Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10455 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14555-2019 proposto da:
NOME, domiciliata ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 496/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/10/2018 R.G.N. 625/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 23 ottobre 2018 la Corte d’Appello di Venezia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Venezia nella causa
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/03/2024
CC
proposta da NOME COGNOME e altri 23 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), aventi ad oggetto le domande avanzate dagli istanti, tutti docenti e collaboratori scolastici, di condanna del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del c.d. danno comunitario sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘illegittima stipulazione di plurimi e successivi contratti a termine e di riconoscimento del diritto alla parità di trattamento in punto anzianità di servizio, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa predetta decisione rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli istanti mentre condannava il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere sulle somme riconosciute in prime cure, con riguardo al capo relativo all’anzianità di servizio , la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, da un lato, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta stabilizzazione e, per quel che riguarda la COGNOME, insegnante di religione cui era applicabile uno speciale regime normativo per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa catt edra, il conseguimento di un posto di ruolo, da ritenersi costituire, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso dei contratti a termine ed a cancellare le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, dall’altro, in quanto illegittimamente omessa dal primo giudice la condanna al pagamento degli accessori sulle somme dovute in conseguenza del riconoscimento dei servizi preruolo, spettante il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali;
-che per la cassazione di tale decisione ricorreva la sola COGNOME, affidando l’impugnazione a dodici motivi, cui resisteva, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE);
-che la ricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., lamenta l’essersi la Corte territoriale pronunciata nel senso del rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria assumendo la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa circostanz a RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto conseguimento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di un posto di ruolo, quando in realtà la stessa, assunta con contratto a termine per l’anno scolastico 2018/2019, tuttora lavora come insegnante precaria;
-che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., la ricorrente lamenta, in relazione all’errore di fatto denunciato nel motivo che precede, il carattere apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza;
-che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 l. n. 107/2015, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, stante l’inapplicabilità alla ricorrente RAGIONE_SOCIALEa norma in questione quale insegnante di religione e la conseguente impossibilità per la medesima di beneficiare RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione ivi prevista;
-che con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 107/2015 e 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, lamentando la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, risolvendosi la pronunzia nell’illegittima attribuzione alla norma medesima di efficacia retroattiva quanto all’effetto sanante del pregresso illecito;
-che nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE è prospettata assumendo l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale per contrasto con il diritto comunitario che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa reiterazione abusiva di contratti a termine impone l’applicazione di una misura
proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione;
-che con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 400 del T.U. n. 297/1994 e 3, comma 2, l. n. 186/2003, 32 l. n. 183/2010 e 36 d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’erroneo convincimento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale circa l’effetto sanate RAGIONE_SOCIALEa stab ilizzazione di cui alla l. n. 107/2015 in fattispecie che, implicando la violazione RAGIONE_SOCIALEe qui invocate norme in materia di assunzione e impiego del personale, risulta soggetta alla sanzione risarcitoria prevista dal richiamato art. 36 d.lgs. n. 165/2001 determinata secondo i criteri di cui all’art. 32 l. n. 183/2010;
-che nel settimo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 CEDU, 117 Cost. e 47 e 52 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea è prospettata in relazione alla lettura attribuita dalla Corte territoriale alla l. n. 107/2015 come idonea a comportare il venir meno del danno subito dal lavoratore per l’abusiva reiterazione di contratti a termine;
-che, con l’ottavo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa Carta di Nizza e RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2000/78/CE lamentando la disparità di trattamento che subirebbero gli insegnanti di religione, privati RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di stabilizzazione di cui alla legge n. 107/2015;
-che con il nono motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 l. n. 183/2010 e 1218 e 1223 c.c., e la ricorrente, riprendendo argomenti già sviluppati nei precedenti motivi, insiste nel sostenere che la stabilizzazione non può far venir meno il diritto al risarcimento del danno;
-che con il decimo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 437, del principio di non
contestazione e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto in alcun conto la non contestazione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe circostanze allegate negli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di appello, nei quali era stato specificato che la ricorrente, insegnante di religione, non era mai stata immessa in ruolo; -che, con l’undicesimo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 24 Cost. e 115, 116, 421 e 437 c.p.c., addebita alla Corte territoriale la medesima censura di cui al motivo che precede, sotto il diverso profilo RAGIONE_SOCIALE‘omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEa compiuta prova RAGIONE_SOCIALEe circostanze allegate;
-che con il dodicesimo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c. e 24 Cost., la ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘asserita illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pronunzia di rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa ris arcitoria, l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione relativa alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite basata sul criterio RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza,
-che, venendo all’esame dei motivi, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento, con effetto di assorbimento rispetto a tutti gli altri motivi, il terzo di questi, dovendo ritenersi, ribadendo così i principi di diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 18698/2022, che, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, la disciplina applicabile ai docenti di religione, stante la diversità, specialità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALEe forme di acquisizione dei ruoli, non è quella dettata per i docenti RAGIONE_SOCIALEe materie curriculari, con conseguente inapplicabilità ai primi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015 (che all’art. 1, comma 95, fa espresso riferimento al regime generale scolastico in cui non sono ricompresi i docenti di religione) e dei principi affermati in tema di stabilizzazione;
con la pronuncia richiamata, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ricostruito il quadro normativo si è affermato che «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»;
si è aggiunto, inoltre, che «I predetti diritti restano altresì indifferenti all’eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815)»;
-che il terzo motivo di ricorso va dunque accolto, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso ed assorbe gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 marzo