Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE » Titolo IV NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO » Capo II Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » Art. 447
Esecuzione provvisoria
((Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell'articolo 431.))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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