Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE » Titolo I-bis PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA » Art. 696-quinquies
Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
((1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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