifestata dal terzo accollatario, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono.
Assume parte ricorrente, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., che la Corte d’Appello di Napoli non abbia tenuto conto, ai fini dell’interpretazione dell’accollo, della condotta delle parti successiva alla stipulazione, tenuta sia da NOME COGNOME (la comunicazione con pec del suo AVV_NOTAIO del 7.1.2015 al suo creditore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sia del testo dell’accollo, sia dell’invito a quest’ultimo a rivolgere a NOME e NOME COGNOME in forza di quella conciliazione le sue parcelle relative ai lavori svolti), sia da NOME COGNOME (la raccomandata del 16.3.2015 all’AVV_NOTAIO con la quale confermando l’intervenuta conciliazione giudiziale aveva invitato il professionista a renderlo edotto delle sentenze ottenute con la sua attività, degli acconti ricevuti dal defunto NOME COGNOME e poi dalla sua erede testamentaria NOME COGNOME per addivenire alla quantificazione delle sue residue spettanze, e la missiva del 28.5.2015 allo stesso professionista, nella quale a seguito dell’acquisto della quota della sorella NOME COGNOME, aveva invitato l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO a riferire solo a lui in ordine alle attività e passività scaturite della conciliazione giudiziale contenente l’accollo). Tale condotta delle parti (accollata ed accollante) secondo il ricorrente avrebbe assunto invece rilievo decisivo per il corretto inquadramento dell’accollo nell’ambito dell’accollo cumulativo esterno, e non dell’accollo meramente interno, alla luce anche del contegno tenuto, conseguentemente alla condotta delle parti, dal terzo accollatario, AVV_NOTAIO NOME COGNOME (comunicazione di accettazione e/o adesione a quanto pattuito nella transazione COGNOME –COGNOME del 17.8.2014 circa il pagamento delle spese e competenze professionali di sua spettanza con volontà contraria alla liberazione dalle obbligazioni della COGNOME, avvenuta a quest’ultima il 23.1.2015 ed a NOME COGNOME il 16.2.2015).
L’impugnata ordinanza ha ritenuto di poter ricavare la qualificazione della conciliazione giudiziale transattiva del 17.8.2014, intercorsa tra le parti del giudizio di divisione dei beni di NOME COGNOME pendente davanti alla Corte d’Appello di Napoli (NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME), in termini di accollo interno non produttivo di effetti nei confronti dei creditori dell’accollata NOME, tra i quali anche l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, isolando dal contesto dell’atto alcune clausole della suddetta conciliazione, che ha giudicato che escludessero in modo certo che potesse configurarsi un accollo esterno cumulativo non novativo.
In particolare l’ordinanza impugnata alla pagina 6 ha riportato le frasi del capo relativo ai “Rapporti processuali”: ” Il dottor NOME COGNOME e la sig.ra NOME COGNOME si assumono tutte le spese legali, tecniche (comprese quelle di CTP) e giudiziarie…inerenti tutti i giudizi con esclusione del contenzioso di competenza della sig.ra COGNOME NOME di cui al punto 3.1.6 -in cui si sia costituito il sig. COGNOME NOME o da questi a qualsiasi titolo coltivati, in cui sia intervenuta o meno la sig.ra COGNOME iure hereditatis o anche quelli intrapresi dalla predetta in proprio e/o di legale rappresentante della fondazione alla quale é stato negato il riconoscimento, giudizi pendenti o definiti a qualsiasi titolo con pronuncia di rito e/o merito, sia con riferimento ad oneri maturati e non assolti sia con riferimento a quelli maturandi anche per le attività svolte nel periodo precedente la loro costituzione in causa manlevando totalmente la sig.ra COGNOME in proprio e nella qualità…I signori NOME e NOME COGNOME si assumono altresì ogni onere derivante dalle sentenze rese o emanande nei detti giudizi tenendo indenne e sollevata la signora COGNOME in proprio e nella qualità…da ogni conseguenza nessuna esclusa ad esse connesse…”, Nell’ipotesi la COGNOME in proprio e/o nella qualità sia chiamata in giudizio per il pagamento di spese e competenze dai professionisti incaricati nei giudizi de quo della assistenza legale e/o tecnica (CTP od altri, da CTU ovvero sia chiamata a rispondere degli oneri di sentenze in cui sia risultata soccombente essa o il
suo dante causa, i signori COGNOME si assumeranno i relativi oneri, si costituiranno in giudizio e ne chiederanno l’estromissione, assumendosi anche gli oneri della difesa della stessa sostenuti con professionista scelto dalla signora COGNOME secondo le vigenti tariffe professionali…”.
L’ordinanza impugnata ha però omesso di considerare ai fini della decisione sulla qualificazione dell’accollo in base al criterio dell’interpretazione letterale, le parole pur riportate ” Nell’ipotesi la COGNOME in proprio e/o nella qualità” .
L’ordinanza impugnata ha quindi violato già sotto questo profilo i criteri dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione complessiva degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., avendo estrapolato alcune frasi dal contesto convenzionale ed addirittura dal periodo completo in cui si inserivano.
A conferma del fatto che le frasi riportate fossero univocamente indicative della natura di accollo interno della conciliazione giudiziale transattiva del 17.8.2014, l’ordinanza impugnata nella penultima pagina ed alle pagine 6 e 7 ha attribuito rilievo ermeneutico nel senso dell’esclusione dell’accollo esterno a quattro elementi, che non sono affatto richiesti dall’art. 1273 cod. civ. per come interpretato da questa Corte, ed esattamente:
a) al fatto che la convenzione non conteneva alcuna espressa clausola attributiva della facoltà dei terzi creditori di aderire all’accollo rendendo irrevocabile la stipulazione in loro favore e facendo insorgere il loro diritto a pretendere l’adempimento nei confronti degli accollanti COGNOME;
b) al fatto che non c’era stata alcuna notifica dell’accollo all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con richiesta di aderirvi, essendovi stata solo una comunicazione dell’accollo a scopo informativo al suddetto professionista da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME, legale della COGNOME, la quale ultima aveva tutto l’interesse a resistere alle richieste di pagamento a lei inoltrate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
c) alla mancata indicazione dei nominativi dei creditori ai quali si riferivano i debiti della COGNOME oggetto di accollo da parte dei COGNOME;
d) alla mancata indicazione degli importi dei crediti interessati dall’accollo. Per contrastare l’attribuita rilevanza dei suddetti elementi, il ricorrente ha richiamato quella giurisprudenza minoritaria di questa Corte (Cass. 24.5.2004 n. 9982), criticata dalla dottrina prevalente, secondo la quale l’accollo interno potrebbe venire in rilievo, data la struttura di contratto a favore di terzo attribuita dall’art. 1273 comma 1° cod. civ. all’accollo, solo quando nella convenzione di accollo sia espressamente ed inequivocamente esclusa la produzione di effetti nei confronti dei terzi creditori dell’accollato e la possibilità per gli stessi di aderirvi.
Non ritiene però questa Corte che possa essere ravvisata una sorta di presunzione a favore della qualificazione della convenzione di accollo come contratto tipico di accollo esterno, per il mero fatto che nella convenzione non sia inserita un’espressa clausola di esclusione della produzione di effetti nei confronti dei terzi creditori dell’accollato.
Il modello tipizzato nell’art. 1273 comma 1° del nostro codice civile di accollo è effettivamente quello dell’accollo esterno, che può essere cumulativo, o liberatorio, a seconda che aggiunga, o sostituisca l’obbligazione dell’accollante a quella dell’accollato, strutturato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, in quanto il terzo accollatario può aderirvi rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore e manifestando la volontà di non liberare, o di liberare dalle obbligazioni l’accollato.
L’accollo esterno è caratterizzato dalla totale estraneità del creditore dell’accollato (accollatario) sia come contraente originario, che in virtù di successiva sua adesione all’atto genetico (convenzione tra debitore accollato e terzo accollante) ed al rapporto da quello generato, e dalla finalità perseguita dai contraenti di tenere indenne il debitore dal peso economico del debito, finalità realizzabile dal terzo (accollante) effettuando direttamente la prestazione a favore del terzo creditore, fornendo al debitore la provvista per l’adempimento, o rimborsandolo per
le somme pagate (vedi Cass. 9.4.1990 n.2943; Cass. 17.12.1984 n. 6612; Cass. 24.2.1982 n. 1180).
