Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1431 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1431 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23827-2017 proposto da: da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono; INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO; 2022 4109 E RAGIONE_SOCIALEA tempore, RAGIONE_SOCIALEO VIA
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 82/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/04/2017 R.G.N. 3 -/0/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME. NOME NOME
RILEVATO
che, con sentenza del 7 aprile 2017, la Corte d’Appello di Perugia, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di Terni rigettava le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del termin apposto ai contratti in base ai quali la COGNOME, appartenente personale ATA con mansioni di collaboratrice scolastica, aveva prestato servizio presso il RAGIONE_SOCIALE e la declaratoria del diri alla conversione del rapporto ed al risarcimento del danno;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver quest ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione d giudice ordinario sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, nel merito sussistente l’abuso del contratto a termine per essere stata a NOME impiegata in supplenze su organico di diritto ma non dovuto il richiesto risarcimento del danno per essere l’immissione in ruolo di cui la COGNOME aveva fruito misura, proporzionata, effettiva sufficientemente energica e idonea perciò a sanzionare l’abuso;
che per la cassazione di tale decisione ricorreva la RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
che, nelle more RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di trattazione del causa, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, non dando conto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso al Minister controricorrente, del che il Collegio all’odierna udienza dà att dichiarando inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensando tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese de presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1.12.2022