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Art. 525 Codice di procedura penale

Immediatezza della deliberazione

1. La sentenza e' deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullita' assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti gia' emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non puo' essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilita'. La sospensione e' disposta dal presidente con ordinanza.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.