SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 31 2026 – N. R.G. 00000272 2025 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile -Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
della causa iscritta al N.NUMERO_DOCUMENTO
Oggi 12/2/2026, innanzi al AVV_NOTAIO, sono comparsi: per la parte ricorrente l’AVV_NOTAIO;
per la parte resistente la d.ssa e la d.ssa .
AVV_NOTAIO fa presente che agli atti sono depositate le buste paga per l’anno 2024/2025 al fine di calcolare la retribuzione utile ai fini del TFR.
Presta acquiescenza comunque rispetto al valore indicato dal nelle note conclusive.
Il AVV_NOTAIO entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il AVV_NOTAIO pronunzia la seguente sentenza dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di AVV_NOTAIO del Lavoro, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 272/2025 R.L. promossa
),
resistente
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente : ‘ 1. Accertare e dichiarare l’abusiva e/o illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato attribuiti dal resistente ad oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente per i motivi esposti in narrativa, nella parte in cui violano le norme che regolano l’apposizione del termine e la successione dei contratti a tempo determinato (superamento 36 mesi) o per quelle ulteriori e diverse motivazioni che l’AVV_NOTAIO vorrà
indicare; 2. Per l’effetto condannare il
in persona del Ministro p.-t., al riconoscimento del danno comunitario per abuso reiterato di attribuzione di contratti a termine al ricorrente per un periodo superiore a 36 mesi e, conseguentemente, condannare il suddetto al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 12 DPR 131/2024 nella misura di 6 mensilità dell’ultima retribuzione pari a € 15.596,10 -ovvero a quell’altra minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre alla refusione in favore del ricorrente dell’importo di €. 2.086,00 quale maggior danno diverso ed ulteriore rispetto a quello risarcito con l’indennità suindicata; in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge; 3.Con vittoria di spese e compensi ‘.
Per la parte resistente : ‘ – In via principale: dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito la domanda avversaria; – In via subordinata: ridurre al giusto la pretesa avversaria, in considerazione dell’evidente assenza di abusività nei contratti sottoscritti dall’Amministrazione con la ricorrente e in forza dell’eccezione di prescrizione quinquennale come sopra descritta ‘ .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19.6.2025, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il AVV_NOTAIO del Lavoro di Trieste, esponendo di aver prestato, negli ultimi anni scolastici, attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza di reiterati contratti a termine, stipulati per un periodo complessivo superiore a 36 mesi, come meglio specificato in ricorso, ed in violazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, in particolare della Direttiva comunitaria nr. 1999/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Evidenziava in particolare che nessuno dei contratti stipulati indicava la ragione oggettiva che avrebbe giustificato l’apposizione del termine, e che
se la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato supera, come avvenuto nella fattispecie, una soglia temporale massima (36 mesi), si deve presumere che con i contratti in questione si era inteso far fronte ad un fabbisogno permanente e durevole dell’Amministrazione.
Rilevava ancora di aver partecipato, in date 18.7.2020, 15.6.2022 ed 8.1.2024, a tre concorsi indetti dal , rispettivamente con D.M. 499 del 21.4.2020, con D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022, e con D.M. 26.10.2023 n.205, ma che l’indizione dei suddetti concorsi da parte del
non aveva rappresentato quel rimedio volto a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione in materia di abuso della reiterazione dei contratti a termine in quanto nessuno di essi prevedeva la valorizzazione della sola e pregressa anzianità di servizio. Inoltre, pur partecipando alle tre selezioni, il ricorrente era attualmente ancora precario. Infatti per una delle selezioni (quella del 2024) era risultato vincitore ma tale esito aveva implicato non già il diritto all’assunzione ma solamente la possibilità di entrare nella quota riservata nei percorsi abilitanti, ossia nei programmi formativi universitari che da un lato permettono di ottenere l’abilitazione all’insegnamento in determinate classi di concorso e dall’altro rappresentano la condizione per l’attribuzione del contratto di lavoro a tempo determinato per la prova prodromica all’accesso nei ruoli a tempo indeterminato.
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale proprio della materia, ribAVV_NOTAIO che l’immissione in ruolo attraverso concorso non era idonea a risarcire il pregiudizio subito per effetto dell’illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato, rilevava che secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, pur nelle indiscutibili differenze tra il lavoro privato ed il pubblico impiego, anche per il settore pubblico era ormai possibile, in via analogica, richiedere un’indennità risarcitoria, al
fine di adeguare il diritto interno alla direttiva 1999/70/CE ed alla sua funzione dissuasiva di abuso di contratti a termine, ai sensi dell”art. 12 DPR 131/2024 in vigore dal 17.9.2024 (convertito in Legge 166/2024)
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il convenuto, rilevando che il ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, prestava in servizio presso l’Istituto Roli di Trieste quale docente a tempo determinato di ‘ex italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado’ (classe di concorso A022) e dall’1.09.2025 sarebbe stato immesso in ruolo quale vincitore del concorso bandito con NUMERO_DOCUMENTO. Rilevava il convenuto, che le supplenze annuali al 31.08 su organico di diritto erano 3, e non era stato oltrepassato il limite dei 36 mesi, in quanto la supplenza del 2024/2025, inserita nell’ambito di procedura concorsuale cui il dipendente aveva potuto partecipare anche senza abilitazione e finalizzata all’immissione in ruolo a seguito dell’acquisizione del titolo abilitante non avrebbe dovuto essere conteggiata. Rilevava come ripetutamente la avesse evidenziato che il ricorso a supplenze per coprire posti destinati a vincitori di concorsi è legittimo in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’immissione in ruolo , mentre è illegittimo se non vi sono previsioni o tempi certi per l’espletamento delle procedure concorsuali. Nel caso di specie il aveva indetto una serie di procedure concorsuali cui il ricorrente avrebbe potuto partecipare con successo, ed in particolare: NUMERO_DOCUMENTO del 10.12.2024; DDG NUMERO_DOCUMENTO del 2023 (vinto dal ricorrente); DD 23/2022; DDG 1081/2022: DD 499/2020.
6. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Giova a fini ricostruttivi, partire dal quadro normativo di riferimento. La L. nr. 186 del 2003, quanto al rapporto di lavoro degli insegnanti di religione,
ha istituito due distinti ruoli regionali, disciplinando l’accesso ad essi mediante concorso per titoli ed esami, e limitando al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire con contratti a tempo indeterminato. Il residuo 30% dei posti, costituisce, sempre in base alle indicazioni della legge in questione, riserva da assegnare mediante contratto di incarico annuale, verosimilmente per la necessità di adeguare in maniera flessibile il corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, a loro volta indissolubilmente legate alla scelta delle singole famiglie di avvalersi o meno dell’insegnamento di religione. L’art. 1, comma 2 della L. 186/2003, prevede che ‘ agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato ‘testo unico’ e dalla contrattazione collettiva ‘. In base a quanto disposto dall’art. 3 della predetta legge, l’accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa, mentre il comma 10 precisa, quanto alla riserva del predetto 30%, che ‘ per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio ‘.
A fronte di tale quadro normativo, l a Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 13.1.2022 resa nella causa n. C-282/19), pur
ritenendo in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno dei docenti della religione cattolica con l’articolazione tra il 70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine), ha affermato che ‘ l’osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro esige … che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del 24 giugno 2021, e , C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)», occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia «tutto quanto (gli) compete …. prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios)», procedendo ad «esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro ‘.
10. La Corte di Cassazione (Cass. nr. 6559/2023) si è poi pronunciata, sulla base di quanto enunciato dalla Corte di Giustizia Europea e con motivazione che lo scrivente condivide pienamente, in ordine alla fattispecie dell’abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, affermando i seguenti principi di diritto: ‘… nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il
protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato…i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso… .’.
11. Ebbene, è pacifico, e di un tanto viene dato atto anche nella motivazione della sentenza appena riportata che, dopo la L. n. 186 del 2003, è stato
indetto, per un lungo periodo, un unico concorso, nel 2004, e che tale circostanza ha distorto il funzionamento complessivo del sistema, portando ad una precarizzazione generalizzata degli insegnanti di religione cattolica mantenuti in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico dei contratti a tempo determinato. In tali casi, ha affermato più volte la Cassazione che non vi è necessità di altra dimostrazione ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, che quella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale (negli stessi termini Cass. n. 18698/2022, Cass. n. 19319/2022, Cass. n. 22420/2022, Cass. n. 24760/2022, Cass. n. 22439/2022, Cass. n. 24761/2022, Cass. n. 24393/2022, Cass. n. 22265/2022), né risultano allegati, dall’Amministrazione, elementi fattuali oggettivi idonei a giustificare la previsione di una quota dell’organico di diritto degli insegnanti di religione cattolica, riservata in via permanente alle assunzioni con contratto a termine.
12. Nel caso di specie, il numero di contratti a termine stipulati da parte ricorrente fino al 31 agosto con il , succedutisi nel corso degli anni, senza soluzione di continuità, supera il limite di 36 mesi, in quanto vi sono quattro contratti conclusi per le annualità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il ritiene tuttavia che tale ultimo contratto non possa e non debba essere conteggiato ai fini dell’accoglimento della domanda, per i motivi seguenti: ‘ Si arriva all’a.s 2024/2025 (supplenza annuale conferita -come già visto nell’ambito di una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione in ruolo a seguito di abilitazione, abilitazione che l ha conseguito il 13.12.2024, all.3), anno in cui in cui il ricorrente, in forza della procedura concorsuale cui ha partecipato, è stato individuato come sopra descritto da graduatoria di vincitori di concorso di merito; nel mentre, avendo acquisita l’abilitazione,
dal 1.09.2025 verrà confermato in ruolo a tempo indeterminato. Pertanto, le supplenze annuali al 31.08 su organico di diritto sono 3, cioè non si oltrepassa il limite dei 36 mesi. Come, infatti, conteggiare la supplenza del 2024/2025, inserita nell’ambito di procedura concorsuale cui la dipendente ha potuto partecipare anche senza abilitazione (!), procedura finalizzata all’immissione in ruolo a seguito dell’acquisizione del titolo abilitante: supplenza, peraltro, non prestata sullo stesso istituto né sulla stessa materia? Quanto premesso dovrebbe escludere a priori la sussistenza di un abuso ‘.
