Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI » Titolo I DEI PROCEDIMENTI SOMMARI » Capo I Del procedimento d'ingiunzione » Art. 643
Notificazione del decreto
L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della lite.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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