Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI » Titolo III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI » Capo III Dei doveri delle parti e dei difensori » Art. 88
Dovere di lealta' e di probita'
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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