13. Tuttavia l’impostazione del non può essere condivisa. Ha recentemente affermato la Corte di Cassazione che: ‘ Tutto ciò posto, si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa RAGIONE_SOCIALE. già consolidata e cui va data continuità, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che – anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 – non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l’abuso opera come mero antecedente remoto dell’assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una
semplice “chance” di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria ‘ (Cass. nr. 30779/2025). La procedura selettiva che ha consentito al ricorrente di ottenere alla fine la stabilizzazione non era suscettibile di assicurare quella ragionevole certezza di stabilizzazione citata dalla Corte di Cassazione, in quanto secondo le allegazioni dello stesso convenuto era unicamente prevista la possibilità di accedere alla procedura selettiva senza abilitazione purché l’aspirante fosse in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso e di almeno tre anni di servizio o dei 24 CFU previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. In sostanza una semplice agevolazione in sede di requisiti di ammissione alla procedura che non dava poi, quanto all’assunzione definitiva, alcuna ragionevole probabilità di successo. Del resto, come parte ricorrente ha evidenziato, il bando in questione imponeva per l’accesso in ruolo, la necessaria sottoscrizione di un contratto a tempo determinato (nel caso di l’anno scolastico 2024/25) durante il quale bisognava conseguire obbligatoriamente a proprie spese un corso abilitante (molto oneroso per un precario, più di 2000 euro) con esame finale. Il Corso obbligava i docenti a ‘perdere’ un ulteriore anno e proseguire lo stato di precarietà prima di essere immessi in ruolo provocando quindi, per la posizione del ricorrente, la realizzazione dell’abuso dal momento che prima del predetto ulteriore contratto a termine, aveva già collezionato tre contratti a termine su posti vacanti e fino al 31 agosto . La domanda attorea è dunque fondata nell’ an .
14. Quanto alle conseguenze sanzionatorie va evidenziato che la misura della conversione del rapporto in tempo indeterminato richiamata dalla Corte di Giustizia, rispetto al pubblico impiego incontra l’ostacolo previsto dall’art. 36 d.lgs. 165/2001 della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell’art. 97 Cost.
Quanto alla pretesa risarcitoria, da accogliere per quanto sopra argomentato, si deve fare riferimento a quanto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016 ove si invita ad applicare i parametri dettati dall’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 per la quantificazione del danno comunitario. A seguito dell’abrogazione del citato art. 32, il parametro di riferimento deve cercarsi nell’omologa disposizione dettata dall’art. 28, comma 2 D. Lgs. n. 81/2015, secondo il quale ‘ Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità’ ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro ‘.
16. Dalle allegazioni agli introduttivi risulta che la ricorrente ha sottoscritto 4 contratti a tempo determinato per un totale di 48 mesi.
Relativamente alla quantificazione del danno, in applicazione dei criteri liquidatori previsti dall’art. 28 d.lgs 81/2015, deve tenersi conto da una parte del numero e della durata dei singoli contratti a tempo determinato, e dall’altra della peculiarità della disciplina dettata in materia, in forza della quale i docenti di religione beneficiano non solo del rinnovo automatico del contratto di anno in anno, ma anche del riconoscimento della progressione di carriera a fini giuridici ed economici.
Tenuto conto di tali specifici elementi, si reputa equo e congruo riconoscere al ricorrente un danno liquidato in misura pari a 3 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (ovvero € 2.154,93 così co me indicato nell ‘ ultimo cedolino paga, importo sul quale non vi è contestazione, come da verbale di ultima udienza), tenendo anche conto del danno lamentato da parte attorea con riferimento alle spese sostenute per l’accesso al percorso abilitante all’indomani del superamento di un concorso per titoli ed esami, per l’importo complessivo di €. 2.086,00. Difatti, alla luce delle argomentazioni che precedono, il percorso di inserimento definitivo del ricorrente nell’organico del convenuto non si inserisce nell’ambito di quelle misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione menzionate dalla Corte di Cassazione, e dunque, le spese affrontate dal ricorrente nell’ambito di tale percorso, si devono ritenere a tutti gli effetti danno emergente da considerare a fini liquidatori ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. 81/2015, il quale prevede che: ‘ Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno ‘.
Le spese di giudizio seguono il criterio di soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte resistente, e liquidate come da dispositivo nella misura minima stante la serialità della controversia. Le spese liquidate devono essere distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda disattesa:
dichiara che il ha posto in essere nei confronti della ricorrente una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi;
per l’effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine in favore della ricorrente, liquidato nella misura di 3 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 2.154,93 , oltre interessi legali o rivalutazione dalla data della domanda giudiziale al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Trieste, 12.2.2026
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME