Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13680 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13680 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5850-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 846/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 1116/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. 5850/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
RILEVATO
– che, con sentenza dell’8 agosto 2018, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME ed altri 6 nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Carini, avente ad oggetto la declaratoria della nullità dell’apposizione del termine ai plurimi contratti stipulati con il Comune già in epoca antecedente all’1.4.2005, per la realizzazione di progetti di utilità collettiva (in quanto soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali ex art. 12, comma 2, L.R. n. 85/95) cui aveva fatto seguito altro contratto a termine per il periodo dall’1.4.2005 al 31.3.2010, ed un ulteriore contratto a termine con durata dall’1.4.2010 all’1.4.2015 e così per un totale di 88 mesi (alla data del ricorso) e per l’effetto il riconoscimento dell’essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna del Comune alla riammissione in ser vizio ed al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza della conversione del rapporto o, in subordine. al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni che avrebbero percepito in costanza di rapporto nonché in estremo denegato subordine, al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001 nella misura ritenuta congrua;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’impugnazione degli istanti limitata ai due contratti stipulati in successione per i periodi 1.4.2005/31.3.2010 e 1.4.2010/1.4.2015, di essere gli istanti incorsi nella decadenza ex art. 6, comma 1, l. n. 604/1966 come novellato dall’art. 32, l. n. 183/2010, nella nuova formulazione di cui all’art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010 come convertito dalla l. n. 10/2011 dall’impugnazione del primo dei predetti contratti e, pertanto, fermo restando il divieto di
conversione del rapporto di impiego pubblico, inconfigurabile il c.d. danno comunitario conseguente all’abusiva reiterazione delle assunzioni a termine e non provata la disparità di trattamento con il personale a tempo indeterminato in relazione all’anzianità di servizio legittimante la pretesa risarcitoria ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, tanto più che la progressione economica orizzontale per il personale del comparto Regioni ed Autonomia locali è prevista, non sulla base della mera maturazione dell’anzianità di servizio, ma, nei limiti delle risorse disponibili su un apposito fondo, sulla base di criteri di valutazione nel cui ambito il parametro dell’anzianità assume rilevo secondario;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Carini;
che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, l. n. 183/2010, sotto i distinti profili dell’inapplicabilità del regime della decadenza al pubblico impiego, dell’operatività della decadenza con riferimento alla data di impugnazione dell’ultimo contratto atteso che laddove si versi in una ipotesi di successione tra contratti senza soluzione di continuità o con interruzione di durata inferiore al termine utile per l’impugnazione giudiziale l’impugnazione dell’ultimo contratto si estende a quelli che lo hanno preceduto, della configurabilità dell’ultimo contratto concluso tra le parti quale proroga del precedente e non come rinnovo e così come nuova assunzione;
che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 13 CEDU e 13 della
Carta Sociale Europea, in connessione con la clausola 5 della direttiva 99/70/CE, i ricorrenti lamentano essere la sancita decadenza dall’impugnazione dei successivi contratti a termine con la conseguente impossibilità di far valere la discriminazione subita in contrasto con il diritto eurounitario che tale diritto riconosce;
che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 165/2001 e 112 c.p.c, i ricorrenti lamentano la sostanziale omessa pronuncia in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata sotto il profilo della perdita della chance dell’assunzione a tempo indeterminato essendo risultato provato l’inadempimento in cui il Comune di Carini sarebbe incorso per non aver dato luogo alle procedure di stabilizzazione cui erano ricollegate le loro assunzioni a termine;
che tutti gli esposti motivi di impugnazione, i quali, in quanto strettamente connessi, avendo riguardo alla sostanziale elusione della pronunzia sul thema decidendum a motivo della sancita decadenza dall’impugnazione del primo dei due contratti a termine stipulati in successione a partire dall’1.4.2005, possono essere trattati congiuntamente, meritano accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 8038/2022 e Cass. n. 4960/2023), per cui ‘ in caso di azione promossa dal lavoratore per l’accertamento dell’abuso di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall’art. 32, comma 4, lett. a), deve essere osservato a decorrere dall’ultimo dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l’ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l’abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell’ultimo contratto
concluso tra le parti per far accertare l’abusiva reiterazione ‘, in modo tale da consentire, in coerenza con il diritto eurounitario , che, ‘ quando si sia verificato un ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, così da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 99/70/CE, si deve applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario ‘ (CGUE, causa CC-53/04, NOME COGNOME), da qui derivando, appunto in ragione della decadenza erroneamente valutata con riguardo al primo contratto, l’erroneo sottrarsi della Corte territoriale alla pronunzia sulla ricorrenza nella specie di una reiterazione abusiva dei contratti a termine e sulla fondatezza, ferma l’impossibilità della conversione a tempo indeterminato del rapporto, dell’avanzata pretesa risarcitoria;
che il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata cassata con rinvio, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 marzo