Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE » Titolo III DELLE IMPUGNAZIONI » Capo III Del ricorso per cassazione » Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti » Art. 387
Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile
Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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