Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI » Titolo I DEI PROCEDIMENTI SOMMARI » Capo III Dei procedimenti cautelari » Sezione V Dei provvedimenti d'urgenza » Art. 700
Condizioni per la concessione
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli