Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 176 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 176 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
Oggetto: Pubblico impiego
Tributi locali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19644/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di GENOVA n. 504/2016 depositata il 06/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Massa NOME COGNOME, premesso di avere prestato attività lavorativa in favore del RAGIONE_SOCIALE quale docente in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati tra il 1992 ed il 2011, ha convenuto in giudizio lo stesso RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto ai detti contratti e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ha chiesto, altresì, la condanna del RAGIONE_SOCIALE a pagare le differenze retributive o, in subordine, il risarcimento dei danni subiti, nonché le differenze retributive maturate in forza della progressione professionale, non riconosciuta dalla P.A. ai docenti a tempo determinato.
Il AVV_NOTAIO si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso.
In corso di causa, le parti hanno dato atto che il ricorrente era stato assunto in ruolo dal 1° settembre 2014.
Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 428/2015, ha:
dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti;
condannato il RAGIONE_SOCIALE a pagare, a titolo di risarcimento del danno, oltre
12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, rivalutazione monetaria ed interessi;
dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti di anzianità, con condanna del RAGIONE_SOCIALE a pagare a tale titolo € 10.391,21, oltre rivalutazione ed interessi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 504/2016, ha in parte accolto, dichiarando l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati per i periodi dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005, dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2006, dal 1° settembre 2006 al 30 giugno 2007 e dal 1° settembre 2007 al 30 giugno 2008, con condanna del RAGIONE_SOCIALE a pagare al ricorrente due mensilità della
retribuzione globale di fatto per ciascuno degli anni interessati, ferma la condanna al pagamento della somma di € 10.391,21 al medesimo ricorrente.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225 e 2729 c.c., della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, della Clausola 5 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’RAGIONE_SOCIALE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell’art. 5, comma 4 bis, e 10, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1, commi 95132, della legge n. 107 del 2015.
Parte ricorrente contesta l’erroneità della decisione di appello nella parte ove ha ritenuto che, con riferimento agli anni dal 2004 al 2008, durante i quali il controricorrente aveva svolto incarichi di supplenza su organico di fatto , ricorresse un’ipotesi di comportamento distorto della P.RAGIONE_SOCIALE. nella stipula dei relativi contratti nel medesimo RAGIONE_SOCIALE, tala da affermare che gli stessi fossero stati conclusi esclusivamente per soddisfare esigenze di lungo periodo e, dunque, a fronte di una sostanziale scopertura di organico.
In particolare, il RAGIONE_SOCIALE sostiene che la decisione di secondo grado avrebbe riconosciuto il risarcimento del danno a fronte dell’insussistenza dei suoi elementi costitutivi, non avendo la Corte d’appello di Genova tenuto conto della concreta situazione nella quale i citati contratti erano stati conclusi, soprattutto della circostanza che NOME COGNOME aveva prestato servizio, negli anni in oggetto, non su posti comuni, ma su posti di sostegno.
Ad avviso di parte ricorrente, la maggior parte delle cattedre nell’ambito del sostegno è inevita bilmente istituita su organico di
fatto, atteso che l’organico di diritto degli insegnanti di tale ambito è molto ridotto, in ragione delle oscillazioni contingenti e mutevoli di anno in anno con riferimento al fabbisogno di detti docenti.
Ne deriverebbe che la reiterazione di contratti del medesimo tipo e senza soluzioni di continuità nella stessa scuola non potrebbe essere qualificata come sintomo, rilevante ex art. 2729 c.c., dell’uso distorto delle supplenze per gli incarichi di sostegno, in ragione della peculiare strutturazione degli organici, con le molteplici assunzioni in deroga.
D’altronde, l’uso distorto non sarebbe mai stato allegato o provato dal controricorrente, come pure nulla sarebbe stato affermato quanto al danno ed al nesso di causalità.
La doglianza è priva di pregio.
Non è in contestazione che il controricorrente abbia lavorato dal 2004 al 2008 come docente a tempo determinato (ed. fisica) presso l’RAGIONE_SOCIALE e che il suo posto rientrasse nell’organico di fatto e non in quello di diritto.
Dalla sentenza impugnata emerge, inoltre, a pagina 11, che NOME COGNOME era un insegnante di sostegno.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su c.d. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell ‘ Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016).
Al riguardo, si precisa che la legge n. 124 del 1999 per l ‘ accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del doppio canale, in virtù del quale l ‘ accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il
restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l ‘ inserimento dei docenti risultati idonei all ‘ esito dell ‘ espletamento del concorso regionale, nonché l’ aggiornamento, egualmente periodico, delle posizioni degli aspiranti all ‘ assunzione già inclusi in graduatoria (art. 401 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con d.lgs. 297 del 1994).
La stessa legge n. 124 del 1999, integrando l ‘ art. 400 del T.U. del 1994, ha previsto la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, da bandire su base regionale, subordinatamente ‘ alla previsione del verificarsi nell ‘ ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un ‘ effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento ‘ .
L’art. 4 della legge n. 124 del 1999 ha, poi, modificato il regime delle supplenze, e le ha differenziate in tre tipologie:
le supplenze annuali (comma 1), cosiddette su organico di diritto, che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell’anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l’intero anno, perch é relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l ‘ esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo; e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell ‘ espletamento delle procedure concorsuali per l ‘ assunzione di personale di ruolo, mediante l ‘ assegnazione delle supplenze;
le supplenze temporanee cosiddette su organico di fatto (comma 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell ‘ attività didattica, che coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma
si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l ‘ aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l ‘ aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
le supplenze temporanee (comma 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l ‘ esigenza per cui sono stati stipulati.
La scopertura dei posti individuati dall ‘ art. 4, comma 1, si manifesta solo dopo esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo; solo allora, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti – in attesa dell ‘ espletamento delle procedure concorsuali per l ‘ assunzione di personale di ruolo – mediante l ‘ assegnazione delle supplenze su organico di diritto, dette anche annuali.
Come sottolineato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 279 del 2012 e 200 del 2009 (in materia di revisione dell ‘ organico del personale ATA), il comparto scolastico presenta profili di complessità, di flessibilità e di necessaria integrazione tra ragioni di unità ed uniformità nazionale ed esigenze locali, profili che concernono la razionalizzazione e l ‘ accorpamento delle classi di concorso (al fine di garantire una maggiore flessibilità nell ‘ impiego di docenti), la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola (attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari), la revisione dei criteri di formazione delle classi (al fine di adeguare il rapporto alunni/docente agli standards europei); la rimodulazione dell ‘ organizzazione didattica delle scuole primarie, la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici; la ridefinizione dell ‘ assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.
La CGUE, nella sentenza COGNOME ha affermato (paragrafi 91-95) che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell ‘ Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario
Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l ‘ accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l ‘ immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell ‘ espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato.
Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, l ‘ abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso RAGIONE_SOCIALE e con riguardo alla stessa cattedra).
Nella specie, la corte territoriale ha specificamente accertato che NOME COGNOME aveva effettivamente lamentato un uso distorto delle supplenze su organico di fatto, dolendosi della circostanza che le
esigenze che avevano condotto a stipulare i contratti a termine non erano transitorie, ma permanenti e durevoli, atteso che solo il 39% del fabbisogno del personale del settore scolastico era soddisfatto con assunzioni a tempo indeterminato e che il meccanismo di conferimento delle supplenze su posti di fatto disponibili era previsto senza fissare alcun limite alla reiterazione del contratto, così sottodimensionando l’organico di diritto e soddisfacendo le esigenze di lungo periodo della P.A.
NOME COGNOME, inoltre, aveva individuato nel susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso RAGIONE_SOCIALE e con riguardo alla stessa cattedra elementi indicativi di un uso distorto del contratto a termine, mentre il RAGIONE_SOCIALE nulla aveva controdedotto riguardo a siffatte documentate circostanze.
