La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino italiano condannato in Romania a cinque anni di reclusione per tratta di esseri umani e associazione a delinquere. La Corte d'appello aveva disposto il riconoscimento della sentenza penale straniera per l'esecuzione della pena in Italia. Il ricorrente lamentava la violazione dei diritti di difesa e l'assenza al processo estero. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in base al decreto legislativo sul reciproco riconoscimento delle sentenze nell'Unione Europea, l'autorità italiana non può effettuare un controllo di merito sulle attestazioni dello Stato estero se risulta che l'imputato era informato del processo ed era assistito da un difensore d'ufficio. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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