Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12210 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 8621/2024 proposto da:
MIUR, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
-intimata- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona n. 98/2024 pubblicata il 20 marzo 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Ancona deducendo di essere in possesso di una laurea in Economia e Commercio e di 24 CUF affinché fosse accertato il suo diritto all’inserimento nella prima fascia delle GPS di Ancona e nella II fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente della Provincia di Ancona.
La ricorrente ha affermato che il suo titolo sarebbe stato intrinsecamente abilitante e tale da consentirle di passare dalla III fascia, nella quale era inserita, alla II, in quanto il percorso di laurea affrontato avrebbe previsto il conseguimento dei 24 CFU che rappresenterebbero titolo d’accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati previsti dall’art. 17 del d.lgs. n. 59 del 2017.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 241 del 2023, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 98 del 2024, ha accolto, dichiarando il diritto della lavoratrice a essere inserita nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto nelle classi di concorso A021, A045, A046, A047 per la Provincia di Ancona, a valere per il biennio 2020/2022 e successivi periodi di aggiornamento.
Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la P.A. ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 59 del 2019, della legge n. 124 del 1999, del d.m. n. 249 del 2010 e del d.m. n. 384 del 2017, ritenendo che la corte territoriale avesse errato nel rigettare il suo ricorso perché avrebbe considerato il possesso della laurea e dei 24 CFU sufficienti all’inserimento nelle graduatorie di II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
In via preliminare si rileva che, sebbene la motivazione della sentenza impugnata e il ricorso, incentrati entrambi sulla questione della equiparabilità all’abilitazione del possesso congiunto del titolo di studio e di 24 crediti formativi (affermata dalla corte territoriale e contestata dalla parte ricorrente), si riferiscano espressamente alla sola inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, nondimeno si deve escludere che possa essersi
formato giudicato interno sul capo della sentenza della Corte d’appello d Ancona che, come si evince dalla lettura della pronuncia impugnata in questa sede, da detta equiparazione ha tratto l’ulteriore conseguenza del diritto dell’intimata a essere iscritta nella prima fascia delle GPS.
Infatti, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidato l’orientamento secondo cui la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione si può verificare solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto (cfr. fra le tante più recenti Cass. n. 12649 del 2020), sicché l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando le statuizioni, seppure formalmente distinte, presuppongano entrambe la verifica di un comune requisito giuridico, la cui sussistenza, accertata dalla sentenza gravata, sia stata negata dalla parte soccombente e fatta oggetto di specifica impugnazione. In questo caso, infatti, trova applicazione il principio, che costituisce ormai ius receptum , secondo cui «la locuzione giurisprudenziale ‘minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno’ individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione» (Cass. n. 16853 del 2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783 del 2018 e Cass. n. 12202 del 2017).
3) La censura merita accoglimento.
Questa sezione della Suprema Corte ha affermato, con sentenza n. 7084 del 15 marzo 2024 (confermata da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 e da Cass., Sez. L, n. 15838 del 6 giugno 2024, entrambe non massimate), il principio di diritto così massimato:
‘In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea
e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie’.
Questo Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da tale precedente, la cui motivazione richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Il principio di diritto sopra riportato si fonda sulla ontologica diversità fra ‘titolo di abilitazione’, che si consegue solo all’esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e ‘titolo di studio’, nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all’abilitazione all’insegnamento.
Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. n. 12424 dell’11 maggio 2021) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che, nella specie, trova specifico riscontro nell’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, erroneamente valorizzato dalla corte territoriale per trarne argomenti a favore dell’originario ricorrente.
Infatti la norma in parola, nel testo applicabile ratione temporis , risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la parteci pazione al concorso, disciplinato dall’art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59 del 2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a, il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di : a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in
forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l’abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito dalla menzionata Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua , si armonizza con quelle che, nel corso degli anni, hanno disciplinato l’accesso all’insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso e ulteriore abilita nte all’insegnamento medesimo, ha, nella sostanza, equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l’idoneità ottenuta con l’esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria e aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di ‘idoneo non vincitore’), ma non il solo possesso de i titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.
Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
Con specifico riferimento a dette graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084 del 2024, va detto che il d.m. n. 131 del 2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l’iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della «specifica» abilitazione o di quella che all’epoca era ritenuta alla
stessa assimilabile, ossia l’idoneità conseguita all’esito di procedure concorsuali (e in tal senso va interpretato l’art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto»).
In merito, invece, alle graduatorie provinciali, istituite dal l’art. 1 quater del d.l. n. 126 del 2019, conv., dalla legge n. 159 del 2019 , che ha modificato l’art. 4 della legge n. 124 del 1999, va detto, come osservato da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 (non massimata), che il successivo d.l. n. 22 del 2020, conv., con modif., dalla legge n. 41 del 2020 ( art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al Ministero, in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (successivamente, il regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie.
L’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, nell’individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali, ha, all’art. 3, comma 6, riservato l’inserimento nella prima fascia ai soli soggetti «in possesso dello specifico titolo di abilitazione» e ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all’assunzione in p ossesso del titolo di studio nonché «dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17», ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si discute. Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l’equiparabilità all’abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali.
Ha, pertanto, errato la corte territoriale nel ritenere equipollente al titolo abilitante il conseguimento della laurea e di 24 crediti formativi.
2) Il ricorso è accolto, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘In tema di supplenze, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007 e nella prima
fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dal l’art. 1 quater del d.l. n. 126 del 2019, conv. dalla legge n. 159 del 2019, che ha modificato l’art. 4 della legge n. 124 del 1999, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze ‘.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., sulla base del sopra riportato principio di diritto, con il rigetto delle domande proposte dal l’intimata .
La complessità e la novità della questione giuridica, in relazione alla quale i giudici del merito hanno espresso orientamenti difformi, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dal l’intimata ;
. compensa le spese di lite dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della