Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9988 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
1.Il Tribunale di Nuoro ha dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine stipulati tra il RAGIONE_SOCIALE (oggi: RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di 6 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto a favore di ciascuno dei ricorrenti, compensando le spese di lite.
La Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari ha rigettato il gravame proposto avverso tale sentenza dal RAGIONE_SOCIALE e da ll’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione ed ha richiamato la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CGUE del 13.1.2022 nel procedimento C282/2019, secondo cui l’Accordo quadro include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del datore di lavoro e non esclude alcun settore particolare dal suo ambito di applicazione; si applica quindi anche al personale assunto nel settore RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento impartito presso istituti pubblici.
Il giudice di appello ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge n. 186/2003, in tutte le ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno eurounitario con applicazione, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010 , oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.
Ha precisato che secondo tale orientamento, costituisce abuso nell’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontin ua del docente in talune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
Ha altresì richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria RAGIONE_SOCIALE‘illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dall’Amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, e secondo cui tale correlazione che presuppone la stabilizzazione nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo ogget tivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato RAGIONE_SOCIALE‘abuso (condizione ultima che non sussiste quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine).
Ciò premesso, ha rilevato che il RAGIONE_SOCIALE appellante non aveva dimostrato che la stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ha costituito un effetto diretto e immediato RAGIONE_SOCIALE‘abuso.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME NOME è rimasta intimata.
DIRITTO
Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che gravava sulla controparte l’onere di dimostrare che la stabilizzazione aveva costituito effetto diretto e immediato RAGIONE_SOCIALE‘abusiva stabilizzazione.
Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento, ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni costituisce misura effettiva e idonea a sanzionare l’abuso da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.
Lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in quanto ha applicato principi che esulano da quelli sanciti nel settore scolastico dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, e riguardano invece i dipendenti comunali.
Sostiene che la stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME costituisce idonea misura riparatoria che esclude il suo diritto al risarcimento del danno.
2. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto espressi questa Corte (Cass. n. 8691/2023; Cass. n. 18698/2022 e Cass., n. 24146 del 2022): ‘Stante l’impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere RAGIONE_SOCIALEe condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia in materia, secondo cui l’interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli’ ;
‘Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al
risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
“I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, al permanere RAGIONE_SOCIALEe condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione RAGIONE_SOCIALEe immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al RAGIONE_SOCIALE, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie del predetto abuso’.
5. In ordine alla reiterazione di contratti a tempo determinato per i docenti di religione, questa Corte ha affermato che chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario; l ‘inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive, mentre chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un’eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali (Cass. n. 19319/2022).
Si è inoltre chiarito che t ali diritti risarcitori, stante l’unitarietà del danno, non si duplicano, ma l’eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d’uno di essi può essere valutata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa gravità, così come le disomogenee
conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, co. 5, cit. (ora art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015), attraverso l’opportuno do saggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al «comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti e alle condizioni RAGIONE_SOCIALEe parti» di cui all’art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
Si è in proposito evidenziato che i predetti diritti restano indifferenti all’eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
L ‘onere di allegare e provare l’intervenuta stabilizzazione, ossia l’operare di una misura che soddisfi i requisiti richiesti dalla clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, grava sul datore di lavoro che abbia commesso l’abuso perché si è in presenza di un’eccezione in senso lato, non di una mera difesa (Cass. n. 24286/2022; Cass. n. 21355/2022; Cass. n. 179/2023).
Questa Corte ha inoltre chiarito che nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria RAGIONE_SOCIALE‘illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dall’Amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente (Cass. n. 15240/2021).
La suddetta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato RAGIONE_SOCIALE‘abuso; tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (tali principi sono stati recentemente ribaditi da Cass. n. 35145/2023).
5. La sentenza impugnata, che ha rilevato la mancata dimostrazione, da parte del RAGIONE_SOCIALE appellante, RAGIONE_SOCIALEa circostanza che l ‘immissione in ruolo RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ha costituito effetto diretto ed immediato RAGIONE_SOCIALE‘abuso, è dunque conforme a tali
principi, mentre il RAGIONE_SOCIALE si è limitato a sostenere che l’immissione in ruolo RAGIONE_SOCIALEa NOME costituisce idonea misura riparatoria che esclude il suo diritto al risarcimento del danno, ma non ha argomentato in ordine alle modalità, ai tempi e ai caratteri RAGIONE_SOCIALE‘immissione in ruolo, né in ordine alle disposizioni in forza RAGIONE_SOCIALEe quali è stata posta in essere.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Considerato che la COGNOME non ha solto attività difensiva, nessuna pronuncia deve essere emessa sulle spese di lite.
Non sussistono le condizioni richieste dall’art. 3, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto, atteso che il RAGIONE_SOCIALE è un’amministrazione statale non tenuta al pagamento di tale contributo, operando il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito (Cass. SU n. 9938 del 8.5.2014).
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso
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Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.3.2024.