Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11389 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11389 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 3502/2018, proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
-CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1126/2017, pubblicata il 13 giugno 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero , in persona del AVV_NOTAIO , che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
R.G.N. 3502/18
PU. 14/11/2023
successioni
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha adito il Tribunale di Termini Imerese (sezione distaccata di Cefalù), esponendo che, con testamento pubblico del 28 marzo 2006, NOME NOME aveva istituito erede universale la figlia NOME, disponendo che quest’ultima versasse all’attrice la somma di euro 145.000,00, in riconoscenza e gratitudine dell’assistenza e dei servizi che quest’ultima aveva prestato dal 2003 fino al decesso del de cuius e di sua moglie; che il rapporto di assistenza era stato formalizzato con scrittura del 28 marzo 2006; che, dopo la morte del testatore, la COGNOME aveva richiesto all’erede la somma di euro 145.000,00, ma che la convenuta aveva eccepito di aver rinunciato all’eredità; che tale rinuncia doveva ritenersi era inefficace, poiché la COGNOME aveva compiuto atti di accettazione tacita, avendo versato in favore della propria madre, in data 2 maggio 2007, la somma di Euro 7.500,00 in esecuzione delle disposizioni testamentarie e avendo corrisposto all’attrice , in data 31 maggio 2007, tramite un bonifico materialmente inviato dal proprio coniuge, l’importo di 2.100,00, riportante la causale ‘acconto su euro 130.000,00 per conto di NOME.
Ha chiesto di dichiarare la convenuta erede di NOME COGNOME, previo accertamento dell’inefficacia della rinuncia di eredità effettuata con atto pubblico del 19 maggio 2008, e di condannarla al pagamento della somma di euro 142.900,00, oltre interessi, con vittoria di spese legali.
NOME COGNOME ha eccepito che la somma di euro 7.500,00 versata alla propria madre non proveniva dal patrimonio ereditario del de cuius e che il versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE proveniva pacificamente da un terzo e non integrava un atto di accettazione tacita di eredità; che la disposizione testamentaria costituiva il corrispettivo di un’obbligazione modale a carico della RAGIONE_SOCIALE, consistente nella prestazione, con cura e sollecitudine, di assistenza e servizi in favore del de cuius .
Il Tribunale, con sentenza n. 294/2011 dell’11 ottobre 2011, ha accolto tutte le domande, regolando le spese.
Decidendo sul gravame interposto dalla COGNOME, la Corte d’appello di Palermo, nella resistenza dell’appellata, ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado, osservando: a) che il testatore, nel prevedere genericamente il pagamento di una somma di denaro a favore della COGNOME aveva inteso attribuire tale importo a prescindere dalla presenza nell’asse della somma legata , al momento dell’apertura della successione; b) che l’intento di liberalità che aveva animato il testatore non era in contrasto con la configurabilità di un legato di genere, con obbligo dell’erede di onorarlo; c) che la COGNOME aveva compiuto una serie di atti che presupponevano la volontà di accettare e che non avrebbe avuto interesse e diritto di compiere se non nella qualità di erede, consistenti nel bonifico a favore della madre che, in ragione dell’entità della somma di euro 7.500,00 e della relativa causale -corrispondente a quella indicata dal testatore -doveva ritenersi attuazione del legato da parte dall’erede e non già un adempimento spontaneo delle volontà paterne, e soprattutto, nel secondo pagamento di euro 2.100,00, effettuato dal marito della COGNOME, con la causale ‘acconto su euro 130.000,00 per conto di COGNOME NOME; d ) che tanto era comprovato dall’assoluta mancanza di un interesse del coniuge della convenuta ad effettuare il pagamento, dall’assenza di ogni documento o comunicazione, precedente all’instaurazione del giudizio, atta a sconfessare tempestivamente l’operato del solvens ed, infine, dal chiaro riferimento contenuto nella causale al saldo di euro 130.000,00, che, secondo la prospettazione dell’appellata, avrebbe costituito la controproposta dell’erede, rispetto al pagamento del maggiore importo di euro 145.000,00; e ) che anche la proposizione delle ulteriori domande di riduzione delle disposizioni lesive e di rimborso delle spese funerarie, sebbene proposte dalla COGNOME solo in via condizionata, integrava un’accettazione tacita dell’eredità.
