Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro IX IMPUGNAZIONI » Titolo IV REVISIONE » Art. 631
Limiti della revisione
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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