Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30520 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
Oggetto:
Impiego pubblico
–
Abilitazione insegnamento – Titoli
equivalenti – Supplenze temporanee
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME
– AVV_NOTAIO
–
ORDINANZA
sul ricorso 7822 -2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME;
-intimati –
avverso la sentenza n. 50/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 03/02/2023 R.G.N. 320/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva accolto la domanda del COGNOME e COGNOME, docenti in possesso di laurea specialistica e di 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in materie psico -antropedagogiche e metodologie didattiche e dichiarato il loro diritto ad essere inseriti nella prima fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto RAGIONE_SOCIALEe province di Ascoli Piceno e di Fermo.
La Corte distrettuale, premesso che incontestate erano le circostanze fattuali rilevanti in causa, ha evidenziato che è immanente nel nostro sistema giuridico il principio RAGIONE_SOCIALEa uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente, che trova la sua ratio nell’intento di assicurare la medesima professionalità dei titolari di ruolo o di cattedra e dei supplenti e che è stato esplicitato dal d.m. n. 201 del 2000 e dal d.m. n. 131 del 2007, contenenti norme regolamentari di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999, con i quali si è previsto che «i titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo».
Il giudice d’appello ha, quindi, valorizzato per affermare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande proposte dal COGNOME e dalla COGNOME l’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 che, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 792 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 145 del 2018, prevede che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al concorso per i posti di docente, al possesso RAGIONE_SOCIALE‘abilitazione specifica è equiparato il possesso congiunto RAGIONE_SOCIALEa laurea magistrale (o di titolo equipollente) e di 24 CFU acquisiti «in
forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche…» ed aggiunge, ai commi 4 bis e 4 ter, che quest’ultimo requisito non è richiesto per i docenti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione ed inoltre che il superamento RAGIONE_SOCIALEe prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento limitatamente alla classe in relazione alla quale le operazioni concorsuali sono state espletate.
Ha poi richiamato la disciplina dettata dall’art. 44 del d.l. n. 36 del 2022 e ne ha tratto la conclusione che il legislatore, dettando le disposizioni normative sopra richiamate, ha inteso equiparare a tutti gli effetti il possesso congiunto del titolo di laurea e di 24 CFU all’abilitazione, sicché ha ritenuto il d.m. 374 del 2017, ed i provvedimenti amministrativi successivamente adottati, in contrasto con le norme di legge sovraordinate, nella parte in cui escludono l’inserimento nella seconda fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto dei laureati in possesso degli anzidetti crediti formativi .
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico articolato motivo, non contrastato da NOME COGNOME e da NOME COGNOME che sono rimasti intimati.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione del d.lgs. 59/2019 – RAGIONE_SOCIALEa l. 124/1999 – del d.m. 240/2010 – del d.m. 384/2017» e addebita alla Corte distrettuale di avere erroneamente confuso i requisiti di accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente con quelli richiesti per l’iscrizione nelle diverse fasce RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto.
Il RAGIONE_SOCIALE ripercorre l’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa normativa e richiama le pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato per sostenere che da tempo il legislatore ha richiesto per l’insegnamento oltre al titolo di studio, attestante la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa disciplina specifica, anche il titolo abilitante che comprova l’idoneità all’insegnamento. Aggiunge che l’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 non ha inteso affermare in via generale l’equipollenza alla abilitazione dei requisiti alternativi che consentono la partecipazione al concorso perché, al contrario, ha ribadito la ontologica diversità fra titolo di studio e abilitazione e, come già accaduto in passato, ha inteso unicamente derogare, in via transitoria ed ai limitati fini previsti dalla norma derogatoria, al principio secondo cui nella normalità l’assunzione a tempo indeterminato del docente postula il possesso di entrambi i requisiti.
In via preliminare occorre rilevare che il contraddittorio nel giudizio di cassazione risulta correttamente instaurato, giacché il ricorso, proposto avverso la sentenza pubblicata il 3 febbraio 2023, è stato tempestivamente notificato il 6 aprile 2023 alla casella di posta elettronica certificata degli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO che avevano rappresentato e difeso il COGNOME e la COGNOME nel giudizio di appello.