Deve ritenersi, quindi, che il controricorrente avesse allegato e dimostrato tutti gli elementi costitutivi del suo diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione ultratriennale dei suoi contratti a tempo determinato, soprattutto il pregiudizio ed il nesso causale.
Ne consegue che, in astratto, il controricorrente rientrava fra i supplenti su organico di fatto che, alla luce di quanto deciso da Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016, avevano diritto al risarcimento del danno.
Sostiene il RAGIONE_SOCIALE che, però, tale giurisprudenza non potrebbe trovare applicazione, nella specie, perché il controricorrente sarebbe stato un insegnante di sostegno.
Ad avviso di parte ricorrente, la maggior parte delle cattedre nell’ambito del sostegno sarebbe inevitabilmente istituita su organico di fatto, atteso che l’organico di diritto degli insegnanti di tale ambito è molto ridotto, in ragione delle oscillazioni contingenti e mutevoli di anno in anno con riferimento al fabbisogno di detti docenti.
Ne deriverebbe che la reiterazione di contratti del medesimo tipo e senza soluzione di continuità nella stessa scuola non potrebbe
essere qualificata come sintomo, rilevante ex art. 2729 c.c., dell’uso distorto delle supplenze per gli incarichi di sostegno, in ragione della peculiare strutturazione degli organici, con le molteplici assunzioni in deroga.
Questo assunto non è condivisibile.
Come già evidenziato, l’organico di diritto è costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso nonché della previsione di transito all’anno successivo. In particolare, il numero degli iscritti, rapportato alla loro allocazione in classi, ai piani orario relativi ai loro indirizzi di studio, ai decreti costitutivi di cattedra per ciascuna materia d’insegnamento, ai moduli organizzativi della didattica, ed infine elaborato secondo specifici algoritmi stabiliti dalla norma, determina il c.d. organico di diritto.
L ‘ organico di fatto, corrispondente alla situazione reale, diverge molto spesso da quello di diritto a causa di diversi fattori in gran parte inevitabili, considerato che le previsioni sono effettuate nel corso dell’anno precedente quando non è noto con esattezza il numero degli alunni che transiteranno all’anno successivo e che non si può tenere conto di ulteriori fattori che possono subentrare successivamente, quali i trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, nuove iscrizioni e, nel caso degli alunni con disabilità, nuove certificazioni ai sensi della legge n. 104 del 1992 o richieste di insegnanti di sostegno in deroga al numero fissato nell’organico di diritto. In particolare, i posti in deroga su sostegno rappresentano la quota più significativa dell’organico di fatto. Questo, inoltre, tiene conto di esigenze che possono essere accertate e verificate solo in relazione a uno specifico anno scolastico e non possono essere soggette ad automatismi di trascinamento da un anno all’altr o.
La particolare incidenza su ll’organico di fatto dei docenti di sostegno è dovuta all’alto numero di posti in deroga collegati a questa categoria.
Infatti, gli Uffici scolastici regionali possono istituire posti in deroga in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato.
Ciò si evince, innanzitutto, dall ‘art. 19, comma 11, d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, il quale dispone che:
’11. L’organico dei posti di sost egno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica. L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell ‘ ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. (…)’.
La disposizione appena citata, quindi, stabilisce:
il rapporto di un docente di sostegno per ogni due alunni disabili, come media di riferimento a livello nazionale.
la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga a tale rapporto in presenza di alunni che si trovino in condizione di particolare gravità.
Inoltre, la legge n. 449 del 1997 aveva introdotto, all’art. 40, comma 1, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3 della stessa legge.
La ratio della norma era quella di prevedere la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno a tutela dei disabili che si trovino in condizione di particolare gravità.
La legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) ha escluso il potere, contemplato dalla legge n. 449 del 1997, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, ma la sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno escludendo la possibilità, prevista dalla previgente normativa (legge n. 449 del 1997) di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Per ciò che concerne la disciplina di base della figura degli insegnanti di sostegno, si richiama, invece, l’art. 127, d.lgs. n. 297 del 1994, secondo il quale:
‘ 1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell ‘ articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell ‘ azione educativa, con l ‘ attività didattica generale.
I docenti di sostegno fanno parte integrante dell ‘ organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall ‘ applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell ‘ articolo 133 del presente testo unico.
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all ‘ articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture
territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
L ‘ utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita, nei modi previsti dall ‘ articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
Nell ‘ ambito dell ‘ organico di circolo può essere prevista l ‘ utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l ‘ inserimento e l ‘ integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
L ‘ esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni ‘ .
Il successivo art. 481 dispone che:
‘ 1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell ‘ obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all ‘ accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.
Effettuato l ‘ accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell ‘ ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all ‘ effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l ‘ accantonamento di posti di cui al comma 1 ‘ .
In precedenza, l’art. 13 della legge n. 104 del 1992, concernente
‘ 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l ‘ obbligo per gli enti locali di fornire l ‘ assistenza per l ‘ autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l ‘ assegnazione di docenti specializzati.
I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell ‘ ambito dell ‘ organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all ‘ uopo preordinate dall ‘ articolo 42, comma 6, lettera h).
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati.
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ‘ .
Infine, l’art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 stabilisce che:
‘ 2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l ‘ ammissione agli esami di concorso a cattedra per l ‘ insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all ‘ articolo 485 del testo unico ‘ .
Dalla normativa sopra riportata si evince che gli insegnanti di sostegno godono di un regime giuridico leggermente diverso dai docenti ordinari, ma che la differenza sostanziale, quanto all’assegnazion e su organico di fatto, attiene alla possibilità per la RAGIONE_SOCIALE di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito ai sensi di legge, al fine di stabilire ore aggiuntive di sostegno a tutela dei disabili che si trovino in condizione di particolare gravità.
Quest’ultima circostanza, ancorché chiarisca il motivo per il quale i posti su organico di fatto sono molto frequenti nel settore degli insegnanti di sostegno, non giustifica, però, l’esclusi one dell’applicazione dei principi elaborati da Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016.
Infatti, la logica che riconosce il risarcimento del danno nei casi de quibus si fonda sull’assunto che la reiterazione per più anni del medesimo incarico con la stessa cattedra senza cambiare istituto è, in linea di principio, del tutto ingiustificata, atteso che, dopo un certo periodo di tempo, la necessità di ampliare l’organico di diritto dovrebbe condurre la P.A. ad assumere le conseguenti determinazioni. Pertanto, il ricorso a continue supplenze su organico di fatto in presenza di siffatte condizioni risulta abusivo.
Nella specie, pure alla luce dell’accertamento della corte territoriale, che ha valutato la concreta situazione di fatto in cui i contratti di supplenza erano stati stipulati, la continuazione negli anni del rapporto con il controricorrente non trova alcuna spiegazione ragionevole, ri entrando nella logica dell’organico di fatto
la circostanza che vi siano oscillazioni contingenti e mutevoli di anno in anno con riferimento al fabbisogno di docenti di sostegno.
La normativa concernente questi ultimi non presenta, quindi, peculiarità ta li da condurre all’accoglimento del motivo, dovendosi affermare, al contrario, che, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su c.d. organico di fatto, l’insegnante di sostegno ha il diritto di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima, nei termini chiariti da Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016.
Con il secondo motivo i l RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la circostanza che le supplenze avevano riguardato posti di sostegno.
Tale doglianza deve essere respinta per le stesse ragioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo.
3) Il ricorso è respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate ex art. 91 c.p.c.
Non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo d i parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto, atteso che il RAGIONE_SOCIALE è un’amministrazione statale non tenuta al pagamento di tale contributo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il RAGIONE_SOCIALE a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compenso ed €
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione