Il caso riguarda un imputato condannato per furto e ricettazione. Durante il processo di primo grado si è verificato un mutamento del giudice. La difesa ha chiesto un termine a difesa per presentare una nuova lista di testimoni, ma il tribunale ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene il diniego del termine costituisca un errore del giudice, tale vizio integra una nullità a regime intermedio. Di conseguenza, la difesa avrebbe dovuto eccepire immediatamente il vizio subito dopo il rigetto. Non avendolo fatto, la nullità si è sanata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, confermando la condanna dell'imputato e precludendo la possibilità di valutare la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela introdotta dalla riforma Cartabia.
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