Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI » Titolo V DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI » Art. 785
Pronuncia sulla domanda di divisione
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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