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Codice Penale

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Art. 640 quater c.p. - Applicabilità dell'articolo 322 ter

Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’articolo 322 ter.

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Art. 641 c.p. - Insolvenza fraudolenta -

Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516. L’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

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Art. 642 c.p. - Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona -

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.

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Art. 643 c.p. - Circonvenzione di persone incapaci -

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.

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Art. 644 c.p. - Usura -

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

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Art. 644 bis c.p. - Usura impropria -

Abrogato Capo II – DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – –

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Art. 644 ter c.p. - Prescrizione del reato di usura -

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

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Art. 645 c.p. - Frode in emigrazione -

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.

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Art. 646 c.p. - Appropriazione indebita -

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

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Art. 647 c.p. - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito -

Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309. Capo II – DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – –

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Art. 648 c.p. - Ricettazione -

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10. 000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

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Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio -

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

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Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5. 500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

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Art. 649 c.p. - Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti -

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dallo stesso titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante, o dell’adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.

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Art. 650 c.p. - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità -

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

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Art. 651 c.p. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale -

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

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Art. 652 c.p. - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto -

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5. Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA § 1 – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

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Art. 653 c.p. - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati -

Art. 653 c.p. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno. Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA § 1 – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI […]

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Art. 654 c.p. - Grida e manifestazioni sediziose -

Art. 654 c.p. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell’art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 […]

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Art. 655 c.p. - Radunata sediziosa -

Art. 655 c.p. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell’arresto non inferiore a sei mesi. Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità, o per […]

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