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Abilitazione insegnamento: i 24 CFU non bastano

Un docente ha richiesto l’inserimento nella II fascia delle graduatorie scolastiche, sostenendo che il possesso di laurea e 24 CFU costituisse un’abilitazione all’insegnamento. I tribunali di merito gli hanno dato ragione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Con l’ordinanza n. 12211/2025, ha stabilito che laurea e 24 CFU sono solo requisiti per accedere al concorso, ma non costituiscono un’abilitazione. L’abilitazione si consegue unicamente superando il concorso stesso. Di conseguenza, il docente non aveva diritto all’inserimento nella II fascia, riservata ai docenti abilitati.

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Pubblicato il 22 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Abilitazione Insegnamento: La Cassazione Conferma, Laurea e 24 CFU non Bastano per la II Fascia

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha messo un punto fermo su una questione cruciale per il mondo della scuola: il possesso di una laurea e dei 24 CFU è sufficiente a considerare un aspirante docente come abilitato? La risposta è un netto no. Questa decisione chiarisce definitivamente la distinzione tra requisiti di accesso ai concorsi e la vera e propria abilitazione insegnamento, ridefinendo le aspettative di molti candidati e confermando la necessità di superare le prove concorsuali per ottenere la qualifica.

I Fatti del Caso: Dalla Terza alla Seconda Fascia

Un aspirante docente, in possesso di una laurea in Giurisprudenza e di 24 crediti formativi universitari (CFU) in settori psico-antropopedagogici, aveva adito il Tribunale per ottenere l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. La sua tesi era che il suo percorso di studi, comprensivo dei 24 CFU, costituisse un titolo intrinsecamente abilitante, idoneo a consentirgli il passaggio dalla terza fascia (riservata ai non abilitati) alla seconda (riservata ai docenti in possesso di specifica abilitazione).

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano accolto questa interpretazione, riconoscendo il suo diritto all’inserimento nella II fascia. Il Ministero dell’Istruzione, ritenendo errata tale valutazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione e l’abilitazione insegnamento

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ribaltando le decisioni dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno stabilito che i giudici territoriali hanno commesso un errore nel considerare il possesso congiunto di laurea e 24 CFU come equipollente a un’abilitazione all’insegnamento. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato la domanda originaria del docente.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su una chiara distinzione ontologica tra “titolo di studio” e “titolo di abilitazione”.

1. Requisiti di Accesso vs. Abilitazione

Il fulcro del ragionamento della Corte risiede nell’interpretazione del D.Lgs. n. 59 del 2017. Tale normativa, nel testo applicabile al caso, prevede che il possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU costituisca unicamente il titolo di accesso per la partecipazione al concorso per l’insegnamento. L’abilitazione vera e propria, invece, si consegue esclusivamente con il superamento di tutte le prove concorsuali.

2. La II Fascia è Riservata agli Abilitati

Le graduatorie di istituto sono strutturate per fasce che corrispondono a diversi livelli di qualificazione. La seconda fascia è specificamente riservata ai soli aspiranti titolari di abilitazione. La Corte ha ribadito che a questi non possono essere equiparati coloro che vantano unicamente il titolo di studio e i crediti formativi, i quali devono invece trovare posto nella terza fascia.

3. Precedenti Giurisprudenziali Conformi

La decisione si allinea a un orientamento già consolidato sia della stessa Cassazione (richiamando le sentenze n. 7084/2024 e n. 12416/2024) sia della giurisprudenza amministrativa. Viene sottolineato che il legislatore ha sempre distinto i percorsi per ottenere l’abilitazione (come le SSIS o i TFA in passato) dal semplice possesso dei requisiti per partecipare alle selezioni.

Le Conclusioni: Implicazioni per gli Aspiranti Docenti

L’ordinanza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per tutti gli aspiranti insegnanti:

Chiarezza Normativa: Viene stabilito senza ambiguità che l’unica via per ottenere l’abilitazione all’insegnamento (e quindi l’accesso alla II fascia) è il superamento del concorso pubblico.
Valore dei 24 CFU: I 24 CFU mantengono il loro valore come requisito indispensabile per accedere ai concorsi, ma non possono essere considerati un ‘scorciatoia’ per ottenere un’abilitazione.
Gerarchia delle Graduatorie: La sentenza riafferma la corretta struttura delle graduatorie, garantendo che nella seconda fascia siano inseriti solo i docenti che hanno completato un percorso abilitante formalmente riconosciuto.

In conclusione, questa pronuncia consolida il principio secondo cui il superamento di un concorso è l’elemento qualificante che trasforma un laureato in un docente abilitato, tracciando una linea netta tra chi aspira a insegnare e chi ha già ottenuto la qualifica per farlo.

Possedere una laurea e 24 CFU equivale a un’abilitazione all’insegnamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il possesso congiunto di laurea e 24 CFU non equivale all’abilitazione all’insegnamento, ma costituisce solamente il requisito necessario per poter partecipare al concorso pubblico finalizzato a ottenerla.

Perché il possesso di laurea e 24 CFU non è sufficiente per l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto?
Perché la seconda fascia delle graduatorie è riservata esclusivamente agli aspiranti docenti che sono già titolari di una specifica abilitazione. Coloro che possiedono solo i titoli per accedere al concorso (laurea e 24 CFU) devono essere inseriti nella terza fascia.

Qual è la differenza tra titolo di studio e titolo di abilitazione secondo la Corte?
La Corte sottolinea una diversità ontologica: il “titolo di studio” (es. la laurea) è un requisito di base, mentre il “titolo di abilitazione” è una qualifica professionale specifica che si ottiene solo al termine di percorsi dedicati o, come in questo caso, con il superamento di un concorso pubblico. Il primo permette di concorrere, il secondo certifica la competenza a insegnare.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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