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Art. 696-quinquies Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 696-quinquies Codice di Procedura Penale

Sequestro Preventivo Transfrontaliero: Limiti del Giudice Nazionale
Un Tribunale estero ha emesso un provvedimento di congelamento di conti correnti per reati di falso e riciclaggio. Un Giudice italiano ha poi disposto un sequestro preventivo basandosi su tale ordine. I soggetti coinvolti hanno impugnato il provvedimento, lamentando violazioni dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità. La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ribadito che il giudice italiano, nel riconoscere un sequestro preventivo transfrontaliero secondo il Regolamento UE 2018/1805, non può valutare il merito del provvedimento estero, ma solo i requisiti formali e le palesi violazioni dei diritti fondamentali.
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Sequestro preventivo EPPO: limiti del giudice
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un **Sequestro preventivo EPPO** per oltre 25 milioni di euro, eseguito in Italia su richiesta della Procura Europea di Madrid. Il ricorrente, indagato per frode IVA transnazionale e riciclaggio, lamentava la mancata valutazione del merito dell'accusa da parte del giudice italiano. La Suprema Corte ha stabilito che, nel sistema di cooperazione EPPO, il giudice dello Stato di esecuzione deve limitarsi a verificare i requisiti formali e la proporzionalità della misura, mentre il controllo sulla sussistenza del reato spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.
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Sequestro preventivo EPPO: i limiti del controllo
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un sequestro preventivo EPPO per oltre 25 milioni di euro, emesso su richiesta della Procura europea di Madrid ed eseguito in Italia. Il ricorrente contestava la mancanza di una valutazione autonoma del fumus delicti da parte del giudice italiano. La Suprema Corte ha stabilito che, in base al principio di mutuo riconoscimento e al Regolamento EPPO, il controllo del merito spetta esclusivamente all'autorità dello Stato richiedente (lex fori). Il giudice dell'esecuzione (lex loci) deve limitarsi a verificare la regolarità formale della richiesta, la proporzionalità della misura e la compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento interno, senza poter sindacare le ragioni di merito dell'accusa estera.
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