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Art. 88 Codice di procedura civile

Dovere di lealta' e di probita'

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.