Le parti, tuttavia, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, possono anche optare per l’accollo interno, produttivo di effetti obbligatori solo tra loro, contratto che ha natura atipica, e non ha ricevuto una specifica disciplina codicistica, perché già in base alle norme generali sul contratto atipico che persegua interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 comma 2° cod. civ.) e sulla sua efficacia limitata alle parti (art. 1372 cod. civ.), l’accollante e l’accollato possono pattuire che il primo si faccia carico delle obbligazioni verso terzi di quest’ultimo, purché creditore terzo e credito dello stesso siano determinati, o determinabili, senza che si ponga la questione richiedente la specifica disciplina dell’art. 1273 comma 2° cod. civ., relativa alla produzione dell’effetto nei confronti di un terzo estraneo al contratto.
Pertanto, va affermato il principio di diritto che ” quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo all’adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario” .
Tornando ora agli elementi che l’impugnata ordinanza ha ritenuto di valorizzare al fine di escludere l’esistenza di un accollo esterno, l’elemento sub a), ossia la mancanza della clausola di apertura della convenzione all’adesione del terzo creditore all’accollo, e l’elemento sub b), ossia la
mancanza della notificazione dell’accollo all’AVV_NOTAIO con richiesta di aderirvi, non erano elementi indispensabili per la configurazione dell’accollo esterno. Ben poteva, infatti, il terzo creditore aderire all’accollo comunicatogli anche se nella comunicazione ricevuta sia dall’accollata che dall’accollante non si faceva esplicito riferimento all’esistenza nella convenzione di accollo di un’espressa clausola di adesione, essendo ricollegata la possibilità per il terzo creditore di aderire all’accollo, o profittarne, alla struttura dell’accollo per la quale le parti hanno optato, eventualmente anche col loro comportamento successivo alla stipulazione della convenzione.
Non a caso la giurisprudenza consolidata di questa Corte considera come elemento di discrimine decisivo ai fini della qualificazione dell’accollo come esterno, o meramente interno, l’esistenza o meno dell’adesione all’accollo del terzo creditore accollatario (vedi Cass. 21.8.2020 n. 17596; Cass. sez. lav. 11.4.2000 n.4604), che va comunque ricollegata ad una volontà negoziale espressa, o per comportamento concludente, precedentemente manifestata dalle parti (accollante ed accollato), di aprire la convenzione di accollo all’adesione dei terzi creditori dell’accollato, in quanto in sede di ricostruzione della comune intenzione delle parti secondo il loro comportamento complessivo anche successivo alla stipulazione ex art. 1362 comma 2° cod. civ. è anzitutto al comportamento delle parti, e non dei terzi, che occorre fare riferimento.
Quanto agli elementi indicati alle lettere c) e d), l’indicazione del nominativo del terzo creditore dell’accollato e dell’importo del suo credito non è necessario che siano esattamente riportati nella convenzione di accollo, essendo sufficiente che in base ad essa siano determinabili anche per relationem (Cass. sez. un. 26.6.2001 n. 8744 ed in materia di contratto a favore di terzo Cass. 3.6.2021 n. 15442), per cui neppure l’omessa indicazione del nominativo del creditore dell’accollata, NOME
COGNOME, e del suo credito specifico, poteva portare ad escludere la qualificazione della convenzione di accollo come accollo esterno.
L’impugnata ordinanza ha poi violato il criterio dell’interpretazione letterale sotto altri due profili, in quanto si è basata su un dato testuale parziale, senza indagare su quale fosse stata la comune intenzione delle parti nel sottoscrivere la conciliazione giudiziale transattiva del 17.8.2014, e senza valutare il comportamento successivo dalle stesse assunto e documentato.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass. ord. 28.1.2025 n. 1985) ha infatti evidenziato che il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l’art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell’interpretazione), la quale emerge solo (come l’incondizionata, affermazione dell’art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali (“le une per mezzo delle altre”), la relativa integrazione (“il senso che risulta dal complesso dell’atto”), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.) (Cass. n. 34687/2023; Cass. n. 6233/2004): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. n. 6389/1998).
L’ordinanza impugnata non ha spiegato, poi, come la qualificazione della convenzione come accollo interno potesse conciliarsi con i dati documentati della comunicazione da parte del legale della COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME, del 7.1.2015 al suo creditore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sia del testo dell’accollo, sia dell’invito a quest’ultimo a rivolgere a NOME e NOME COGNOME in forza di quella conciliazione le sue parcelle relative ai lavori svolti, nonché con la raccomandata del 16.3.2015 di NOME COGNOME all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con la quale confermando l’intervenuta conciliazione giudiziale, aveva invitato il professionista a renderlo edotto delle sentenze ottenute con la sua attività, degli acconti
ricevuti dal defunto NOME COGNOME e poi dalla sua erede testamentaria NOME COGNOME per addivenire alla quantificazione delle sue residue spettanze, e con la missiva del 28.5.2015 allo stesso professionista, nella quale NOME COGNOME, a seguito dell’acquisto della quota della sorella NOME COGNOME, aveva invitato l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO a riferire solo a lui in ordine alle attività e passività scaturite dalla conciliazione giudiziale contenente l’accollo.
L’impugnata ordinanza ha inoltre totalmente ignorato la comunicazione di accettazione e/o adesione a quanto pattuito nella transazione COGNOME –COGNOME del 17.8.2014 circa il pagamento delle spese e competenze professionali di sua spettanza da parte dell’AVV_NOTAIO, con manifestazione di volontà contraria alla liberazione dalle obbligazioni della COGNOME prevista nella convenzione, comunicazione avvenuta a quest’ultima il 23.1.2015 ed a NOME COGNOME il 16.2.2015, (vedi sul rilievo decisivo dell’adesione del terzo accollatario che abbia ricevuto comunicazione della convenzione di accollo dalle parti della stessa Cass. 21.8.2020 n. 17596; Cass. sez. lav. 11.4.2000 n.4604).
Da ultimo risulta violato anche il criterio interpretativo dell’art. 1366 cod. civ., in quanto qualificando come meramente interno l’accollo oggetto di causa, l’impugnata ordinanza ha privilegiato l’interesse manifestato per la prima volta in sede giudiziale del solo NOME COGNOME a non essere destinatario delle pretese dei compensi professionali dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, anziché tener conto anche dell’interesse della controparte della conciliazione giudiziale transattiva del 17.8.2014 contenente la clausola di accollo, NOME.
Col quarto motivo, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4) c.p.c., il ricorrente lamenta l’errore di percezione ex articoli 115 e 116 c.p.c. sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova documentale circa un punto decisivo discusso dalle parti, essendo la Corte distrettuale incorsa in errore circa la ricognizione del contenuto oggettivo della pec dell’accollata del 7.1.2015 e della lettera dell’accollante NOME COGNOME del 28.5.2015,
per non aver colto il contenuto in entrambe di invito, da parte dell’accollata e dell’accollante, rivolto al ricorrente di rivolgersi all’accollante per i suoi crediti verso l’accollata.
5) Con la quinta censura, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, nn. 4) e 5) c.p.c., il vizio di motivazione e travisamento delle risultanze processuali per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia discusso tra le parti con violazione dell’art. 115 c.p.c., avendo la Corte distrettuale omesso di considerare tutta la documentazione prodotta ed il suo contenuto, rappresentativo della condotta delle parti successiva alla stipula dell’accollo.
Per effetto dell’accoglimento del primo, secondo, e terzo motivo di ricorso, comportanti la cassazione dell’impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, devono ritenersi assorbiti il quarto motivo, inerente all’asserita erronea percezione in sede di ricognizione del contenuto oggettivo dei documenti prodotti, ed il quinto motivo, inerente alla motivazione apparente ed al travisamento delle risultanze processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto ed il quinto, cassa l’impugnata ordinanza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente NOME COGNOME