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Art. 820 Codice di procedura civile

Termine per la decisione

((Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

Se non e' stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.

In ogni caso il termine puo' essere prorogato:

a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;

b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine puo' essere prorogato solo prima della sua scadenza.

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine e' prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non piu' di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;

b) se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio;

c) se e' pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;

d) se e' modificata la composizione del collegio arbitrale o e' sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo e' sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, e' esteso a novanta giorni.))

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.