Avverso la sentenza d’appello NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso l’intimata Di COGNOME NOME.
Con ordinanza interlocutoria n. 37858/2022 la causa è stata rimessa in pubblica udienza sulla questione concernente la possibilità di ravvisare nel pagamento di un legato di somme di denaro il compimento di un atto di accettazione dell’eredità.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 476, 519, 1387, 1392, 1398, 1399, 1703, 1704, 1705, 2697, 2729, 2028 e 2032 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il pagamento della somma di euro 2.100,00, effettuato dal marito della ricorrente, integrasse un’attività procuratoria posta in essere nell’interesse della chiamata alla successione.
Si obietta in ricorso che, in difetto della spendita del nome della convenuta, l’assenza di interesse personale del solvens non aveva connotato in modo univoco l’attività del procuratore, essendo l’adempimento compatibile con la gestione di affari altrui, mancando elementi presuntivi univoci e gravi per ritenere che la ricorrente avesse rilasciato una procura, unico atto che avrebbe consentito di ravvisare nel pagamento un atto di accettazione tacita di eredità.
Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 476, 519, 1180 c.c. e 99 c.p.c., per avere la Corte distrettuale desunto l’accettazione tacita dell’eredità dal versamento di € 7500,00 effettuato dalla ricorrente in favore della madre, così assumendo erroneamente che ogni pagamento di un debito ereditario dia luogo all’accettazione tacita dell’eredità.
Si assume, sul punto, che il pagamento del legato era avvenuto con denaro non proveniente dall’asse , configurandosi un adempimento spontaneo della volontà del de cuius, e che nessun rilievo poteva assumere, secondo la ricorrente, l’esperimento solo in via subordinata dell’azione di riduzione e di pagamento delle spese funerarie.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per le ragioni che seguono.
Le questioni poste dal ricorso vertono sull’individuazione delle condizioni necessarie affinché l’eventuale adempimento spontaneo di un legato da parte di un chiamato alla successione possa comportare accettazione tacita dell’eredità e rendere inefficace una successiva rinuncia, trattandosi, più in particolare, di stabilire -nella specie – se la ricorrente avesse acquistato la qualità di erede per effetto di un duplice bonifico, il primo eseguito dal marito di quest’ultima in favore della suocera, per un importo corrispondente a quello oggetto della disposizione mortis causa, e un secondo bonifico di € 2100,00, eseguito quale ‘acconto su € 130.000,00 per conto di COGNOME NOME, per il quale la ricorrente sostiene di aver utilizzato denaro proprio (o, comunque, non appartenente all’asse ereditario).
Le motivazioni con cui la Corte di appello ha ritenuto perfezionata un’accettazione tacita, prescindendo dalla provenienza delle somme, non possono essere condivise.
Il legato di somme a favore della madre della ricorrente doveva essere onorato mediante l’impiego del ricavato della vendita di un bene immobile dell’asse, dovendo qualificarsi come legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l’intenzione del “de cuius” di considerare il denaro come espressione della monetizzazione del proprio patrimonio immobiliare (per un caso analogo: Cass. 14358/2013, nonché, per l’applicazione del principio, riguardo alle somme depositate sui conti, Cass. 15661/2020).
Quanto invece al lascito in favore della COGNOME, il fatto che trattavasi di legato di genere, come ritenuto dalla Corte di merito, richiedeva anzitutto di verificare la presenza di somme sufficienti nel patrimonio del de cuius e, in caso negativo, di stabilire se il testatore avesse inteso riferirsi a quelle esistenti nel l’asse al momento della morte, conseguendone in tal caso l’invalidità della
disposizione (Cass. 1483/1969; Cass. 27708/1992; Cass. 7082/1995).
Tuttavia, una volta accertata, come nella specie, la validità del legato anche in assenza di liquidità (cfr. sentenza, pag. 7), un eventuale adempimento da parte del chiamato alla successione non poteva comportare automaticamente l’accettazione tacita dell’eredità.
E’ noto che l’accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede e di dominus dei beni ereditari (c.d. pro herede gestio ).
Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all’eredità abbia agito con l’implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni.
E’ inoltre pacifico nella giurisprudenza di questa Corte e nelle opinioni dottrinali assolutamente prevalenti -che non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori (art. 1180 c.c.; cfr. Cass. 497/1965; Cass. 14666/2012; Cass. 20878/2020).).
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche riguardo all’esecuzione di un legato, nel senso che il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione mortis causa a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiute da un terzo, al pari dei debiti ereditari.
Non erano decisivi, per ravvisare necessariamente nel pagamento un atto di accettazione né che trattavasi di legato di genere, né l’assenza di denaro nel patrimonio ereditario, poiché anche in tale ipotesi, al contrario di quanto sostiene la resistente nelle memorie illustrative, il
pagamento del legato può aver luogo non solo con disponibilità personali del chiamato, ma anche -ad es. – mediante la liquidazione di altri cespiti, mobiliari o immobiliari, presenti nell’asse e con l’impiego del ricavato.
Tuttavia, solo nel secondo caso, non anche nel primo, può configurarsi un atto (la liquidazione del patrimonio del de cuius) che solo l’erede ha il potere di compiere e che può comportare l’accettazione tacita e l’inefficacia di una successiva rinuncia.
D’altronde, la prestazione del legato non è subordinata all’esistenza di un attivo ereditario, poiché i limiti al soddisfacimento del legatario sono individuati esclusivamente nell’esistenza di una eredità accettata con il beneficio d’inventario e nella lesione della legittima (Cass. 1470/1972).
Neppure l’art. 662 c.c. (che prevede che, in mancanza di altre disposizioni del testatore, tenuti alla prestazione del legato sono solo gli eredi o i legatari), è di ostacolo a che il legato possa essere adempiuto da un terzo (art. 1180 c.c.) senza perciò integrare un atto che solo l’erede è in condizione di compiere, avendo la norma il diverso effetto di limitare la volontà del testatore, nel senso che questi non può porne l’onere a carico di soggetti diversi da quelli indicati, pena l’incoercibilità della disposizione (Cass. 1181/1967) , oltre che di prevedere un criterio suppletivo di individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento in mancanza di indicazioni del de cuius.
L’errore in cui è incorsa la Corte di merito è, perciò, consistito nell’aver qualificato il pagamento di entrambi i bonifici come atti di accettazione tacita, nel primo caso, riguardo al versamento eseguito in favore della madre del de cuius, per il fatto che il marito della ricorrente aveva agito su incarico di quest’ultima e in virtù della causale del bonifico quale acconto sul maggior importo dovuto, nel secondo caso, sul rilievo che a tale adempimento era tenuta la COGNOME anche in assenza di somme nel patrimonio del testatore, omettendo di verificare con quali liquidità fossero stati effettuati entrambi i pagamenti (in particolare, riguardo al primo bonifico di €
7500,00, se le somme provenissero effettivamente dalla liquidazione del patrimonio ereditario), e ciò benché la COGNOME avesse esplicitamente eccepito che il bonifico alla COGNOME era partito dai suoi conti personali e che nel patrimonio ereditario non vi erano liquidità al momento dell’apertura della successione, neppure per adempiere il legato in favore della madre.
Non avevano rilievo l’esercizio della domanda di riduzione delle spese funerarie, proposta solo in via subordinata per l’ipotesi che la convenuta fosse stata dichiarata erede pura e semplice, e la richiesta di rimborso delle spese funerarie, che non escludeva necessariamente la contestazione della qualità di erede.
Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P. Q. M.
accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda