Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI » Titolo IV DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE » Art. 104
Pluralita' di domande contro la stessa parte
((Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.
E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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