La disputa sull’accesso agli atti per copia privata
Il settore della gestione dei diritti d’autore genera frequenti controversie tra gli intermediari degli artisti e gli enti di riscossione. Una cooperativa di artisti ha richiesto l’accesso agli atti per copia privata per verificare la corretta ripartizione dei compensi economici maturati nel corso di diversi anni. L’ente incaricato della raccolta ha respinto l’istanza, qualificando la propria attività come puramente privatistica.
La cooperativa ha contestato il diniego davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’esibizione dei documenti contabili. L’ente gestore ha quindi promosso il regolamento di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione per chiarire se la competenza spetti al giudice ordinario civile o al giudice amministrativo.
La gestione dei compensi e la liberalizzazione del settore
Il legislatore ha profondamente riformato l’attività di intermediazione del diritto d’autore, superando il monopolio legale e introducendo regole di concorrenza. Le norme vigenti assoggettano l’attività di riscossione alle regole del diritto comune e ai contratti privati come il mandato.
L’equo compenso tutela gli autori a fronte delle copie personali realizzate dai privati. La riscossione e la ridistribuzione delle somme non configurano l’esercizio di una pubblica funzione autoritativa, bensì una gestione economica nell’interesse di mandanti privati.
Le regole per richiedere l’accesso agli atti per copia privata
Le Sezioni Unite hanno chiarito la corretta procedura per ottenere i documenti nel settore privatizzato del diritto d’autore. La richiesta di trasparenza documentale non segue le regole amministrative tradizionali ma deve utilizzare gli strumenti processuali civili.
L’operatore economico che vanta un credito o tutela i propri iscritti deve richiedere al giudice ordinario civile gli ordini di esibizione documentale previsti dal codice di procedura civile e dalla normativa speciale sulla proprietà intellettuale.
Le motivazioni dei giudici sull’accesso agli atti per copia privata
La Suprema Corte ha confermato che la legge attribuisce alla giurisdizione ordinaria tutte le liti relative alle attività degli enti di tutela del diritto d’autore. Questa attribuzione comprende la gestione delle somme incassate e i criteri di calcolo dei compensi.
La natura privatistica dell’attività attrae sia l’ente mandante sia la fondazione delegata alla riscossione. L’incarico di riscuotere i compensi non attribuisce poteri di supremazia pubblicistica, per cui le controversie sui documenti e sui rendiconti non possono essere introdotte dinanzi al giudice amministrativo.
Le conclusioni della Cassazione sulla giurisdizione civile
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario civile, escludendo l’intervento del tribunale amministrativo. L’ente delegato ha vinto la questione di competenza, costringendo la cooperativa di artisti a riassumere il giudizio dinanzi al tribunale civile ordinario.
La decisione consolida il principio secondo cui ogni richiesta di rendiconto o di visione documentale nei confronti dei soggetti incaricati della gestione dei diritti deve essere azionata con le tutele del processo civile ordinario.
Quale giudice decide sui documenti relativi all’equo compenso?
La competenza spetta esclusivamente al giudice ordinario civile poiché l’attività di gestione dei compensi d’autore ha natura contrattuale e privatistica.
Si applica l’accesso civico generalizzato agli enti di riscossione del diritto d’autore?
No, le norme sull’accesso amministrativo e civico non si applicano a tali enti privati, i quali rispondono secondo gli strumenti probatori del codice civile.
Come può un’associazione di artisti ottenere i rendiconti e i dati di ripartizione?
L’associazione deve avviare una causa civile ordinaria e richiedere un ordine giudiziale di esibizione dei documenti contabili.