Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2158 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 2158  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15352-2023 proposto da:
NOME , domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME,  che  la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  75/2023  della  CORTE  D’APPELLO  di PALERMO, depositata il 20/01/2023 R.G.N. 813/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Licenziamento disciplinare
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.17/12/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, nell’ambito  di  un  procedimento ex  lege n.  92  del  2012,  ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato il 4 marzo 2019 dalla RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME;
la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto che ‘la disamina della vicenda processuale palesa al di là di ogni ragionevole dubbio il compimento di una inescusabile negligenza da parte dell’COGNOME‘, il quale, ‘mentre si trovava in servizio con il compito della supervisione dei lavori effettuati dalla ditta subappaltatrice nell’apparato motore della nave RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, veniva nottetempo sorpreso all’interno di un locale di servizio nell’atto di dormire dopo essersi entrato ed esserv i rimasto al buio per circa un’ora e trenta minuti’;
confermando quanto già ritenuto in prime cure, secondo la Corte ‘resta allora dimostrato il fatto dell’allontanamento prolungato dal posto di lavoro nel contesto di un’attività caratterizzata da un ruolo di elevata responsabilità’, con la conseguenza ‘che le prerogative di autonomia operativa delle quali godeva il reclamante, anziché mitigare concorrono ad aggravare – non risultando in nessun modo che egli potesse assentarsi senza darne comunicazione ai superiori gerarchici – il grado della lesione che la violazione ha determinato sull’affidamento del datore di lavoro’;
la Corte ha anche aggiunto: ‘d’altra parte, la rottura irrimediabile  dell’elemento  fiduciario  tipizzata  nella  previsione contrattuale che sanziona con il licenziamento ‘l’abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente  affidate  mansioni  di  sorveglianza,  custodia, controllo ai di fuori dei casi pervisti al punto e) della lettera B)’
(art. 10 Titolo VII° CCNL Metalmeccanici) consente di escludere, avuto riguardo agli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta, la violazione del parametro della di proporzionalità della sanzione applicata. Basta a tal fine sottolineare le modalità furtive del comportamento -avere occultato la propria presenza all’interno del box lasciato a luci spente – significative della intensità della colpa in cui la gravità della negligenza si salda con la elevata consapevolezza dell’antigiuridicità della condott a posta in essere’;
per  la  cassazione  di  tale  sentenza,  ha  proposto  ricorso  il soccombente  con  due  motivi;  ha  resistito  con  controricorso l’intimata società;
entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito  della  camera  di  consiglio,  il  Collegio  si  è  riservato  il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: 1.1. il  primo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale applicabile  (CCNL  Metalmeccanici)  sia  per  quanto  riguarda  la classificazione  del  personale,  sia  avuto  riguardo  alle  sanzioni disciplinari ivi previste;
si  deduce che ‘non si rinviene agli atti alcun valido elemento probatorio che possa in qualche modo acclarare la circostanza secondo  cui  al  Sig.  COGNOME  fossero  formalmente  affidate, durante il turno di lavoro nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2019, mansioni di sorveglianza, custodia, controllo’; si eccepisce,  poi,  che  nella  specie  non  sarebbe  configurabile  un ‘abbandono’ del posto di lavoro,  bensì  un  momentaneo
‘allontanamento’, punibile con sanzione conservativa ai sensi dell’art. 9, Titolo VII, CCNL Metalmeccanici;
1.2. il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che ‘la fondatezza del  primo  motivo  di  impugnazione  determina  di  conseguenza l’erroneità  della  statuizione  del  capo  della  pronuncia  della sentenza’  che  ha  condannato  l’COGNOME  al  pagamento  delle spese del giudizio di reclamo;
il ricorso non merita accoglimento;
2.1. il primo motivo è inammissibile per un duplice, concorrente profilo;
innanzitutto, perché censura nelle forme dell’ error in iudicando un  chiaro  accertamento  di  fatto  qual  è  quello  compiuto  dalla Corte territoriale in ordine all’affidamento di compiti di sorveglianza al lavoratore poi licenziato,  proponendo  una diversa ricostruzione della vicenda storica;
in secondo luogo, il motivo non si confronta adeguatamente con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che non è ravvisabile nella mera applicazione della contestata disposizione del contratto collettivo, bensì in una valutazione più complessiva della condotta addebitata, qualificata come ‘inescusabile negligenza’, di un lavoratore che, ‘nel contesto di un’attività caratterizzata da un ruolo di elevata responsabilità’, dismette i compiti di sorveglianza e supervisione a lui affidati, con modalità ‘furtive’ e ‘occulte’, così abbandonando la protezione di quegli interessi in cui il datore di lavoro aveva confidato e minando irreparabilmente la fiducia nei futuri adempimenti;
del resto, questa Corte ha già ravvisato l’ipotesi dell’abbandono del posto di lavoro, ad esempio, nel caso di una guardia giurata che si era recata ad acquistare un giornale a circa cinquecento metri di distanza, lasciando incustodito, in orario diurno e per
poco  più  di  cinque  minuti,  l’ingresso  pedonale  del  perimetro aziendale, valorizzando la connotazione oggettiva della condotta e  l’inadempimento  agli  obblighi  di  sorveglianza,  che  avevano concretato un totale distacco dal bene da proteggere, sebbene per pochi minuti e restando irrilevante il motivo dell’allontanamento (cfr. Cass. n. 15441 del 2016; in conformità, Cass. n. 13410 del 2020);
2.2. il  secondo  motivo,  in  punto  di  spese  di  giudizio,  è palesemente inammissibile, perché nessuna violazione dell’art. 91  c.p.c.  ha  realizzato  la  Corte  di  Appello  condannando  alle spese l’COGNOME soccombente e la censura si fonda, piuttosto, su di un presupposto che si è rivelato anche errato, e cioè la cassazione della sentenza gravata;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater,  del  d.P.R.  n.  115  del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228  del  2012,  occorre  altresì  dare  atto  della  sussistenza  dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna  il soccombente  al  pagamento  delle  spese  liquidate  in euro 4.500,00,  oltre  euro  200,00  per  esborsi,  accessori  secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo  unificato  pari  a  quello  per  il  ricorso  a  norma  del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  RAGIONE_SOCIALE nell’adunanza  camerale  del  17  dicembre