Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12211 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 8620/2024 proposto da:
MIUR, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona n. 308/2023 pubblicata il 13 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Fermo deducendo di essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza e di 24 CUF in settori psico antropopedagocici ottenuti il 16 dicembre 2019 affinché fosse accertato il suo
diritto all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente nell’ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A046.
Egli ha affermato che il suo titolo sarebbe stato intrinsecamente abilitante e tale da consentirgli di passare dalla III fascia, nella quale era inserito, alla II, in quanto il percorso di laurea affrontato avrebbe previsto il conseguimento dei 24 CFU che rapprese nterebbero titolo d’accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati previsti dall’art. 17 del d.lgs. n. 59 del 2017.
Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 150 del 2022, ha accolto il ricorso con riferimento all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente nell’ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo.
Il MIUR ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 308 del 2023, ha rigettato.
Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la P.A. ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 59 del 2019, della legge n. 124 del 1999, del d.m. n. 249 del 2010 e del d.m. n. 384 del 2017, ritenendo che la corte territoriale avesse errato nel rigettare il suo ricorso perché avrebbe considerato il possesso della laurea e dei 24 CFU sufficienti all’inserimento nelle graduatorie di II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
La censura merita accoglimento.
Questa sezione della Suprema Corte ha affermato, con sentenza n. 7084 del 15 marzo 2024 (confermata da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 e da Cass., Sez. L, n. 15838 del 6 giugno 2024), il principio di diritto così massimato:
‘In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno
inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie’.
Questo Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da tale precedente, la cui motivazione richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Il principio di diritto sopra riportato si fonda sulla ontologica diversità fra ‘titolo di abilitazione’, che si consegue solo all’esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e ‘titolo di studio’, nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all’abilitazione all’insegnamento.
Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. n. 12424 dell’11 maggio 2021) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che, nella specie, trova specifico riscontro nell’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, erroneamente valorizzato dalla corte territoriale per trarne argomenti a favore dell’originario ricorrente.
Infatti la norma in parola, nel testo applicabile ratione temporis , risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la parteci pazione al concorso, disciplinato dall’art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59 del 2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a, il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di : a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente
con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l’abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art . 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito da lla menzionata Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua , si armonizza con quelle che, nel corso degli anni, hanno disciplinato l’accesso all’insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso e ulteriore abilitante all’insegnamento medesimo, ha , nella sostanza, equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l’idoneità ottenuta con l’esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria e aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di ‘idoneo non vincitore’), ma non il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.
Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla c orte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
Con specifico riferimento a dette graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084 del 2024, va detto che il d.m. n. 131 del 2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli
che avrebbero consentito l’iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della «specifica» abilitazione o di quella che all’epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l’idoneità conseguita all’esito di procedure concorsuali (e in tal senso va interpretato l’art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto»).
Ha, pertanto, errato la corte territoriale nel ritenere equipollente al titolo abilitante il conseguimento della laurea e di 24 crediti formativi.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto delle domande proposte dal controricorrente.
La complessità e la novità della questione giuridica, in relazione alla quale i giudici del merito hanno espresso orientamenti difformi, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dal controricorrente;
. compensa le spese di lite dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della