Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20274 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 379/2021 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 112/2020 depositata il 24.6.2020, NRG 968/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.
la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona con la quale erano state rigettate le domande di conversione a tempo indeterminato dei rapporti e di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine intercorsi tra il Ministero dell’Istruzione e i docenti di religione meglio indicati in epigrafe per oltre un decennio;
la Corte d’Appello ha argomentato ritenendo, in estrema sintesi , che la legge n. 186 del 2003, che consentiva la reiterazione di contratti a termine per le esigenze proprie del 30% dell’organico , da riportare ad un organico ‘di fatto’, fosse giustificata da ragioni obiettive, consistenti nella necessità di continuo adeguamento al numero variabile degli studenti, che qui derivava non solo dal normale andamento demografico o di spostamenti territoriali, ma anche dalla scelta o meno degli alunni, di anno in anno, di avvalersi di quell’insegnamento;
2.
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, nonché della Direttiva 99/70/CE, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’obbligo di un’interpretazione adeguatrice della le gge nazionale rispetto alla disciplina eurounitaria nel significato ad essa attribuito della Corte di Giustizia dell’Unione;
il motivo contesta l’esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare il fatto che ai docenti in esame non si applichino le tutela eurounitarie di cui alla Direttiva 99/70/CE, in presenza di reiterazione di contratti per coprire posti stabilmente funzionanti e costituenti il 30 % dell’organico;
il motivo è fondato;
questa S.C. ha infatti ritenuto che nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass. 9 giugno 2022, n. 18698);
a tale precedente, alla cui motivazione più in dettaglio si rinvia anche ai sensi dell’art. 1 18 disp. att. c.p.c., è stata data continuità da successive pronunce sempre conformi ( cfr. in particolare Cass. n. 6566/2023, Cass. n. 13638/2025, Cass. n. 13640/2025);
2.
ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, previo assorbimento del secondo motivo con il quale si svolgono
considerazioni sull’appartenenza o meno dei ricorrenti al contingente del 30 % dell’organico coperto solo con contratti a termine, dato peraltro che – oltre a non essere sostanzialmente disconosciuto neanche dalla sentenza impugnata e che appare addirittura pacifico in causa -è in sé irrilevante a fronte della plurima reiterazione di contratti a tempo determinato in contrasto con i principi eurounitari;
il giudice del rinvio deciderà quindi la controversia, con riferimento alle domande risarcitorie per reiterazione abusiva di contratti a termine su cui le parti ancora contendono, facendo applicazione dei principi come sopra delineati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4.6.2025.