Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI » Titolo IV DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE » Art. 99
Principio della domanda
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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