Gli intimati non si sono costituiti in giudizio ed hanno solo depositato «istanza per l’autorizzazione alla visibilità telematica del NUMERO_DOCUMENTO» con allegata procura. L’atto in parola, pertanto, non può essere ritenuto equipollente alla costituzione in giudizio mediante deposito di procura (alla quale consegue il diritto RAGIONE_SOCIALEa parte a partecipare all’udienza di discussione ed a ricevere l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza stessa), perché il potere conferito al difensore è allegato ad un atto diverso da quelli tassativamente indicati nel comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 cod. proc. civ. e perché nella stessa istanza di visibilità è indicato che i signori COGNOME e COGNOME non si sono costituiti nel giudizio di cassazione preferendo rimettersi alle decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte e che è loro intenzione seguire gli accadimenti per avere tempestiva conoscenza dei relativi accadimenti.
3. Sempre in via preliminare rileva, inoltre, il Collegio che, sebbene la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ed il ricorso, incentrati entrambi sulla questione RAGIONE_SOCIALEa equiparabilità all’abilitazione del possesso congiunto del titolo di studio e di 24 crediti formativi (affermata dalla Corte territoriale e contestata dal ricorrente) si riferiscano espressamente alla sola inclusione nella seconda fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto, nondimeno si deve escludere che possa essersi formato giudicato interno sul capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Fermo che, si legge nella pronuncia impugnata in questa sede, da quella equiparazione aveva tratto l’ulteriore conseguenza del diritto del COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ad essere iscritto nella prima fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie provinciali.
Infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui la formazione RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata su un capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancata impugnazione si può verificare solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto (cfr. fra le tante più recenti Cass. n. 12649/2020), sicché l’acquiescenza alle parti RAGIONE_SOCIALEa sentenza non impugnata non si verifica quando le statuizioni, seppure formalmente distinte, presuppongano entrambe la verifica di un comune requisito giuridico, la cui sussistenza, accertata dalla sentenza gravata, sia stata negata dalla parte soccombente e fatta oggetto di specifica impugnazione. In tal caso, infatti, trova applicazione il principio, che costituisce ormai ius receptum, secondo cui « la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione» (Cass. n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017).
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni illustrate da Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 (e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838) con la quale, all’esito RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato affermato che «in tema di supplenze temporanee, nella II fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto RAGIONE_SOCIALEa laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia RAGIONE_SOCIALEe menzionate graduatorie».
Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra ‘titolo di abilitazione’, che si consegue solo all’esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e ‘titolo di studio’, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all’abilitazione all’insegnamento.
Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorrente.
Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis , risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso,
disciplinato dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno RAGIONE_SOCIALEa scuola secondaria (costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso RAGIONE_SOCIALE‘abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello RAGIONE_SOCIALE‘alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica RAGIONE_SOCIALE‘inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione, è unicamente con il superamento RAGIONE_SOCIALEe prove concorsuali che l’abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso).
Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua , si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l’accesso all’insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all’insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l’idoneità ottenuta con l’esito positivo RAGIONE_SOCIALEe prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la
qualità che si è soliti definire di ‘idoneo non vincitore’), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.
Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l’inclusione nella seconda fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di istituto e nella prima fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie provinciali (alla quale anche si riferiva la statuizione di primo grado confermata dal giudice d’appello), a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
3.1. Quanto alle graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084/2024, va detto che il d.m. n. 131/2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l’iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, RAGIONE_SOCIALEa «specifica» abilitazione o di quella che all’epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l’idoneità conseguita all’esito di procedure concorsuali (ed in tal senso va interpretato l’art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto»).
3.2. In merito alle graduatorie provinciali, istituite dal d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, che ha modificato l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 3 maggio 1999 n. 124, va detto che il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ( art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al RAGIONE_SOCIALE, in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (successivamente il
regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026) i tempi e le modalità di formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie. L’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999, nell’individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali ha, all’art. 3, comma 6, riservato l’inserimento nella prima fascia ai soli soggetti «in possesso RAGIONE_SOCIALEo specifico titolo di abilitazione», ed ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all’assunzione in possesso del titolo di studio nonché «dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 59/17», ossia dei 24 crediti formativi RAGIONE_SOCIALEa cui rilevanza qui si discute. Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l’equiparabilità all’abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alle operazioni concorsuali.
Ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenere equipollente al titolo abilitante il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa laurea e di 24 crediti formativi, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La complessità e la novità RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica, in relazione alla quale i giudici del merito hanno espresso orientamenti difformi, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa integralmente fra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro