Home » Codici » Costituzione » Parte I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI » Titolo III RAPPORTI ECONOMICI » Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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