Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17425 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 21/2022 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 95/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.19133/2022
COGNOME
Rep.
Ud 21/05/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 19133-2022 proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– ricorrente –
contro
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Con sentenza del 24 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Fermo, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad og getto il riconoscimento del diritto dell’istante, docente in possesso di laurea in ingegneria elettronica e 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in settori formativi psicoantropopedagogici, ad ottenere l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Fermo, stante il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU da riconoscersi ai sensi dell’art. 1, comma 110, l. n. 107/2015 e degli artt. 25 e 17 d.lgs. n. 59/2017.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in base al disposto degli artt. 5 e 6 del D.M. 13.6.2007 n. 131, aver diritto ad essere inseriti nella II fascia gli aspiranti ad incarichi di supplenza temporanea i quali, oltre al diploma di laurea, possiedano tutti gli altri titoli per l’utile partecipazione ai concorsi, titoli che, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 59/2017, comprendono il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, da ritenersi dunque pienamente equivalente al possesso dell’abilitazione specifica.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell’Istruzione, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il COGNOME, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 59/2017, della l. n. 124/1999 del D.M. 249/2010 e del D.M. n. 384/2017, imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente ritenuto che
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la laurea il possesso dei CFU o altri titoli formativi e l’esperienza professionale costituiscano elementi sufficienti a far ritenere sussistente l’abilitazione all’insegnamento che viceversa si consegue, per costante disposizione normativa, al termine della frequenza con esito positivo dei vari percorsi selettivi non potendo, pertanto, ritenersi il carattere abilitante insito nel possesso dei requisiti di accesso al percorso formativo Il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 7084/2024 alla cui motivazione qui espressamente ci si richiama) secondo cui ‘In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e d i istituto di cui all’art. 5, comma 3, del D.M. 13.6.2007 n. 131, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto di laurea e di 24 crediti formativi u niversitari o accademici, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 59/2017, nel testo vigente al 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36/2022 conv. con modif. nella l. n. 79/2022, i quali, invece devono essere collocati nella III fascia delle menzionate graduatorie
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti, decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo e la compensazione tra le parti delle spese dell’intero proce sso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo e compensa tra le parti le spese dell’intero processo Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.5.2025
La Presidente
(NOME COGNOME