Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE » Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE » Capo II Dell'istruzione della causa » Sezione III Dell'istruzione probatoria » Paragrafo 7 Del giuramento » Art. 241
Ammissibilita' e contenuto del giuramento d'estimazione
Il giuramento sul valore della cosa domandata puo' essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non e' possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avra' efficacia.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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